Sentenze nº T-308/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 04, 2019

Resolution DateSeptember 04, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-308/18

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive, adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Principio di non ingerenza - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Autenticazione degli atti del Consiglio

Nella causa T-308/18,

Hamas, con sede a Doha (Qatar), rappresentato da L. Glock, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da B. Driessen e A. Sikora-Kalėda, successivamente da B. Driessen e S. Van Overmeire, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Risoluzione 1373 (2001) del Consig lio di sicurezza delle Nazioni U nite

1 Il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette a contrastare con ogni mezzo il terrorismo e, in particolare, il suo finanziamento. Il punto 1, lettera c), della stessa risoluzione prevedeva, in particolare, che tutti gli Stati congelassero senza indugio i capitali e le altre attività finanziarie ovvero le risorse economiche delle persone che commettevano o tentavano di commettere atti terroristici, li facilitavano o vi partecipavano, delle entità appartenenti alle medesime persone o da esse controllate e delle persone ed entità che agivano in nome o agli ordini di tali persone ed entità.

2 La risoluzione in questione non prevedeva alcun elenco di persone, di entità o di gruppi ai quali dovessero essere applicate le misure summenzionate.

Diritto dell Unione europea

3 Il 27 dicembre 2001, ritenendo che fosse necessaria un’azione dell’Unione europea per attuare la risoluzione 1373 (2001), il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93). In particolare, l’articolo 2 della posizione comune 2001/931 prevedeva il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici e riportati nell’elenco contenuto nell’allegato della medesima.

4 In pari data, per attuare a livello dell’Unione le misure descritte nella posizione comune 2001/931, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70), nonché la decisione 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU 2001, L 344, pag. 83).

5 Il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas)» figurava nell’elenco allegato alla posizione comune 2001/931 e in quello incluso nella decisione 2001/927. Questi due atti sono stati regolarmente aggiornati, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, e il nome di «Hamas-Izz al-Din al-Qassem» è rimasto inserito nei suddetti elenchi.

6 Il 12 settembre 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/651/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC (GU 2003, L 229, pag. 42), e la decisione 2003/646/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480/CE (GU 2003, L 229, pag. 22). Il nome dell’organizzazione inserita negli elenchi associati agli atti citati era quello di «Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)».

7 Il nome dell’organizzazione in parola è rimasto inserito negli elenchi allegati agli atti successivi.

Atti impugnati

Atti del marzo 2018

8 Il 30 novembre 2017, il Consiglio ha inviato all’avvocato del ricorrente una lettera con cui lo informava di aver ricevuto nuove informazioni rilevanti per la costituzione degli elenchi delle persone, gruppi ed entità sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento n. 2580/2001 e di aver modificato di conseguenza la motivazione. Esso invitava il ricorrente a presentare le proprie osservazioni in merito a tale motivazione aggiornata entro il 15 dicembre 2017.

9 Il ricorrente non ha risposto alla suddetta lettera.

10 Il 21 marzo 2018, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2018/475, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26), e, dall’altro, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2018»). Il nome di «“Hamas”, incluso “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”» era mantenuto negli elenchi allegati ai suddetti atti (in prosieguo: gli «elenchi controversi del marzo 2018»).

11 Con lettera del 22 marzo 2018, il Consiglio ha trasmesso all’avvocato del ricorrente la motivazione alla base del mantenimento del nome «“Hamas”, incluso “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”» negli elenchi controversi del marzo 2018, indicandogli la possibilità di chiedere il riesame dei medesimi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931.

12 Inoltre, il 22 marzo 2018, il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 (GU 2018, C 107, pag. 6).

13 Con l’avviso succitato, il Consiglio ha in particolare informato le persone e le entità interessate, in primo luogo, di aver ritenuto che i motivi alla base dell’inserimento del loro nome negli elenchi adottati in forza del regolamento n. 2580/2001 fossero ancora validi, sicché esso aveva deciso di mantenere il loro nome negli elenchi controversi del marzo 2018, in secondo luogo, che le medesime potevano presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione per la quale il loro nome era stato mantenuto negli stessi elenchi, in terzo luogo, che potevano anche, in qualsiasi momento, presentare una richiesta di riesame della decisione con la quale il loro nome era stato incluso negli elenchi in questione e, in quarto luogo, che le richieste, per essere prese in considerazione in occasione dell’esame successivo, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931, dovevano essere presentate al Consiglio entro il 25 maggio 2018.

14 Il ricorrente non ha risposto alla lettera e all’avviso summenzionati.

15 Dalla motivazione relativa agli atti del marzo 2018 risulta che, per includere «“Hamas”, incluso “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”» negli elenchi controversi del marzo 2018, il Consiglio si è basato su quattro decisioni nazionali.

16 La prima decisione nazionale era il decreto n. 1261 del Secretary of State for the Home Department (Ministero dell’Interno del Regno Unito; in prosieguo: lo «Home Secretary»), del 29 marzo 2001, recante modifica del UK Terrorism Act 2000 (legge del Regno Unito del 2000 sul terrorismo) e proscrizione di Hamas-Izz al-Din al-Qassem, considerata come un’organizzazione coinvolta in atti terroristici (in prosieguo: la «decisione dello Home Secretary»).

17 La seconda decisione nazionale era una decisione dello United States Secretary of State (Segretario di Stato degli Stati Uniti), dell’8 ottobre 1997, che qualificava Hamas, ai fini dell’Immigration and Nationality Act (legge degli Stati Uniti sull’immigrazione e la cittadinanza; in prosieguo: l’«INA»), come organizzazione terroristica straniera (in prosieguo: la «decisione americana del 1997»).

18 La terza decisione nazionale proveniva dal Segretario di Stato degli Stati Uniti ed era stata adottata, il 31 ottobre 2001, in applicazione dell’Executive Order n. 13224 (ordine esecutivo n. 13224) (in prosieguo: la «decisione americana del...

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