Sentenze nº T-478/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 11, 2019

Resolution DateJune 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-478/16

Ricerca e sviluppo tecnologico - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 - Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Decisione implicita di rigetto - Irricevibilità parziale - Decisione esplicita di rigetto - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Nella causa T-478/16,

Regine Frank, domiciliata a Bonn (Germania), rappresentata da S. Conrad, avocat,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 giugno 2016 e, dall’altro, della decisione della Commissione del 16 settembre 2016, recante rigetto, rispettivamente, del ricorso amministrativo proposto dalla ricorrente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Contesto normativo

    1 Il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (in prosieguo: il «programma quadro Orizzonte 2020») è stato istituito, sulla base degli articoli 173 e 182 TFUE, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione [dei risultati] nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), nonché dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104).

    2 La Commissione europea ha affidato taluni compiti di gestione del programma quadro Orizzonte 2020 all’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).

    3 Tra i compiti affidati dalla Commissione all’ERCEA figurano quello relativo al finanziamento dei progetti rientranti nella sezione «Eccellenza scientifica», sezione prevista dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU 2013, L 347, pag. 965).

    4 Per il 2016, i criteri di selezione e le procedure di valutazione delle domande di sovvenzione sono stati definiti nel programma di lavoro del Consiglio europeo della ricerca (CER).

    5 La procedura di presentazione e di valutazione delle domande di sovvenzione è fissata dalla decisione C (2014) 2454 della Commissione, del 15 aprile 2014, relativa alle regole del CER per la presentazione di proposte e le procedure connesse di valutazione, di selezione e di aggiudicazione applicabili al programma specifico di esecuzione del programma quadro Orizzonte 2020, come modificata dalla decisione C (2015) 4975 della Commissione, del 23 luglio 2015 (in prosieguo: le «regole del CER per la presentazione e la valutazione»).

    6 La procedura di presentazione e di valutazione delle domande di sovvenzione è dettagliata ai punti da 2.1 a 2.5 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione.

    7 Secondo il punto 2.2 delle regole del CER per la presentazione e la valutazione, le domande di sovvenzione devono essere depositate da un ricercatore principale in nome di un istituto ospitante. L’istituto ospitante svolge funzioni tanto di richiedente formale quanto di controparte contrattuale dell’ERCEA per la convenzione di sovvenzione da concludere.

    8 Per essere ricevibile, ogni candidatura deve essere accompagnata, all’atto del deposito e al più tardi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di sovvenzione, fra l’altro, da una lettera di assenso dell’istituto ospitante. Le proposte incomplete devono essere dichiarate non ammissibili.

    9 Per poter essere valutata, la domanda di sovvenzione presentata deve altresì rispondere a tutti i criteri di ammissibilità e di ricevibilità stabiliti nel programma di lavoro del CER 2016.

    10 Ciò si verifica, in particolare, secondo il programma di lavoro del CER 2016, per la classificazione nella categoria C di una candidatura presentata nel 2014 o nel 2015, classificazione che osta alla presentazione di una nuova domanda di sovvenzione per il programma di lavoro del CER 2016 (in prosieguo: la «clausola di sbarramento»).

    11 I candidati sono informati del risultato della valutazione scientifica della loro candidatura entro il termine massimo di cinque mesi a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1290/2013.

    12 In forza dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, la valutazione della candidatura può formare oggetto di un riesame.

    13 Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1290/2013, ogni candidato può presentare un reclamo in merito alla sua partecipazione al programma quadro Orizzonte 2020.

    14 Per le decisioni di rigetto adottate da agenzie esecutive, l’articolo 22, paragrafi da 1 a 5, del regolamento n. 58/2003 prevede un controllo di legalità esercitato dalla Commissione, come segue:

    1. Tutti gli atti di un’agenzia esecutiva che ledono un terzo possono essere deferiti alla Commissione da chiunque sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la legalità.

    Il ricorso amministrativo viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui l’interessato o lo Stato membro in causa prende conoscenza dell’atto contestato.

    Dopo aver ascoltato le ragioni addotte dall’interessato o dallo Stato membro in causa e quelle dell’agenzia esecutiva, la Commissione delibera in merito al ricorso amministrativo entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui è stato proposto il ricorso. Fatto salvo l’obbligo, per la Commissione, di rispondere per iscritto e motivando la sua decisione, la mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto del ricorso.

    (...)

    5. La decisione esplicita o implicita di rigetto, da parte della Commissione, del ricorso amministrativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte (...), in conformità dell’articolo [263 TFUE]

    .

  2. Fatti

    15 Il 1° agosto 2015, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso intitolato «Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (GU 2015, C 253, pag. 12).

    16 Il 17 novembre 2015, la sig.ra Regine Franck, ricorrente, ha depositato, attraverso il sistema elettronico di scambio messo a disposizione dei partecipanti nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020, una domanda di sovvenzione all’ERCEA per un progetto relativo al trasporto della luce nei quasi-cristalli e nelle strutture non periodiche (in prosieguo: la «domanda di sovvenzione»).

    17 La domanda di sovvenzione è stata presentata dalla ricorrente in nome del Politecnico di Kaiserslautern (in prosieguo: il «Politecnico»).

    18 Lo stesso giorno, la domanda di sovvenzione è stata ritirata dal Politecnico con la motivazione che la ricorrente non era legittimata a presentare una siffatta domanda relativamente all’anno 2016 e il Politecnico non era disponibile ad ospitare il progetto sostenuto dalla ricorrente.

    19 Sempre in pari data, la ricorrente ha presentato una seconda volta la domanda di sovvenzione, che è stata nuovamente ritirata dal Politecnico, prima di essere presentata una terza volta dalla ricorrente.

    20 Il 30 novembre 2015, il Politecnico ha inviato all’ERCEA una lettera in cui dichiarava di non essere disponibile come istituto ospitante per il progetto sostenuto dalla ricorrente. Il Politecnico ha altresì precisato che la ricorrente aveva utilizzato senza la sua autorizzazione, per l’invito a presentare proposte del 2016, una lettera di assenso rilasciata...

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