Sentenze nº T-219/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-219/18

Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un motociclo - Disegno o modello comunitario anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Interpretazione conforme dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 - Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzo di un marchio nazionale tridimensionale anteriore non registrato - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002 - Assenza, nel disegno o modello registrato, di utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d’autore di uno Stato membro - Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002

Nella causa T-219/18,

Piaggio & C. SpA, con sede in Pontedera (Italia), rappresentata da F. Jacobacci, B. La Tella e B. Lucchetti, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, con sede in Taizhou (Cina), rappresentata da M. Spolidoro, M. Gurrado, S. Verea e M. Balestriero, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 gennaio 2018 (procedimento R 1496/2015-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Piaggio & C. e la Zhejiang Zhongneng Industry Group,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu-Matei (relatore), giudici,

cancelliere: E. Hendrix, amministratore

visto il ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2018,

in seguito all’udienza del 27 febbraio 2019,

vista l’ordinanza del 30 aprile 2019 di riapertura della fase orale del procedimento,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti e le risposte a tale quesito depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 e il 17 maggio 2019,

vista la decisione del 20 maggio 2019 di chiusura della fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 19 novembre 2010, l’interveniente, la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2 Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione è raffigurato nelle sei vedute seguenti:

Image not found

3 Conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di registrazione l’interveniente ha fatto valere un diritto di priorità per il disegno o modello contestato, fondato su una domanda di registrazione anteriore dello stesso disegno o modello depositata presso l’autorità cinese competente il 13 luglio 2010.

4 I prodotti ai quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrano nella classe 12-11 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Ciclomotori; motocicli».

5 La domanda di disegno o modello è stata pubblicata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2010/265, del 23 novembre 2010. Il disegno o modello è stato registrato con il numero 1783655-0002, con data di registrazione 19 novembre 2010 e priorità al 13 luglio 2010.

6 Il 6 novembre 2014 la ricorrente, la Piaggio & C. SpA, ha proposto dinanzi all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in forza dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, relativamente ai prodotti indicati al precedente punto 4.

7 Le cause dedotte a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle previste all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e) e f), del regolamento n. 6/2002.

8 In primo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, nella sua domanda di dichiarazione di nullità la ricorrente sosteneva che il disegno o modello contestato non soddisfaceva i requisiti della novità e del carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 di tale regolamento. A sostegno delle sue dichiarazioni, la ricorrente sceglieva il disegno o modello anteriore commercializzato con la denominazione Vespa LX (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore»), di cui dimostrava la divulgazione mediante immagini apparse nelle riviste specializzate Motociclismo del maggio 2005, In Sella dell’aprile 2005, e CityX del giugno 2009. Tali immagini e le didascalie che le accompagnavano sono riprodotte di seguito:

Image not found

9 Secondo la ricorrente, il disegno o modello contestato era sostanzialmente identico al disegno o modello anteriore e suscitava la stessa impressione generale di quest’ultimo, il che consentiva di escluderne la novità e il carattere individuale, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002.

10 In secondo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente sosteneva che la forma di scooter alla quale il disegno o modello anteriore era destinato ad essere incorporato era parimenti protetta, dalla legge italiana, come «marchio di fatto» tridimensionale non registrato, utilizzato in Italia dal 2005 (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Secondo la ricorrente, tale marchio avrebbe acquisito, attraverso l’uso, un elevato carattere distintivo, in quanto le caratteristiche distintive della forma tridimensionale di scooter che esso tutela sono rimaste sostanzialmente invariate fin dalla creazione e la prima commercializzazione dello scooter Vespa da parte della ricorrente, che risalgono agli anni 1945-1946. Secondo la ricorrente, le caratteristiche distintive in parola erano le seguenti:

- la forma a X tra la carenatura posteriore e il sottosella, di seguito raffigurata:

Image not found

- la forma a Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, di seguito raffigurata:

Image not found

- la forma a freccia dello scudo frontale, di seguito raffigurata:

Image not found

11 La ricorrente sosteneva di avere fornito la prova dell’uso notorio del marchio anteriore e del rischio di confusione con il marchio anteriore generato nel pubblico di riferimento dal disegno o modello contestato.

12 In terzo luogo, per quanto riguarda la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, la ricorrente faceva valere che il disegno o modello anteriore era protetto dal diritto d’autore italiano e da quello francese. Secondo la ricorrente, il disegno o modello anteriore, in quanto opera dell’ingegno, era stato indebitamente utilizzato nel disegno o modello contestato.

13 Con decisione del 23 giugno 2015 la divisione di annullamento ha riconosciuto che il disegno o modello contestato era nuovo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. Tuttavia, basandosi sul disegno o modello anteriore, essa ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato in base al rilievo che esso era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. Avendo concluso che il disegno o modello contestato era nullo a motivo del mancato rispetto di tale condizione richiesta dal regolamento n. 6/2002 ai fini della sua tutela, la divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse necessario esaminare le altre cause di nullità invocate dalla ricorrente, vale a dire quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere e) ed f), di detto regolamento.

14 Il 27 luglio 2015 l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

15 Con decisione del 19 gennaio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente, annullato la decisione della divisione di annullamento e respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In sostanza, essa ha ritenuto, innanzitutto, che le differenze tra i disegni o modelli in questione fossero sufficienti per escludere che il disegno o modello contestato fosse privo di novità rispetto al disegno o modello anteriore, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. Inoltre, contrariamente alla divisione di annullamento, essa ha concluso che il disegno o modello contestato non era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento. A tale proposito, la commissione di ricorso ha indicato, da un lato, che le differenze tra i disegni o modelli in questione erano numerose e sufficientemente marcate e, dall’altro, che il disegno o modello contestato produceva sull’utilizzatore informato dello stesso un’impressione generale diversa da quella suscitata dall’osservazione del disegno o modello anteriore. Infine, esercitando le competenze della divisione di annullamento in forza dell’articolo 60 del regolamento n. 6/2002, la commissione...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT