Ordinanze nº T-491/17 of Tribunal General de la Unión Europea, Tuesday September 24, 2019
| Resolution Date | Tuesday September 24, 2019 |
| Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
| Decision Number | T-491/17 |
Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori di servizi socio-sanitari - Oneri legati alle assenze del personale per motivi di maternità e di assistenza ai familiari non autosufficienti - Contributi versati dallo Stato alle imprese private - Decisione di non sollevare obiezioni - Assenza di collocamento in una situazione svantaggiosa dal punto di vista concorrenziale - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità
Nella causa T-491/17,
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo», con sede in Pederobba (Italia), rappresentata da G. Maso, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Armati e D. Recchia, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 27 marzo 2017 di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuto istituito dall’Italia a favore di alcuni fornitori privati di servizi socio-sanitari [aiuto di Stato SA.38825 (2016/NN)] (GU 2017, C 219, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek, presidente, F. Schalin (relatore) e M.J. Costeira, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1 L’odierna ricorrente, l’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie d’Onigo», è un ente pubblico autonomo italiano a scopo non lucrativo, che ha lo status di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) e che fornisce assistenza socio-sanitaria, ad esempio, a persone anziane o disabili. Il 20 maggio 2014 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia presentata dalla ricorrente, che è stata successivamente sostenuta da altri enti pubblici autonomi a scopo non lucrativo, IPAB o Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) (in prosieguo: i «denuncianti»). Diciannove di questi enti hanno la propria sede in Veneto (Italia).
2 Nelle denunce è stato segnalato che, contrariamente agli enti pubblici autonomi a scopo non lucrativo come le IPAB e le APSP, soltanto i prestatori privati di servizi socio-sanitari beneficiavano dei regimi nazionali in appresso indicati (in prosieguo: le «misure nazionali in questione»):
- l’accesso al sistema di assicurazione gestito dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Italia) (in prosieguo: l’«INPS») per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, contemplato dal decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Supplemento ordinario alla GURI n. 93, del 26 aprile 2001, pag. 1), e
- i rimborsi per i costi che i datori di lavoro sostengono per i permessi previsti per i dipendenti che assistono familiari affetti da gravi disabilità, contemplati dall’articolo 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per 1’assistenza, 1’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104, cosiddetta «legge quadro per 1’assistenza, 1’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate») (GURI n. 39, del 17 febbraio 1992 - Supplemento ordinario alla GURI n. 30), nonché per i congedi biennali retribuiti previsti dall’articolo 42, paragrafo 5, del decreto legislativo n. 151 (articolo 33 della legge n. 104) e per altri tipi di permessi (decreto legislativo n. 151, modificato dal decreto legislativo del 23 aprile 2003, n. 115).
3 Secondo i denuncianti, le IPAB e le APSP da essi rappresentate sopportavano direttamente gli oneri corrispondenti alle misure nazionali in questione, senza avere la possibilità di versare contributi all’INPS e di beneficiare delle prestazioni corrispondenti (congedi di maternità e di paternità) e senza percepire alcun rimborso dall’INPS (e, in definitiva, dallo Stato) per altri tipi di congedo. A loro avviso, tale situazione determinava un vantaggio selettivo e costituiva un aiuto di Stato a favore dei prestatori privati di servizi socio-sanitari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
4 I denuncianti sostenevano inoltre che, sebbene essi fossero stati storicamente considerati come enti pubblici assoggettati al controllo dello Stato riguardo alla regolarità e alla legittimità della gestione e per evitare la dispersione del loro patrimonio, essi erano in realtà enti autonomi che si autofinanziavano e dovevano di conseguenza essere considerati come persone di diritto privato. Essi affermavano che lo Stato italiano doveva modificare il loro status e permettere loro di beneficiare del regime di previdenza sociale fondato sull’assicurazione, vale a dire il regime gestito dall’INPS.
5 I denuncianti lamentavano, in altri termini, la disparità di trattamento tra i prestatori pubblici e i prestatori privati di servizi sociali per quanto riguarda la copertura di alcune prestazioni concesse ai lavoratori dipendenti, nonché il fatto che lo Stato italiano li assoggettava alla qualifica di enti pubblici e non di enti privati.
6 Con lettere in data 6 e 8 agosto 2014, i servizi della Commissione hanno trasmesso alle autorità italiane le versioni non riservate delle denunce. Le autorità italiane hanno replicato con lettera in data 25 settembre 2014. I servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni il 10 dicembre 2014. Il 7 maggio 2015 i servizi della Commissione hanno chiesto per telefono alle autorità italiane di fornire informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 5 giugno 2015. Con lettera in data 5 agosto 2015, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una nuova richiesta di informazioni, alla quale tali autorità hanno risposto con lettera del 12 ottobre 2015.
7 Il 16 marzo 2016 i servizi della Commissione hanno inviato ai denuncianti una lettera di valutazione preliminare, nella quale essi concludevano che la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. I denuncianti hanno risposto a tale lettera in data 13 e 22 aprile 2016 fornendo maggiori ragguagli e chiedendo ai servizi della Commissione di riconsiderare la loro posizione. Con lettera del 19 maggio 2016, i servizi della Commissione hanno confermato la loro valutazione preliminare secondo cui la misura in questione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Con lettera del 26 maggio 2016, i denuncianti hanno chiesto che le constatazioni preliminari dei servizi della Commissione fossero riversate in una decisione formale. Di conseguenza, il 27 marzo 2017 la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 1939 final, relativa all’aiuto di Stato SA.38825 «Presunto aiuto...
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