Sentenze nº T-117/18 of Tribunal General de la Unión Europea, Wednesday June 26, 2019
| Resolution Date | Wednesday June 26, 2019 |
| Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
| Decision Number | T-117/18 |
Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 - Assenza di sviamento di potere
Nelle cause riunite da T-117/18 a T-121/18,
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., con sede in Częstochowa (Polonia), rappresentata da C. Rogula, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto i ricorsi proposti contro cinque decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimenti R 2194/2016-5, R 2195/2016-5, R 2200/2016-5, R 2201/2016-5 e R 2208/2016-5), riguardanti domande di registrazione come marchi dell’Unione europea dei segni denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,
cancelliere: E. Hendrix, amministratore
visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2018,
visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio 2018,
vista la decisione del 5 ottobre 2018 di riunione delle cause da T-117/18 a T-121/18 ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che conclude il procedimento,
in seguito all’udienza del 5 dicembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 1° aprile 2016 l’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., ricorrente, ha presentato cinque domande di registrazione di marchi dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH e 1000 PANORAMICZNYCH.
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Riviste [periodici]».
4 Con lettere del 2 e 3 maggio 2016 l’esaminatore ha comunicato alla ricorrente che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001] ostavano alla registrazione dei marchi richiesti. A tale titolo, esso ha concluso che il termine «panoramicznych» (panoramiche) designava un tipo di parole crociate per il pubblico di lingua polacca e che le riviste contenevano, rispettivamente, 200, 300, 400, 500 e 1000 parole crociate panoramiche.
5 Con lettere del 28 e del 30 giugno 2016, la ricorrente ha presentato osservazioni e ha fornito elementi di prova diretti a dimostrare che il termine «panoramicznych (panoramiche) non designava, in polacco, un tipo di parole crociate e che, in ogni caso, i marchi richiesti avevano acquisito un carattere distintivo secondario.
6 Con cinque decisioni del 29 settembre 2016, l’esaminatore ha mantenuto la sua posizione e ha negato la registrazione dei marchi richiesti per le «riviste [periodici]» sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
7 Il 27 novembre 2016 la ricorrente ha proposto ricorso contro ogni decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 [divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001]. Il 29 e il 30 gennaio 2017, la ricorrente ha depositato memorie che esponevano i motivi dei ricorsi.
8 Il 16 maggio 2017 la commissione di ricorso ha inviato una lettera alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 70 del regolamento 2017/1001), chiedendole di presentare le sue osservazioni su alcuni particolari relativi alle domande e ai procedimenti di nullità in Polonia, poiché riguardavano marchi identici ai marchi richiesti.
9 Con lettere del 26 giugno e del 18 agosto 2017, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla commissione di ricorso.
10 Il 17 ottobre 2017 la commissione di ricorso ha informato la ricorrente che i documenti che essa aveva presentato non riguardavano l’uso dei segni denominativi in quanto marchi, bensì la loro funzione descrittiva e che non era possibile constatare che tali segni avessero acquisito un carattere distintivo secondario.
11 Con lettera del 17 novembre 2017, la ricorrente ha fornito ulteriori precisazioni sulle procedure nazionali relative ai marchi nazionali che sono identici ai marchi richiesti e sulla questione del carattere distintivo secondario.
12 Con cinque decisioni del 15 dicembre 2017 (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»), la quinta commissione di ricorso ha respinto i ricorsi con la motivazione che i marchi richiesti erano descrittivi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, e che le prove fornite dalla ricorrente non dimostravano l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso dei marchi richiesti, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
13 In primo luogo, nell’ambito della sua valutazione dell’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 21 e 22 delle decisioni impugnate, che, poiché i marchi richiesti contengono una parola polacca, il pubblico di riferimento era il pubblico di lingua polacca e che si trattava del consumatore medio, il cui livello di attenzione è quello di un consumatore medio relativamente ben informato, attento e avveduto. Essa ha rilevato, al punto 24 delle decisioni impugnate, che il termine polacco «panoramicznych», che significa «panoramiche», che è il genitivo plurale del termine «panoramiczna» (panoramica), designava, in particolare, un tipo di parole crociate. Essa ha considerato, in sostanza, ai punti 26 e 31 delle decisioni impugnate, che il significato dei segni in questione era descrittivo delle «riviste [periodici]», in quanto i numeri 200, 300, 400, 500 o 1000 trasmettevano un’informazione sul numero delle parole crociate contenute nelle riviste, cosa che il pubblico di riferimento percepirebbe immediatamente e senza riflessione approfondita, anche se l’espressione «parole crociate» era assente dai marchi richiesti. La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 28 e da 32 a 34 delle decisioni impugnate, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, come i pareri linguistici, non possono rimettere in discussione il carattere descrittivo dei marchi richiesti e che la registrazione di questi ultimi come titoli di stampa non consentiva di concludere che essi possedevano un carattere distintivo. Peraltro, la commissione di ricorso ha aggiunto, ai punti 35 e 36 delle decisioni impugnate, che la prassi decisionale anteriore dell’EUIPO relativa alla registrazione di marchi contenenti numeri non invalidava tale conclusione.
14 Inoltre, ai punti 37 e 41 delle decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha rilevato che le decisioni delle autorità polacche, vertenti sui segni denominativi 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH e 300 PANORAMICZNYCH, nonché le decisioni dei giudici polacchi, vertenti in particolare sui segni figurativi contenenti gli elementi «100 panoramicznych», «300 panoramicznych» e «500 panoramicznych», confermavano che i segni della ricorrente contenenti numeri non avevano carattere distintivo.
15 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi richiesti non avevano acquisito carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. In sostanza, essa ha ritenuto, ai punti da 46 a 55 delle decisioni impugnate, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente, quali sondaggi d’opinione pubblica, lettere di un’edicolante sulle vendite, spese di pubblicità nonché fatture che riportano la promozione e la pubblicità intensiva, non dimostravano che il pubblico di riferimento percepirebbe i segni come un’indicazione di origine commerciale invece che come un’informazione descrittiva dei contenuti delle riviste. Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 56 a 61 delle decisioni impugnate, che le copertine delle riviste, prodotte dalla ricorrente, dimostravano che i marchi richiesti erano promossi, in modo costante, in una forma grafica particolare, che questi ultimi erano utilizzati in tali riviste come indicazione del loro contenuto e non come indicazione della loro origine commerciale e che l’indicazione dell’origine commerciale rientrava, al contrario, nella ragione sociale TECHNOPOL, componente il segno figurativo presente su dette copertine. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 65 delle decisioni impugnate, nonostante la popolarità della serie di riviste appartenenti alla ricorrente contenenti numeri, che non era possibile constatare che i marchi richiesti avessero acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Conclusioni delle parti
16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- in via...
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