Sentenze nº T-228/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-228/17

Dumping - Importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Cina e di Taiwan - Applicazione di dazi antidumping definitivi - Valore normale - Adeguamenti - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione

Nella causa T-228/17,

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, con sede a Wenzhou (Cina), rappresentata da S. Hirsbrunner, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e E. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e H. Marcos Fraile, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (relatore) e I. Reine, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1 La Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd, ricorrente, è una società con sede in Cina che produce ed esporta nell’Unione europea accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa (in prosieguo: gli «accessori per tubi»).

    2 In seguito a una denuncia depositata il 14 settembre 2015 dal comitato di difesa dell’industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell’Unione europea, la Commissione europea ha pubblicato, il 29 ottobre 2015, un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, C 357, pag. 5), a norma del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; rettifica GU 2010, L 7, pag. 22) [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)]. Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui entrano in vigore (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, EU:C:2012:781, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, le norme di diritto sostanziale devono essere interpretate nel senso che non riguardano situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore, salvo che emerga chiaramente dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto sistematico che si deve ad esse attribuire tale effetto (sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9, e dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 44). Pertanto, occorre di seguito fare riferimento, per le norme sostanziali, al regolamento n. 1225/2009 e, per le norme procedurali, al regolamento n. 1225/2009 o al regolamento 2016/1036, secondo la data di svolgimento del procedimento di cui trattasi.

    3 L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio concerneva il periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 30 settembre 2015 (in prosieguo: il «periodo in esame»).

    4 Taluni produttori cinesi di accessori per tubi sono stati rappresentati nel procedimento dinanzi alla Commissione dalla camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (in prosieguo: la «CCCMC»).

    5 Nei locali della ricorrente è stata svolta una visita conformemente all’articolo 16 del regolamento n. 1225/2009 (sostituito dall’articolo 16 del regolamento 2016/1036).

    6 La ricorrente non ha chiesto di ottenere lo status di società operante in un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1225/2009 [sostituito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento 2016/1036].

    7 Il 25 luglio 2016 la CCCMC ha presentato osservazioni sulle conclusioni provvisorie. Essa ha chiesto alla Commissione di divulgare tutte le informazioni relative all’industria dell’Unione di cui disponeva nella fase delle conclusioni provvisorie.

    8 Il 27 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato le sue conclusioni definitive, che fissavano al 16 novembre 2016 il termine per presentare osservazioni. In tali conclusioni la Commissione ha comunicato la sua decisione di utilizzare Taiwan come paese di riferimento per determinare il valore normale relativo ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese.

    9 Il 16 novembre 2016 la CCCMC e la ricorrente hanno presentato osservazioni sulle conclusioni definitive. La ricorrente ha fatto valere che il termine fissato per la presentazione delle sue osservazioni era insufficiente tenuto conto della rilevanza di taluni dati comunicati per la prima volta nelle conclusioni definitive. La CCCMC ha chiesto un’audizione alla Commissione. La Commissione ha proposto una data per l’organizzazione dell’audizione che, da avviso della CCCMC, era troppo ravvicinata tenuto conto delle formalità necessarie affinché le persone interessate arrivassero a Bruxelles (Belgio), sicché l’audizione non ha avuto luogo.

    10 Il 25 novembre 2016, in seguito alle osservazioni di talune parti nel procedimento, la Commissione ha comunicato le sue conclusioni definitive rivedute, contenenti ulteriori dati e informazioni e che fissavano al 29 novembre 2016 il termine per la presentazione di osservazioni. La CCCMC ha chiesto una proroga di detto termine. Poiché tale domanda è stata respinta, la CCCMC ha presentato osservazioni entro il termine impartito.

    11 Il 26 gennaio 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2017, L 22, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

    12 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento impugnato, l’aliquota del dazio antidumping applicata nei confronti della ricorrente è del 48,9 %.

  2. Procedimento e conclusioni delle parti

    13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2017, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

    14 Alla luce delle domande presentate dalla ricorrente il 27 aprile e il 13 ottobre 2017, a norma dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, il nome di taluni produttori che hanno collaborato nel procedimento di cui trattasi dinanzi alla Commissione nonché l’indicazione di un elemento di prova presentato dalla ricorrente sono stati omessi nella presente sentenza.

    15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione, con riferimento soltanto al quinto motivo dedotto dalla ricorrente.

    16 Con decisione del 27 luglio 2017, il Tribunale ha ammesso l’intervento del Consiglio.

    17 Su proposta del giudice relatore, il 6 novembre 2018 il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, a titolo di misura di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, di invitare la ricorrente a fornire prove del fatto che era rappresentata dalla CCCMC dinanzi alla Commissione. La ricorrente ha risposto alla richiesta del Tribunale entro il termine impartito.

    18 Rispondendo agli argomenti e agli elementi di prova presentati dalla ricorrente in risposta alla misura di organizzazione del procedimento citata al precedente punto 17, la Commissione ha fornito, in udienza, elementi di prova diretti a dimostrare che la ricorrente non era rappresentata dalla CCCMC dinanzi alla Commissione.

    19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - annullare il regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;

    - condannare la Commissione e il Consiglio alle spese.

    20 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso in quanto irricevibile;

    - in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    21 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso in quanto infondato;

    - condannare la ricorrente alle spese.

  3. In diritto

    22 In risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, la Commissione ha dichiarato di rinunciare al capo delle conclusioni diretto a che il ricorso sia dichiarato irricevibile, di cui occorre prendere atto.

    23 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo verte su un errore manifesto di valutazione, su un difetto di imparzialità nella valutazione degli elementi di prova, su un eccessivo onere della prova imposto alla ricorrente, su una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata e su una insufficiente motivazione, da parte della Commissione, in merito alla determinazione dell’intercambiabilità. Il secondo motivo concerne un errore manifesto di valutazione e una insufficiente motivazione riguardo all’adeguamento del valore...

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