81/608/EEC: Council Decision of 13 July 1981 concerning the conclusion of the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries

Published date12 August 1981
Subject MatterCooperation,External relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 227, 12 August 1981
EUR-Lex - 31981D0608 - IT 31981D0608

81/608/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 12/08/1981 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0167


++++

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' atlantico nord-orientale

( 81/608/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , ai fini della conservazione e dell ' utilizzazione ottimale delle risorse alieutiche dell ' Atlantico nord-orientale presenti nelle acque situate oltre le zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri , è necessario instaurare una procedura di cooperazione e di consultazione sul piano internazionale ;

considerando che , a tale scopo ed al fine di sostituire la convenzione per la pesca dell ' Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959 , è stata negoziata una nuova convenzione multilaterale per la pesca dell ' Atlantico nord-orientale e che la Comunità ha partecipato ai negoziati ;

considerando che , in seguito a tali negoziati , il governo del Regno Unito , in qualità di depositario , ha aperto alla firma la nuova convenzione dal 18 novembre 1980 al 28 febbraio 1981 ;

considerando che pescatori comunitari esercitano attività di pesca nelle acque cui si applica la convenzione situate al di là delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri , in materia di pesca , e che la Comunità ha pertanto interesse a partecipare alla cooperazione internazionale per la conservazione e l ' utilizzazione di tali risorse aderendo alla nuova convenzione ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata a norme della Comunità economica europea la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale .

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , in conformità dell ' articolo 20 della convenzione ( 2 ) .

Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

( 1 ) GU n . C 90 del 21 . 4 . 1981 , pag . 113 .

( 2 ) La data d ' entrata in vigore della convenzione nei confronti della Comunità sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

( TRADUZIONE )

CONVENZIONE

sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale

LE PARTI CONTRAENTI ,

RILEVANDO che gli Stati costieri dell ' Atlantico nord-orientale , in conformità dei principi pertinenti di diritto internazionale , hanno esteso la loro giurisdizione sulle risorse biologiche delle loro acque adiacenti sino a limiti situati non oltre duecento miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata l ' estensione delle acque territoriali e che esercitano entro queste zone diritti sovrani in materia di esplorazione , sfruttamento , conservazione e gestione di dette risorse ;

TENENDO presenti i lavori della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare nel settore della pesca :

DESIDERANDO promuovere la conservazione e l ' uso ottimale delle risorse di pesca nella regione dell ' Atlantico nord-orientale , in un quadro conforme al regime di estensione della giurisdizione dello Stato costiero sulle risorse di pesca e desiderando , di conseguenza , incentivare la cooperazione e concertazione internazionale con riferimento a dette risorse ;

CONSIDERANDO che la convenzione sulla pesca nell ' Atlantico nord-orientale del 24 gennaio 1959 deve pertanto essere sostituita ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . La zona alla quale si applica la presente convenzione , in appresso denominata « zona della convenzione » , comprende le acque

a ) dell ' Oceano Atlantico e Artico , e dei loro mari dipendenti , situate a nord del 36° latitudine nord e tra il 42° di longitudine ovest e il 51° di longitudine est , esclus però

1 . le parti del Mar Baltico e di Belts che si trovano a sud e ad est delle linee che collegano Hasenore Head a Gniben Point , Korshage a Spodsbierg e Gilbierg Head a Kullen , nonchù

2 . le parti del Mar Mediterraneo e dei suoi mari dipendenti fino al punto di intersezione del parallelo di 36° di latitudine e del meridiano di 5° 36' di longitudine ovest ;

b ) dell ' Oceano Atlantico settentrionale situate a nord del 59° di latitudine nord e tra il 44° e il 42° di longitudine ovest .

2 . La presente convenzione si applica a tutte le risorse di pesca della zona della convenzione , esclusi i mammiferi marini , le specie sedentarie , vale a dire gli organismi che , al momento dello sfruttamento , sono immobili in fondo al mare o sotto il fondo marino , oppure non sono in grado di spostarsi se non restando costantemente in contatto con il fondo o il sottofondo del mare , nonchù , nella misura in cui sono oggetto di altri accordi internazionali , le specie altamente migratorie e le scorte anadrome .

Articolo 2

Nessuna disposizione della presente convenzione è considerata pregiudicare i diritti , le pretese o le posizioni di una parti contraenti in ordine ai limiti o all ' estensione della giurisdizione in materia di pesca .

Articolo 3

1 . Ai fini della presente convenzione , le parti contraenti convengono di istituire e di gestire una commissione per la pesca nell ' Atlantico nord-orientale , in appresso denominata « la commissione » .

2 . La commissione ha personalità giuridica e fruisce , nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e sui territori delle parti contraenti , della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dei suoi obiettivi .

3 . Ciascuna parte contraente designa in seno alla commissione non più di due rappresentanti , che possono essere accompagnati , in qualsiasi riunione della commissione , da esperti e consulenti .

4 . La Commissione elegge il suo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT