Sentenze nº T-359/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 19, 2019

Resolution DateSeptember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-359/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TRICOPID - Marchio nazionale figurativo anteriore TRICODIN - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Nella causa T-359/18,

Unifarco SpA, con sede in Santa Giustina (Italia), rappresentata da A. Perani e J. Graffer, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da E. Pepe e M. Farinola, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2018 (procedimento R 2150/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche e la Unifarco,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 giugno 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 agosto 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2018,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 14 maggio 2019 e le risposte delle parti depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 e il 7 giugno 2019,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 23 giugno 2015 la Unifarco SpA, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag 1)].

2 Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TRICOPID.

3 I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio controverso rientrano nelle classi 3 e 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 3: «Shampoo; prodotti di profumeria; olii essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche (non per uso medico)»;

- classe 5: «Preparati farmaceutici per la cura della pelle e dei capelli; prodotti cosmetici con proprietà medicali per la cura della pelle e dei capelli; prodotti per il trattamento dei pidocchi; prodotti per l’eliminazione dei pidocchi nei capelli».

4 La domanda di marchio dell’Unione europea veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2015/121, del 2 luglio 2015.

5 Il 25 settembre 2015 la GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche Srl, interveniente, presentava un’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per l’insieme dei prodotti da esso designati.

6 L’opposizione si basava sul marchio italiano figurativo, qui di seguito riprodotto, registrato il 21 gennaio 2013 con il numero 1 526 679, per le «frizioni per capelli» rientranti nella classe 3:

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7 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. L’interveniente rivendicava un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in Italia a causa dell’uso che ne aveva fatto su tale territorio.

8 Con lettera del 15 aprile 2016, l’interveniente depositava osservazioni a sostegno dell’opposizione e allegava a tale lettera alcuni documenti, tra cui numerose fatture.

9 Con lettera del 2 settembre 2016, la ricorrente rispondeva alle osservazioni dell’interveniente e chiedeva a quest’ultima, in forza dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, che dimostrasse l’uso che aveva fatto del marchio anteriore durante il periodo di riferimento, vale a dire nel periodo compreso tra il 2 luglio 2010 e il 1° luglio 2015.

10 Con lettera del 22 novembre 2016, l’interveniente produceva diversi documenti atti a dimostrare l’uso del marchio anteriore, tra cui 74 fatture datate nel periodo di riferimento, emesse a clienti italiani, in cui appariva detto marchio, e vertenti, in particolare, su «frizioni per capelli», per importi che variavano da EUR 106 a EUR 415.

11 Con lettera del 13 febbraio 2017, la ricorrente formulava nuove osservazioni, nelle quali contestava le prove allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016, adducendo il motivo che esse erano insufficienti a dimostrare l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore in Italia e che le fatture non riguardavano i prodotti contrassegnati da tale marchio.

12 Con lettera del 16 febbraio 2017, l’interveniente rispondeva alle ultime osservazioni della ricorrente, facendo valere, in particolare, che le prove allegate alla sua lettera del 22 novembre 2016 dimostravano, oltre ogni ragionevole dubbio, l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore.

13 Con decisione del 16 agosto 2017, la divisione di opposizione rilevava che, nel complesso, i documenti allegati alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 erano sufficienti a dimostrare l’uso reale o «effettivo» del marchio anteriore durante il periodo di riferimento, nel territorio rilevante, vale a dire in Italia. Essa accoglieva integralmente l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione per tutti i prodotti designati dal marchio richiesto, per il motivo che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Essa riteneva che l’opposizione potesse essere accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore e, pertanto, senza che occorresse, per ragioni di economia processuale, esaminare se quest’ultimo marchio avesse acquisito con l’uso un carattere distintivo accresciuto.

14 Il 4 ottobre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

15 Il 14 dicembre 2017 l’EUIPO riceveva la memoria contenente i motivi del ricorso della ricorrente, a sostegno della quale quest’ultima aveva allegato nuovi documenti.

16 Il 16 febbraio 2018 l’EUIPO riceveva la risposta dell’interveniente.

17 Con decisione del 13 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso.

18 Per quanto concerne, anzitutto, la prova dell’uso del marchio anteriore da parte dell’interveniente, la commissione di ricorso rilevava che le prove d’uso allegate alla lettera dell’interveniente del 22 novembre 2016 dimostravano che i criteri relativi a durata, luogo, natura ed intensità dell’uso erano stati soddisfatti. Di conseguenza, essa constatava che detto marchio era stato oggetto di un uso effettivo e reale in Italia per le «frizioni per capelli».

19 La commissione di ricorso, poi, precisava che il territorio rilevante era l’Italia, poiché il marchio anteriore era un marchio italiano, e definiva il pubblico di riferimento come formato, rispetto ai prodotti di cui trattasi, sia dal grande pubblico sia da professionisti dotati di conoscenze e di competenze specifiche. Per quei prodotti, tra quelli in questione, che potevano influire sulla salute del consumatore, essa considerava che il livello di attenzione del pubblico di riferimento sarebbe stato superiore alla media.

20 Riguardo al raffronto tra i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso concludeva che questi ultimi erano in parte identici e, in parte simili in gradi differenti.

21 Per valutare il carattere distintivo del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha considerato impossibile, in mancanza di prove contrarie, affermare che l’intero pubblico di riferimento avrebbe inteso l’elemento «trico» come una parola che significava «pelo» o «capello». Nel suo insieme, il marchio anteriore sarebbe stato privo di significato, per quanto concerne i prodotti di cui trattasi, per il consumatore italiano medio, cosicché a tale marchio poteva essere riconosciuto un carattere distintivo intrinseco normale.

22 Per quanto concerne la comparazione tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso riteneva che detti marchi fossero mediamente simili sotto il profilo visivo e fonetico. Tale conclusione si basava principalmente sul fatto che la parte iniziale degli elementi denominativi di tali marchi sarebbe stata identica. La comparazione degli stessi marchi sul piano concettuale sarebbe stata irrilevante per i consumatori medi, che avrebbero ignorato il significato del termine «trico».

23 Nella valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso faceva valere che, nel caso di un marchio anteriore avente un carattere distintivo intrinseco normale, la somiglianza dei marchi in conflitto e l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi erano fattori sufficienti per constatare l’esistenza di un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti

24...

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