Ordinanze nº T-158/18 of Tribunal General de la Unión Europea, July 09, 2019

Resolution DateJuly 09, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-158/18

Nella causa T-158/18,

Mario Scaloni, residente in Ancona (Italia),

Ennio Figini, residente in Chiaravalle (Italia),

rappresentati da P. Putti, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Recchia, A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio e M. Sammut, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Rebasti e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento dei danni materiali che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito in conseguenza del rifiuto della Commissione di autorizzare la Repubblica italiana a mettere in atto un aiuto di Stato a favore della Banca delle Marche,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 La Banca delle Marche SpA era una banca ed un gruppo bancario italiano avente la propria sede in Jesi (Italia) ed esercente la propria attività principalmente nella Regione Marche (Italia).

2 I ricorrenti, sig. Mario Scaloni e sig. Ennio Figini, erano azionisti della Banca delle Marche, titolari, il primo, di 15 250 azioni ordinarie e di 19 750 azioni ordinarie rideterminate, e, il secondo, di 387 581 azioni ordinarie.

3 La Banca delle Marche ha incontrato delle difficoltà finanziarie a partire dall’anno 2013.

4 Nel novembre 2015 le autorità italiane hanno avviato una procedura di risoluzione della Banca delle Marche.

5 Con lettere in data 30 agosto 2017, la Nuova Banca delle Marche SpA ha informato il sig. Scaloni, da un lato, e il sig. Figini, dall’altro, dell’annullamento integrale delle azioni che essi detenevano nella Banca delle Marche.

Procedimento e conclusioni delle parti

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2018, i ricorrenti hanno presentato l’odierno ricorso.

7 La Commissione europea ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2018.

8 I ricorrenti hanno depositato la replica il 9 luglio 2018, e la Commissione ha depositato la controreplica il 29 agosto 2018.

9 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2018, il Parlamento europeo ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Nona Sezione in data 26 luglio 2018, il Parlamento è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il 10 ottobre 2018 esso ha depositato la propria memoria di intervento. Il 30 ottobre 2018 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla memoria di intervento del Parlamento.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2018, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Nona Sezione in data 26 luglio 2018, il Consiglio è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il 9 ottobre 2018 esso ha depositato la propria memoria di intervento. Il 30 ottobre 2018 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla memoria di intervento del Consiglio.

11 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia condannare la Commissione o, in mancanza, l’Unione europea a versare loro un risarcimento pari all’intero valore facciale delle loro azioni.

12 I ricorrenti chiedono altresì al Tribunale di invitare la Commissione a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai contatti intervenuti tra tale istituzione e la Repubblica italiana prima dell’adozione della decisione finale della Commissione relativa alla risoluzione della Banca delle Marche.

13 La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude che il Tribunale voglia:

- dichiararsi incompetente;

- in mancanza, respingere il ricorso come irricevibile o, comunque, infondato;

- condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

14 A norma dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile il Tribunale può, su proposta del giudice relatore, decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

15 Senza sollevare formalmente un’eccezione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione fa valere, da un lato, l’incompetenza del Tribunale e, dall’altro, l’irricevibilità del ricorso.

Sulla competenza

16 La Commissione ritiene che il Tribunale non sia competente a conoscere del presente ricorso. Infatti, i ricorrenti censurerebbero in realtà il fatto che le autorità italiane non hanno concesso aiuti di Stato alla Banca delle Marche all’inizio della crisi finanziaria, ossia prima del 2013, nonché il fatto che dette autorità hanno deciso nel 2015 di chiamare a contribuire gli azionisti di tale banca nel quadro di una procedura di risoluzione che implicava l’annullamento delle loro azioni. Ne conseguirebbe che il fatto...

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