Sentenze nº T-192/18 of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2019

Resolution DateJune 06, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-192/18

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante il veicolo VW Caddy - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Onere della prova gravante sul richiedente la nullità - Requisiti connessi alla riproduzione del disegno o modello anteriore

Nella causa T-192/18,

Rietze GmbH & Co. KG, con sede in Altdorf (Germania), rappresentata da M. Krogmann, avvocato

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente

convenuta,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata da C. Klawitter, avvocato

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1244/2016-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Rietze et la Volkswagen,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e G. De Baere, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2018,

in seguito all'udienza del 24 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’interveniente, Volkswagen AG, è titolare di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un disegno o modello depositato il 1° febbraio 2010 e registrato lo stesso giorno con numero di riferimento DM/073118-3, presso l’ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e pubblicato sul Bollettino dell’ufficio internazionale dell’OMPI il 31 ottobre 2010.

2 I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere applicato rientrano nella classe 12-08, ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, così come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Veicoli a motore». Il disegno o modello contestato è raffigurato nel modo seguente:

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Visuale 1

Visuale 2

Visuale 3

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Visuale 4

Visuale 5

Visuale 6

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Visuale 7

Visuale 8

Visuale 9

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Visuale 10

3 Il 5 gennaio 2015, la ricorrente, Rietze GmbH & Co. KG, che commercializza vetture in miniatura, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti del disegno o modello contestato nell’Unione europea, fondata sull’articolo 106 septies del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2000, L 3, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del medesimo regolamento, in quanto il disegno o modello contestato era privo di novità, conformemente all’articolo 5 di tale regolamento, e di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento.

4 A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente ha sostenuto che il disegno o modello contestato era un disegno o modello che designa il veicolo monovolume VW Caddy, immesso sul mercato dall’interveniente nel 2011. Per provare la divulgazione di un disegno o modello anteriore, la ricorrente ha rinviato ad un modello precedente di tale veicolo, ossia il modello VW Caddy (2K) Life, immesso sul mercato dall’interveniente nel 2004. La ricorrente ha fondato la sua domanda, in particolare, sul disegno o modello comunitario n. 49895-0002, la cui registrazione, richiesta dall’interveniente il 7 luglio 2003, è stata pubblicata il 9 dicembre 2003.

5 Con decisione del 20 giugno 2016, la divisione d’annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in ragione dell’assenza del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

6 Il 7 luglio 2016, l’interveniente ha presentato un ricorso, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione d’annullamento.

7 Con decisione dell’11 gennaio 2018 (procedimento R 1244/2016-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso, annullando la decisione della divisione d’annullamento e respingendo la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. Essa ha deciso che il disegno o modello contestato era nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e presentava un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- dichiarare la nullità del disegno o modello contestato;

- condannare l’EUIPO alle spese.

9 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 e l’articolo 6 del medesimo regolamento. In sostanza, essa contesta alla commissione di ricorso di aver ritenuto che il disegno o modello contestato avesse un carattere individuale sulla base del rilievo che l’impressione generale che esso produceva sull’utilizzatore informato differiva dall’impressione generale che il disegno o modello anteriore produceva su tale utilizzatore.

11 Tale motivo unico si suddivide in quattro parti. In primo luogo, la commissione di ricorso si sarebbe erroneamente limitata ad una semplice enumerazione delle asserite differenze tra i disegni o modelli in conflitto, senza procedere ad una loro ponderazione e senza distinguere tra le caratteristiche estetiche e quelle tecniche. In secondo luogo, essa avrebbe attribuito un grado di attenzione eccessivamente elevato all’utilizzatore informato ed essa avrebbe, conseguentemente, accordato troppa importanza alle differenze tra i disegni o modelli in conflitto. In terzo luogo, essa avrebbe commesso errori riguardanti la valutazione della libertà dell’autore. In quarto e ultimo luogo, essa avrebbe omesso di prendere in considerazione alcuni elementi di prova.

12 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

13 A titolo preliminare, occorre ricordare che il regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (GU 2006, L 386, pagg. 14), ha introdotto, nel regolamento n. 6/2002, un titolo XI bis, contenente gli articoli da 106 bis a 106 septies.

14 Ai sensi dell’articolo 106 bis del regolamento n. 6/2002, qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazionale tenuto dall’ufficio internazionale dell’OMPI riguardante una registrazione internazionale che designa l’Unione europea produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari dell'EUIPO e qualsiasi pubblicazione relativa a una registrazione internazionale che designa l’Unione europea nel Bollettino dell’Ufficio internazionale dell’OMPI sortisce gli stessi effetti di una pubblicazione nel Bollettino comunitario dei disegni e modelli.

15 L’articolo 106 septies del regolamento n. 6/2002 dispone che gli effetti di una registrazione internazionale nell’Unione possono essere dichiarati totalmente o parzialmente nulli dall’EUIPO, secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII del regolamento n. 6/2002.

16 L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario deve essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

17 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

18 Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, il carattere individuale dev’essere valutato rispetto l’impressione generale suscitata sull’utilizzatore informato, che deve differire da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che, ai fini di tale valutazione, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello.

19 Così, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale di differenza o di assenza di «déjà vu», dal punto di vista dell’utilizzatore informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI - Puma (Felino balzante), T-666/11, non...

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