Sentenze nº T-466/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-466/17

Concorrenza - Intese - Mercato delle buste standard/disponibili su catalogo e buste speciali stampate - Decisione che accerta la violazione dell’articolo 101 TFUE - Annullamento parziale per violazione dell’obbligo di motivazione - Decisione di modifica - Procedimento di transazione - Ammende - Importo di base - Adeguamento eccezionale - Tetto del 10% del fatturato complessivo - Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) no 1/2003 - Principio del ne bis in idem - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Cumulo delle sanzioni - Proporzionalità - Equità - Competenza estesa al merito

Nella causa T-466/17,

Printeos, SA, con sede in Alcalá de Henares (Spagna),

Printeos Cartera Industrial, SL, con sede in Alcalá de Henares,

Tompla Scandinavia AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Tompla Francia, con sede in Fleury-Mérogis (Francia),

Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, con sede in Leonberg (Germania),

rappresentate da H. Brokelmann e P. Martínez-Lage Sobredo, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2017) 4112 final della Commissione, del 16 giugno 2017, recante modifica della decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relative ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 - Buste), e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, S. Frimodt Nielsen, V. Kreuschitz (relatore), N. Półtorak e E. Perillo, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Fatti

    1. Il procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione della decisione iniziale

      1 Con decisione C(2014) 9295 final, del 10 dicembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (AT.39780 - Buste) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), la Commissione europea accertava, segnatamente, la violazione, da parte delle ricorrenti, Printeos, SA, Printeos Cartera Industrial SL, già Tompla Sobre Exprés SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France e Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) per aver partecipato, nel periodo compreso tra l’8 ottobre 2003 e il 22 aprile 2008, ad un’intesa conclusa e posta in essere nel mercato europeo delle buste standard disponibili su catalogo e delle buste speciali stampate, comprendente la Danimarca, la Germania, la Francia, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia. L’intesa era volta a coordinare i prezzi di vendita, a ripartire la clientela e a scambiare informazioni commerciali sensibili. Oltre alle ricorrenti, partecipavano all’intesa anche il gruppo Bong (in prosieguo: la «Bong»), il gruppo GPV France SAS and Heritage Envelopes Ltd (in prosieguo: la «GPV»), il gruppo Holdham SA (in prosieguo: la «Hamelin») e il gruppo Mayer-Kuvert (in prosieguo: la «Mayer-Kuvert»), anch’essi destinatari della decisione iniziale.

      2 La decisione iniziale veniva adottata nell’ambito di una procedura di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18) e della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sulla transazione»).

      3 In considerazione dell’infrazione accertata (articolo 1, paragrafo 5, della decisione iniziale), la Commissione infliggeva alle ricorrenti, congiuntamente e solidalmente, un’ammenda di importo pari a EUR 4 729 000 [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione iniziale].

      4 Il procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione iniziale era stato avviato dalla Commissione, di propria iniziativa, sulla base di informazioni e documenti trasmessi da un informatore anonimo. Il 14 settembre 2010, la Commissione procedeva ad una serie di accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), presso le ricorrenti e altre società coinvolte nell’intesa in Danimarca, Spagna, Francia e Svezia. Il 1º ottobre 2010 e il 31 gennaio 2011 venivano effettuati ulteriori accertamenti in Germania (punto 16 della decisione iniziale).

      5 Il 22 ottobre 2010 le ricorrenti presentavano presso la Commissione una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (punto 17 della decisione iniziale), nonché una domanda analoga presso la Comisión Nacional della Competencia, successivamente denominata Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Autorità della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNC»).

      6 Il 15 marzo 2011 la CNC avviava un procedimento volto ad accertare la sussistenza di un’infrazione dell’articolo 101 TFUE nonché dell’equivalente normativa spagnola sulla concorrenza da parte, segnatamente, della Tompla Sobre Exprés, e delle proprie società controllate spagnole, con riguardo unicamente al mercato spagnolo delle buste di carta [causa S/0316/10, Sobres de papel (buste di carta)]. A tal riguardo la Commissione non accoglieva alla domanda delle ricorrenti con cui si chiedeva all’Istituzione di avvalersi della sua prerogativa, prevista dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, di avviare il procedimento privando la CNC della competenza ad applicare l’articolo 101 TFUE. Tale procedimento si concludeva con l’adozione, da parte della CNC, in data 25 marzo 2013, di una decisione con la quale le società medesime venivano condannate al pagamento di un’ammenda totale di importo pari a EUR 10 141 530 per aver partecipato, nel mercato spagnolo, durante il periodo compreso tra il 1977 e il 2010, ad intese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione delle gare d’appalto indette dall’amministrazione spagnola e riguardanti la fornitura di buste prestampate per elezioni e referendum a livello europeo, nazionale e regionale, la ripartizione dell’offerta di buste prestampate per uso commerciale per grandi clienti, la fissazione dei prezzi di buste vergini e la limitazione delle tecnologie. A seguito del ricorso proposto, segnatamente, dalla prima ricorrente, l’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso (Corte centrale, sezione del contenzioso, Spagna), annullava parzialmente detta decisione, vale a dire nella parte recante la fissazione dell’importo dell’ammenda, rinviando la causa dinanzi alla CNC ai fini della nuova determinazione dell’importo dell’ammenda conformemente ai pertinenti criteri di legge.

      7 Tutte le parti interessate manifestavano il proprio interesse a partecipare a discussioni ai fini di una transazione, ragion per cui, in data 10 dicembre 2013, la Commissione avviava la procedura ex articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004, nell’ambito della quale essa svolgeva riunioni bilaterali con ciascuna parte (punti 19 e 20 della decisione iniziale).

      8 In occasione della riunione del 21 gennaio 2014, la Commissione esponeva alle ricorrenti una ricostruzione complessiva dell’intesa, comprendente la propria valutazione degli elementi di prova a sua disposizione.

      9 Il 24 febbraio 2014 le ricorrenti trasmettevano un documento informale, denominato «non paper», nel quale chiedevano alla Commissione di tenere conto, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, in primo luogo, dell’ammenda inflitta dalla CNC, equivalendo tale ammenda già di per sé al 10% del loro fatturato totale del 2012, in secondo luogo, del fatto che esse costituivano un gruppo «monoprodotto» (ossia dedicato alla produzione di un unico prodotto) e, in terzo luogo, del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»), che consente alla Commissione, alla luce delle specificità del caso in esame, di discostarsi dalla metodologia generale per la fissazione dell’importo delle ammende o dei limiti fissati nel punto 21 degli orientamenti stessi.

      10 In luogo di una seconda riunione e previo accordo delle ricorrenti, la Commissione presentava, con messaggio di posta elettronica del 17 giugno 2014, un riepilogo dei criteri rilevanti ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere, quali il valore delle vendite realizzate dalle ricorrenti nel 2007, ossia EUR 143 316 000, ed il loro fatturato conseguito nel 2013, ossia EUR 121 728 000, la durata della loro partecipazione all’infrazione, etc. Le ricorrenti replicavano, con posta elettronica del 18 giugno 2014 confermando il valore delle vendite e il fatturato assunti dalla Commissione facendo presente di non avere osservazioni sostanziali da formulare a tal riguardo.

      11 In occasione di una riunione tenutasi il 24 ottobre 2014, la Commissione informava le ricorrenti in ordine al metodo ed ai criteri di calcolo del quantum dell’ammenda, vale a dire, in primo luogo, alla proporzione (15%) del valore delle vendite (EUR 143 316 000 nel 2007) utilizzato ai fini della...

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