Comunicazioni sulla GU nº T-389/19 of Tribunal General de la Unión Europea, July 26, 2019

Resolution DateJuly 26, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-389/19

Ricorso proposto il 27 giugno 2019 - Coppo Gavazzi/Parlamento

(Causa T-389/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milano, Italia) (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Convenuta: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare inesistente o annullare integralmente il provvedimento di cui la ricorrente è estata informata mediante la Comunicazione impugnata, con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione di cessata attività e ordinato il recupero dell’importo versato sulla base della precedente determinazione pensionistica;

Ordinare al Parlamento europeo la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo e con condanna al Parlamento europeo a dar attuazione all’emananda sentenza e ad assumere tutte le iniziative , atti o provvedimenti, necessari a garantire l’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura del trattamento pensionistico;

Condannare il Parlamento europeo al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’atto con cui il Parlamento europeo ha rideterminato i diritti a pensione a pensione di cessata attività della ricorrente a seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2019 della Deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e il recupero dell’importo pagato, versato sulla base della precedente determinazione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere l’incompetenza dell’autore dell’atto, la violazione delle forme sostanziali e la conseguente violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

Si afferma a questo riguardo che la Comunicazione del Parlamento europeo è illegittima perché viziata da gravi ed evidenti omissioni anzitutto di ordine procedurale, e segnatamente: la decisione è stata adottata dalla Direzione generale delle Finanze e non dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo secondo quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 6, e all’articolo 25, comma 3, del Regolamento interno del Parlamento europeo. La Comunicazione sarebbe totalmente carente in ordine ai motivi per i quali è stata adottata e che comportano l’automatica applicabilità della Delibera italiana.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere il...

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