Sentenze nº T-370/17 of Tribunal General de la Unión Europea, May 23, 2019

Resolution DateMay 23, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-370/17

Concorrenza - Concentrazioni - Mercato olandese dei servizi televisivi e dei servizi di telecomunicazione - Impresa comune a pieno titolo - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE - Impegni - Mercato rilevante - Effetti verticali - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione

Nella causa T-370/17,

KPN BV, con sede all’Aia (Paesi Bassi), rappresentata da P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski e F. van Schaik, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

VodafoneZiggo Group Holding BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Vodafone Group plc, con sede in Newbury (Regno Unito),

e

Liberty Global Europe Holding BV, con sede in Amsterdam,

rappresentate da W. Knibbeler, E. Raedts e A. Pliego Selie, avvocati,

intervenienti

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 5165 final della Commissione, del 3 agosto 2016, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della Vodafone Group e della Liberty Global Europe Holding del controllo congiunto di un’impresa comune a pieno titolo (caso COMP/M.7978 - Vodafone - Liberty Global - Dutch JV),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e R. Barents, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Enti di cui trattasi

1 La KPN BV, ricorrente, opera nel settore delle reti cablate per servizi televisivi, di Internet di tipo ADSL, di telefonia fissa e di telecomunicazioni mobili nei Paesi Bassi.

2 La Vodafone Group plc è un gruppo internazionale di telecomunicazioni che opera nel settore dei servizi di telecomunicazione mobile nei Paesi Bassi mediante la Vodafone Libertel BV (in prosieguo: la «Vodafone»). Inoltre, la Vodafone opera anche nel settore dei servizi televisivi, di Internet di tipo ADSL e di telefonia fissa attraverso la rete della ricorrente.

3 La Liberty Global Europe Holding BV (in prosieguo: la «Liberty Global»), appartenente al gruppo internazionale Liberty Global plc, è un operatore via cavo che possiede e gestisce reti cablate per servizi televisivi, di Internet di tipo ADSL e di telefonia fissa nei Paesi Bassi. Essa fornisce anche servizi di telecomunicazione mobile ai suoi clienti fissi attraverso la rete di Vodafone.

Procedimento amministrativo

4 Il 14 giugno 2016 la Vodafone e la Liberty Global (in prosieguo: le «parti notificanti») notificavano alla Commissione europea, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), un progetto di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa comune a pieno titolo di nuova costituzione, alla quale le parti notificanti trasferivano le loro attività commerciali nei Paesi Bassi. Dopo la concentrazione, ciascuna delle parti notificanti avrebbe detenuto il 50% delle azioni dell’impresa comune, avrebbe avuto gli stessi diritti di voto e gli stessi diritti di nomina dei direttori del consiglio di vigilanza.

5 Al fine di dissipare i seri dubbi sollevati dalla Commissione nella fase di esame iniziale, il 12 luglio 2016 le parti notificanti proponevano impegni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004.

6 La Commissione subordinava tali impegni iniziali a una consultazione del mercato. Tenuto conto dell’esito di tale consultazione e dell’analisi della Commissione degli impegni proposti, il 26 luglio 2016 le parti notificanti proponevano i loro impegni definitivi.

Decisione impugnata

7 Il 3 agosto 2016 la Commissione adottava la decisione C(2016) 5165 final, che dichiara compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della Vodafone e della Liberty Global del controllo congiunto di un’impresa comune a pieno titolo (caso COMP/M.7978 - Vodafone - Liberty Global - Dutch JV; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Delimitazione dei mercati rilevanti

8 Secondo la decisione impugnata, l’operazione prevista combinerebbe le attività delle parti notificanti nei Paesi Bassi. Da detta decisione risulta che la Commissione ha considerato che l’operazione prevista avrebbe comportato alcune sovrapposizioni orizzontali e relazioni verticali tra le attività delle parti in un determinato numero di mercati lungo la catena di distribuzione di contenuti televisivi e della fornitura di servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e mobile e Internet di tipo ADSL) nei Paesi Bassi.

9 Ai fini della delimitazione dei mercati rilevanti, per quanto concerne i mercati relativi ai servizi televisivi, la Commissione ha operato una distinzione tra i seguenti mercati, ciascuno dei quali avente portata geografica nazionale:

- il mercato della concessione di licenze e dell’acquisizione di diritti per la trasmissione televisiva;

- il mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi;

- il mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi.

10 In primo luogo, per quanto concerne il mercato della concessione di licenze e dell’acquisizione di diritti per la trasmissione televisiva, la Commissione ha considerato che erano possibili ulteriori segmentazioni, vale a dire i diritti televisivi in chiaro e i diritti televisivi a pagamento, i diritti di telediffusione lineare e non lineare, nonché una segmentazione per finestra di televendita, contenuti premium e non premium, e per tipo di contenuto, ossia film, sport, ecc.

11 In secondo luogo, riguardo al mercato della fornitura e dell’acquisizione all’ingrosso di canali televisivi, la Commissione ha del pari rilevato che erano possibili ulteriori segmentazioni, vale a dire i canali televisivi in chiaro e i canali televisivi a pagamento, i canali televisivi a pagamento di base e i canali televisivi a pagamento premium, i canali televisivi di cinema premium a pagamento e i canali televisivi sportivi premium a pagamento, e in funzione delle infrastrutture di distribuzione. Tuttavia, per quanto concerne questi altri segmenti, e in particolare quello dei canali televisivi di cinema premium a pagamento e dei canali televisivi sportivi premium a pagamento, la Commissione ha considerato che si poteva soprassedere alla questione se il mercato dovesse essere ulteriormente segmentato, dato che l’operazione prevista non sollevava alcun problema di concorrenza qualunque fosse la segmentazione del mercato. In particolare, riguardo ai canali televisivi sportivi premium a pagamento, la Commissione ha osservato, al punto 176 della decisione impugnata, che, secondo alcuni partecipanti all’indagine di mercato effettuata dalla Commissione, i canali Ziggo Sport Totaal e Fox Sports erano in concorrenza per clienti e contenuti simili e stavano diventando sempre più sostituibili. Il canale Ziggo Sport Totaal dev’essere distinto dal canale Ziggo Sport, il quale trasmette meno contenuti sportivi del canale Ziggo Sport Totaal ed è offerto gratuitamente dalla Liberty Global unicamente ai suoi abbonati.

12 In terzo luogo, per quanto concerne il mercato della fornitura al dettaglio di servizi televisivi, la Commissione ha considerato che si poteva soprassedere alla questione di un’ulteriore segmentazione tra servizi televisivi in chiaro e servizi televisivi a pagamento, nonché tra servizi televisivi a pagamento lineare e non lineare, dato che la valutazione dell’operazione prevista sarebbe rimasta la stessa. Riguardo ad un’eventuale segmentazione a seconda delle tecnologie di distribuzione utilizzate, la Commissione ha rilevato alcune indicazioni secondo cui la fornitura al dettaglio di servizi televisivi attraverso le tecnologie mobili (3G e 4G) non era sostituibile con altre tecnologie di distribuzione, vale a dire la televisione analogica terrestre, la televisione via cavo, la televisione via Internet (o «TVIP» in inglese) e la televisione satellitare. Tuttavia, essa ha ritenuto che si potesse soprassedere a tale questione, dato che la valutazione dell’operazione prevista sarebbe rimasta la stessa.

13 La Commissione ha inoltre formulato una serie di considerazioni relative ai mercati della fornitura al dettaglio di servizi di telefonia fissa, di telefonia mobile e di accesso a Internet, nonché ad altri mercati vicini, le quali sono irrilevanti ai fini della presente controversia.

14 Infine, nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato la questione se i pacchetti di servizi «multiple play» forniti al dettaglio ai consumatori finali, vale a dire i pacchetti che includono almeno due tipi di servizi tra i servizi di telefonia mobile, di telefonia fissa, di accesso a Internet e televisivi, costituissero di per sé mercati distinti da ciascuno dei servizi sottostanti. La Commissione ha rilevato che i servizi «multiple play» erano molto popolari e che il pacchetto di servizi fissi «triple play», vale a dire telefonia fissa, accesso a Internet e televisivi, era il più popolare. Tuttavia, la Commissione ha considerato che si poteva soprassedere alla questione della delimitazione esatta del mercato, dato che, in ogni caso, l’operazione prevista sollevava seri dubbi.

Effetti della concentrazione sulla concorrenza

15 Per quanto concerne l’analisi degli effetti dell’operazione prevista sulla concorrenza, la Commissione ha esaminato gli effetti orizzontali, verticali e conglomerati sulla concorrenza, nonché gli effetti coordinati.

- Effetti orizzontali

16 Nella sua analisi degli effetti orizzontali sulla concorrenza, in primo luogo, riguardo al mercato della concessione di licenze e dell’acquisizione di diritti per la trasmissione...

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