Sentenze nº T-545/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2019

Resolution DateSeptember 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-545/18

Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2017 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 con effetto al 1° gennaio 2017 - Articolo 45 dello Statuto - Articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto - Sviamento di potere - Sanzione disciplinare

Nella causa T-545/18,

YL, funzionario della Commissione europea, rappresentato da P. Yon e B. de Lapasse, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Radu Bouyon e R. Striani, successivamente da L. Radu Bouyon e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione della Commissione, comunicata al personale di tale istituzione il 13 novembre 2017, di non promuovere il ricorrente al grado AD 7 nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017, in secondo luogo, alla promozione del ricorrente al grado AD 7 con effetto dal 1º gennaio 2017 e, in terzo luogo, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il ricorrente, YL, è un funzionario assegnato alla direzione generale (DG) [riservato] (1) della Commissione europea dal 16 maggio 2010. Egli è inquadrato nel grado AD 6 dal 1° gennaio 2012.

2 Dal 6 gennaio 2014 al 15 gennaio 2016, il ricorrente ha beneficiato di un’aspettativa per motivi personali.

3 Con decisione del 23 marzo 2016 (in prosieguo: la «decisione del 23 marzo 2016»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione ha inflitto al ricorrente una sanzione di retrocessione di scatto per il motivo che questi aveva, in primo luogo, ottenuto irregolarmente un giorno di congedo di malattia il 18 giugno 2013 durante il quale egli aveva partecipato a un’attività politica, in secondo luogo, pubblicato sul suo sito Internet personale, il 6 febbraio 2014, un articolo «polemico» relativo all’Unione europea senza averne previamente informato l’APN, in terzo luogo, riferito, tra l’11 aprile e il 1° maggio 2014, osservazioni a taluni giornalisti idonee a creare un rischio per la reputazione della Commissione, in quarto luogo, omesso, sebbene fosse in aspettativa per motivi personali, di informare l’APN della sua elezione, il 30 marzo 2014, a funzioni pubbliche e, in quinto luogo, esercitato un’attività esterna tra il 25 febbraio e il 15 aprile 2014, senza aver preliminarmente chiesto l’autorizzazione all’APN.

4 Il ricorrente non ha contestato la decisione del 23 marzo 2016.

5 Con lettera del novembre 2017, il direttore generale della DG [riservato] ha informato il ricorrente che, conformemente alle raccomandazioni del comitato paritetico di promozione, lo stesso sarebbe stato promosso al grado AD 7 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017.

6 Il 13 novembre 2017, l’APN ha pubblicato l’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2017. Tale elenco non comprendeva il nome del ricorrente.

7 Il 12 febbraio 2018 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione dell’APN di non promuoverlo. In particolare, egli ha sostenuto che l’APN non poteva tenere conto della decisione del 23 marzo 2016 a tal fine.

8 L’APN ha respinto il reclamo del ricorrente l’8 giugno 2018, per il motivo che l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») non conteneva un elenco tassativo dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell’esame comparativo dei meriti previsto da tale articolo, di modo che la decisione del 23 marzo 2016 poteva essere presa in...

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