Sentenze nº T-65/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-65/18

Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela - Ricorso proposto da uno Stato terzo - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità

Nella causa T-65/18,

Repubblica bolivariana del Venezuela, rappresentata da F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da P. Mahnič e L. Ozola, successivamente da P. Mahnič e A. Antoniadis, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento 2017/2063 (GU 2018, L 276, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, p. 10), nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano la Repubblica bolivariana del Venezuela,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín (relatore) e I. Reine, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 13 novembre 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 60). Tale decisione contiene, in primo luogo, un divieto di esportazione in Venezuela di armi, attrezzature militari o qualsiasi altra attrezzatura utilizzabile a fini di repressione interna, nonché di apparecchiature, tecnologia o software di controllo. Essa comprende, in secondo luogo, un divieto di fornire al Venezuela servizi finanziari, tecnici o di altra natura connessi a tali attrezzature e tecnologie. Essa prevede, in terzo luogo, il congelamento di fondi e risorse economiche di persone, entità ed organismi. Ai sensi del suo considerando 1, la decisione 2017/2074 risponde al continuo deteriorarsi della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela.

2 L’articolo 13, comma 2, della decisione 2017/2074 dispone che tale decisione è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Il primo comma del medesimo articolo prevedeva, nella sua versione iniziale, che la decisione 2017/2074 fosse applicabile fino al 14 novembre 2018. Il 6 novembre 2018 la decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, che modifica la decisione 2017/2074 (JO 2018, L 276, pag. 10), ne ha prorogato la validità fino al 14 novembre 2019 ed ha modificato la voce 7 dell’allegato I di detta decisione, che riguarda una delle persone interessate dal congelamento dei beni finanziari.

3 Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha inoltre adottato il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21), sulla base dell’articolo 251, paragrafo 2, TFUE e della decisione 2017/2074.

4 L’articolo 2 del regolamento 2017/2063 precisa che è vietato fornire a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o un uso in detto paese, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato dal Consiglio il 17 marzo 2014 (GU 2014, C 107, pag. 1).

5 L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento 2017/2063 dispongono che è altresì vietato vendere, fornire o esportare attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, quali armi da fuoco, munizioni, veicoli antisommossa o per il trasferimento di prigionieri o, ancora, sostanze esplosive, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria o altri servizi connessi alle suddette attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per l’uso in detto paese.

6 L’articolo 4 del regolamento 2017/2063 prevede che, in deroga agli articoli 2 e 3 di tale regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare determinate operazioni alle condizioni che esse ritengono appropriate.

7 A meno che le autorità competenti degli Stati membri non abbiano preventivamente rilasciato un’autorizzazione, gli articoli 6 e 7 e l’allegato II del regolamento 2017/2063 vietano di vendere, fornire o esportare apparecchiature, tecnologie e software di ispezione di pacchetti, di intercettazione delle reti, di controllo, di interferenze e di riconoscimento vocale, nonché di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria e altri servizi connessi alle suddette apparecchiature, tecnologie e software a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per l’uso in detto paese.

8 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento 2017/2063, i suddetti divieti si applicano:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione

.

9 Gli articoli da 8 a 11 e gli allegati IV e V del regolamento 2017/2063 prevedono inoltre, salvo eccezioni, il congelamento dei beni finanziari appartenenti a determinate persone fisiche o morali, entità o organismi nonché il divieto di mettere tali beni a loro disposizione.

10 L’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento 2017/2063 precisa infine che «[l]’elenco di cui agli allegati IV e V è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi». Il 6 novembre 2018 il regolamento di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT