Comunicazioni sulla GU nº T-542/19 of Tribunal General de la Unión Europea, September 20, 2019

Resolution DateSeptember 20, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-542/19

Ricorso proposto il 5 agosto 2019 - FV / Consiglio

(Causa T-542/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il suo ricorso, e pertanto:

annullare la decisione del 3 maggio 2019, notificata alla ricorrente il 6 maggio dal sig. [X] «Senior Legal Counsellor» presso il Consiglio e adottata dal sig. [Y] in qualità di AIPN, ai sensi della quale «1. la ricorrente, nata il 25 marzo 1956 [riservato]1 , grado AST 7, è collocata in congedo nell'interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto e ha il diritto alle prestazioni economiche previste in tale articolo. 2. La presente decisione ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2015»;

condannare il Consiglio a versare un risarcimento per danni materiali e per il pregiudizio alla carriera della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 151 101,72;

condannare il Consiglio a versare un risarcimento per il danno morale e il danno alla reputazione della ricorrente, con riserva di un aumento o di una diminuzione nel corso del procedimento, pari a EUR 70 000;

in ogni caso, condannare il convenuto a sopportare tutte le spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE e dei principi fondamentali e generali del diritto dell'Unione, compresi, in particolare, il rispetto della legittima aspettativa e del legittimo affidamento, i principi di buona amministrazione, di buona fede e di certezza del diritto, nonché il rispetto del principio di proporzionalità.

A tal proposito, la ricorrente sostiene che l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») non ha manifestamente svolto una corretta applicazione e interpretazione delle disposizioni e dei principi di cui sopra, non avendo adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea il 14 dicembre 2018, FV/ Consiglio (T - 750/16, EU: T: 2018: 972). Essa ritiene inoltre che quest'ultimo abbia violato il principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione non sproporzionata, vale a dire...

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