Sentenze nº T-432/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 16, 2019

Resolution DateOctober 16, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-432/18

Nella causa T-432/18,

Peeter Palo, ex agente temporaneo dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), residente in Tallin (Estonia), rappresentato da L. Levi e A. Blot, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Mongin e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 5 ottobre 2017 di non versare al ricorrente l’indennità una tantum prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), nonché all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2018, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composta da F. Schalin, facente funzione di presidente, B. Berke e M.J. Costeira (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il sig. Peeter Palo, ricorrente, è stato agente temporaneo presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione dei servizi di contrasto (Europol) dal 1° dicembre 2010 al 31 agosto 2017.

2 Il 19 giugno 2017 il ricorrente richiedeva la concessione di un’indennità una tantum ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15; in prosieguo: lo «Statuto»). A tal fine, depositava un modulo intitolato «Dichiarazione personale - Deroga ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII [dello Statuto]», nel quale, da un lato, dichiarava che, a partire dall’entrata in servizio presso l’Europol, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione ad un regime assicurativo privato e, dall’altro, chiedeva che l’equivalente attuariale dei diritti a pensione acquisiti presso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea (in prosieguo: l’«RPIUE») fosse versato direttamente sul suo conto bancario. Il ricorrente allegava al suddetto modulo un certificato rilasciato dalla compagnia di assicurazione privata interessata attestante che egli aveva versato a quest’ultima un importo di EUR 14 200 per il periodo dal 1° novembre 2010 al 31 agosto 2017. Il 19 settembre 2017, il ricorrente informava l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea di aver sottoscritto, il 1° dicembre 2014, un altro contratto di assicurazione con tale società per un importo di contributi pari a EUR 87 460.

3 Con decisione del 5 ottobre 2017, il PMO respingeva la domanda del ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, il PMO indicava, in particolare, che lo scopo del sistema istituito dall’articolo 12 dell’allegato VIII dello Statuto era dare la priorità alla costituzione di una pensione come reddito regolare futuro e evitare situazioni in cui le persone si trovino senza un reddito sufficiente all’età pensionabile e debbano rivolgersi all’assistenza sociale degli Stati membri. Il PMO, inoltre, specificava che, in tale ottica, i versamenti a un regime pensionistico nazionale o a un’assicurazione privata effettuati conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, di tale allegato, «per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione», dovevano corrispondere all’importo dei contributi da versare che possono attendersi nell’ambito di un regime pensionistico nazionale o che erano stati effettivamente versati all’RPIUE durante lo stesso periodo, di modo che il reddito futuro garantito da tali pagamenti doveva essere in linea con quello garantito dal trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti nell’RPIUE. A tale proposito, il PMO sottolineava che la somma dei versamenti effettuati ad un regime di assicurazione privato (EUR 14 200) non era manifestamente in linea con l’importo dei contributi versati all’RPIUE (EUR 65 334, 95), con la conseguenza che essa non poteva in alcun modo procurare al ricorrente un reddito equivalente a quello che avrebbe potuto percepire sulla base dell’equivalente attuariale dei sui diritti a pensione acquisiti nell’RPIUE. Il PMO ricordava, infine, che il ricorrente soddisfaceva, ciononostante, i requisiti per un trasferimento verso un altro regime, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto allegato, il che comportava che i diritti a pensione che aveva acquisito presso l’Unione durante il suo periodo di attività in seno all’Europol fossero trasferiti a un regime pensionistico nazionale o a un’assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta, conformemente ai requisiti di cui a tale ultima disposizione.

4 L’11 dicembre 2017, il ricorrente presentava un reclamo avverso tale decisione, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

5 Con decisione del 10 aprile 2018 l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), della Commissione respingeva tale reclamo. In tale decisione, l’AACC confermava, in sostanza, la decisione impugnata, riprendendo essenzialmente la medesima motivazione fornita dal PMO. L’AACC considerava, inoltre, che il secondo contratto di assicurazione sottoscritto il 1° dicembre 2014 dal ricorrente non poteva essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, poiché non era stato sottoscritto «a partire dall’entrata in servizio» all’Europol. L’AACC respingeva, infine, le affermazioni del ricorrente fondate sui principi di parità di trattamento, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

7 Il controricorso della Commissione è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2018.

8 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- annullare la decisione di rigetto del reclamo;

- condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale subito;

- condannare la Commissione al risarcimento del danno morale subito;

- condannare la Commissione alle spese.

9 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

10 In limine, occorre rilevare che il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8). Nella fattispecie, poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, il ricorso deve ritenersi diretto contro la decisione impugnata.

11 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata, il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’articolo 12 paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto

12 Il ricorrente sostiene che era legittimato ad avvalersi dell’articolo 12, paragrafo 2 dell’allegato VIII dello Statuto, poiché soddisfaceva tutti i requisiti di applicazione che vi sono enunciati. Ne deriverebbe che, negandogli l’indennità una tantum richiesta, la decisione impugnata avrebbe violato tale disposizione.

13 In particolare, il ricorrente contesta «il criterio di equivalenza» dedotto dalla Commissione secondo il quale la copertura prevista dal regime pensionistico preesistente deve essere almeno comparabile a quella offerta dall’RPIUE. Tale criterio non risulterebbe dall’articolo 12, paragrafo 2 dell’allegato VIII dello Statuto, circostanza che sarebbe stata confermata dal direttore esecutivo dell’Europol in una lettera del 26 febbraio 2018 indirizzata, in particolare, al direttore generale della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della Commissione. Inoltre, detto criterio non sarebbe stato precisato o quantificato dalla Commissione, circostanza che ne impedirebbe il rispetto.

14 Peraltro, il ricorrente sostiene che, pur ammettendo che «il criterio di equivalenza» possa essere dedotto dall’articolo 12, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e che un’interpretazione teleologica di tale disposizione imponga che i contributi versati a un regime pensionistico siano «in linea» con quelli versati all’RPIUE, «per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione», cosa che non...

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