80/271/EEC: Council Decision of 10 December 1979 concerning the conclusion of the Multilateral Agreements resulting from the 1973 to 1979 trade negotiations

Published date17 March 1980
Subject MatterExternal relations,Commercial policy,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 71, 17 March 1980
EUR-Lex - 31980D0271 - IT 31980D0271

80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1980 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 12 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0038


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (80/271/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che i negoziati commerciali multilaterali aperti, nel quadro del GATT, in applicazione della dichiarazione dei ministri emessa a Tokio il 14 settembre 1973, hanno portato all'elaborazione degli accordi multilaterali qui di seguito indicati: - protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

- accordo sulle carni bovine;

- accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari;

- accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;

- accordo sugli appalti pubblici;

- accordo relativo agli scambi di aeromobili civili;

- accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati;

- accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;

- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato;

considerando che il complesso di concessioni e di impegni reciproci negoziati dalla Comunità e dai paesi partecipanti ai negoziati, quali sono ripresi negli accordi multilaterali di cui sopra, costituiscono un risultato accettabile,

DECIDE:

Articolo 1

1. A nome della Comunità economica europea vengono approvati il protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e il protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. A nome della Comunità economica europea vengono approvati gli accordi seguenti: - accordo sulle carni bovine;

- accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari;

- accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi;

- accordo sugli appalti pubblici;

- accordo relativo agli scambi di aeromobili civili;

- accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati;

- accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;

- accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato.

3. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere agli atti contemplati dagli accordi di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HUSSEY

(Traduzione) PROTOCOLLO DI GINEVRA (1979) ALLEGATO ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

LE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIÒ E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, che hanno partecipato a negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 (qui di seguito denominate «le parti»),

AVENDO proceduto a negoziati conformi all'articolo XXVIII bis, all'articolo XXXIII ed alle altre disposizioni applicabili in forza dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (qui di seguito denominato «l'accordo generale»);

HANNO concordato, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni:

1. L'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo, diventerà elenco della stessa parte, allegato all'accordo generale, il giorno in cui il presente protocollo entrerà in vigore per la parte stessa, conformemente al seguente paragrafo 5.

2. a) Le riduzioni concordate da ciascuna parte verranno attuate per frazioni annue di uguale entità a partire dal 1º gennaio 1980, mentre la riduzione totale sarà effettiva al più tardi al 1º gennaio 1987, salvo disposizione contraria dell'elenco. La parte che inizi l'effettiva riduzione dei dazi al 1º luglio 1980, oppure ad una data compresa tra il 1º gennaio e il 1º luglio 1980, procederà nel contempo, salvo disposizione contraria del suo elenco, ad una riduzione uguale ai due ottavi della riduzione totale necessaria per raggiungere il tasso definitivo, seguita da sei riduzioni di uguale entità a decorrere dal 1º gennaio 1982. Per ciascuna frazione, il tasso ridotto sarà arrotondato alla prima decimale. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono alle parti di applicare le rispettive riduzioni in un numero minore di frazioni oppure a date più ravvicinate di quanto previsto in precedenza.

b) L'attuazione, conformemente al precedente paragrafo 2, lettera a), degli elenchi allegati verrà subordinata, su eventuale richiesta, ad un esame multilaterale effettuato dalle parti che avranno accettato il presente protocollo. Questa disposizione non pregiudica minimamente i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall'accordo generale.

3. Quando l'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo, sarà diventato elenco allegato all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, la stessa parte potrà sospendere o revocare in ogni momento, nella totalità o parzialmente, la concessione di cui all'elenco stesso riguardante qualsiasi prodotto per il quale il principale fornitore sia un'altra delle parti oppure un governo che abbia negoziato la propria adesione nel corso dei negoziati commerciali multilaterali, ma il cui elenco derivante da detti negoziati non sia ancora diventato elenco allegato all'accordo generale. Siffatta misura potrà essere presa, però, soltanto dopo che sia stata data alle parti contraenti notifica scritta di detta sospensione o revoca di concessione e che si sia proceduto, su eventuale richiesta, a consultazioni con una qualsiasi delle parti o dei governi aderenti il cui elenco di concessioni tariffarie sia diventato elenco allegato all'accordo generale e presenti un interesse notevole per il prodotto in questione. Qualsiasi sospensione o revoca così effettuata cesserà dal giorno in cui l'elenco della parte o del governo aderente che abbia un interesse di principale fornitore sarà diventato elenco allegato all'accordo generale.

4. a) Ogniqualvolta le lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale si riferiscano alla data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione ripresa in un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà la data del protocollo stesso, fermi restando eventuali obblighi in vigore a quella data.

b) Nel caso del riferimento alla data dell'accordo generale contenuta nel paragrafo 6, lettera a) dell'articolo II dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

5. a) Le parti potranno aderire al presente protocollo, apponendovi la loro firma o in altro modo, sino al 30 giugno 1980.

b) Il presente protocollo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per le parti che l'avranno accettato in precedenza, mentre per le parti che l'accetteranno in seguito esso entrerà in vigore alla data della rispettiva adesione.

6.Il presente protocollo verrà presentato al direttore generale delle parti contraenti che consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo generale, nonché alla Comunità economica europea, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna adesione al protocollo suddetto conformemente al precedente paragrafo 5.

7.Il presente protocollo verrà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il 30 giugno 1979, in esemplare unico, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Per gli elenchi in allegato, il testo - francese, inglese o spagnolo - che fa fede è quello indicato nell'elenco considerato.

Nota riferentesi al protocollo di Ginevra (1979)

1. L'elenco delle concessioni tariffarie depositato dalla Comunità a Ginevra il 13 luglio 1979 sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale.

2. Gli elenchi delle concessioni degli altri paesi, parimenti allegati al protocollo, sono oggetto di un documento pubblicato dal segretariato del GATT, intitolato «Protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio» (volumi da I a IV) e possono essere consultati presso il segretariato del GATT a Ginevra.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI GINEVRA (1979) ALLEGATO ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT