Sentenze nº T-678/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-678/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Domanda di protezione del marchio internazionale denominativo GIUSTI WINE - Marchio nazionale figurativo anteriore DeGIUSTI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

Nella causa T-678/18,

Società agricola Giusti Dal Col Srl, con sede a Nervesa della Battaglia (Italia), rappresentata da M. Pizzigati e A. Mayr, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

DMC Srl, con sede a San Vendemiano (Italia), rappresentata da B. Osti e C. Spagnolo, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 settembre 2018 (procedimento R 1154/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la DMC e la Società agricola Giusti Dal Col,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents (relatore) e J. Passer, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 novembre 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2019,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il 2 ottobre 2014 la Società agricola Giusti Dal Col Srl, ricorrente, ha chiesto la protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1217728, dell’11 luglio 2014, del marchio denominativo GIUSTI WINE, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 I prodotti per i quali è stata chiesta la protezione rientrano nella classe 33, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «vino».

3 La domanda di marchio è stata pubblicata il 3 ottobre 2014.

4 Il 26 giugno 2015 la DMC Srl, interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti indicati al precedente punto 2.

5 Le cause dell’opposizione, in particolare la motivazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], erano basate, in particolare, sul seguente marchio anteriore figurativo italiano, depositato il 5 ottobre 2012 e registrato il 13 maggio 2013 al numero 1542679:

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6 Il marchio anteriore designa, in particolare, i prodotti rientranti nelle classi 32 e 33 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 32: «Birre, acque minerali e gassose; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi»;

- classe 33: «Bevande alcoliche (tranne le birre); vini e alcolici distillati».

7 Con decisione del 6 aprile 2017, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, concludendo nel senso della sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

8 Il 30 maggio 2017, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001), avverso la decisione della divisione di opposizione.

9 Con decisione del 3 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di opposizione.

10 In via preliminare, al punto 14 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la prova dell’uso del marchio anteriore, dal momento che la divisione di opposizione aveva basato il proprio esame sul marchio di cui al precedente punto 5, il quale non era soggetto alla prova dell’uso.

11 La commissione di ricorso, al punto 36 della decisione impugnata, ha poi ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito dal grande pubblico che dimostra un livello di attenzione medio, trattandosi di prodotti di consumo quotidiano.

12 Per quanto riguarda l’elemento «giusti» comune ai due marchi in conflitto, ai punti 44 e 45 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che, nel settore dei vini, è pratica comune commercializzare vini con il cognome del proprietario della vigna e che Giusti rappresenta un cognome italiano piuttosto diffuso. La commissione di ricorso, ai punti da 48 a 59 della decisione impugnata, dopo avere esaminato gli elementi denominativi e figurativi dei marchi in conflitto, ha concluso che tra essi esiste un grado medio di somiglianza visiva, un alto grado di somiglianza fonetica e una forte somiglianza concettuale. Tenendo conto che l’elemento distintivo e dominante dei marchi in conflitto è, rispettivamente, «giusti» e «degiusti», la commissione di ricorso, ai punti da 60 a 67 della decisione impugnata, ha ritenuto il marchio anteriore privo di un carattere distintivo normale, poiché la registrazione dei marchi che includono il termine «giusti» non costituisce, di per sé, un argomento decisivo, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione di mercato.

13 Essa ha quindi concluso, alla luce dell’identità dei prodotti in conflitto, nel senso della sussistenza di un rischio di confusione tra tali marchi.

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

15 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

16 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese;

- in ogni caso, disporre il rimborso delle spese e dei diritti, se del caso, in via equitativa.

In diritto

17 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e contesta principalmente alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che il nome Giusti fosse molto diffuso nel settore vitivinicolo e che numerose altre imprese facciano impiego di tale nome quale ditta o marchio. La richiedente lamenta quindi che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della sussistenza di un’effettiva compresenza sul mercato. Inoltre, la ricorrente ritiene che, se un patronimico presenta una ridotta o inesistente capacità distintiva a causa della sua diffusione, in caso di utilizzo del medesimo cognome come marchio da parte di un terzo il rischio di confusione può essere attenuato o addirittura escluso. In aggiunta, la richiedente contesta l’analisi della comparazione dei segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso.

18 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Inoltre, in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), di detto regolamento, per marchi anteriori occorre intendere i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea.

19 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [sentenza del 10 febbraio 2015, Boehringer Ingelheim International/UAMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13, non pubblicata, EU:T:2015:81, punto 24; v. anche, per analogia, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 29, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 17].

20 Inoltre, il rischio di confusione nella percezione del pubblico dev’essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza del 10 febbraio 2015, ANGIPAX, T-368/13, non pubblicata, EU:T:2015:81, punto 25; v. anche, per analogia, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22; del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 16, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18).

21 Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in...

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