82/886/EEC: Council Decision of 13 December 1982 concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Oceani

Published date31 December 1982
Subject MatterEnvironment,External relations,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 378, 31 December 1982
EUR-Lex - 31982D0886 - IT

82/886/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1982

relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale

( 82/886/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni nell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che la Comunità ha partecipato a negoziati conclusisi con l ' adozione , ad opera di una conferenza diplomatica svoltasi a Reykjavik dal 18 al 22 gennaio 1982 , di una convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che tale convenzione tiene conto delle disposizioni sulle popolazioni ittiche anadrome contenute nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ;

considerando che , nell ' ambito della convenzione , è possibile un ' efficace cooperazione internazionale ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni dell ' Atlantico settentrionale ;

considerando che la convenzione concilia in modo soddisfacente gli interessi degli Stati nei cui fiumi nascono i salmoni e gli interessi degli Stati nelle cui zone di pesca i salmoni sono catturati ,

DECIDE :

Articolo unico

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale .

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

N . A . KOFOED

( 1 ) GU n . C 238 del 13 . 9 . 1982 , pag . 106 .

( TRADUZIONE )

CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL SALMONE NELL ' ATLANTICO SETTENTRIONALE

LE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione ,

RICONOSCENDO che il salmone originario dei fiumi di diversi Stati si immette in alcune parti dell ' Atlantico setentrionale ;

CONSIDERANDO la legislazione internazionale , le disposizioni relative alle popolazioni ittiche anadrome nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , nonchù altri elementi nuovi sopravvenuti in sede internazionale in merito a dette popolazioni ;

DESIDERANDO promuovere l ' acquisizione , l ' analisi e la diffusione di dati scientifici relativi alle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale ;

DESIDERANDO promuovere la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e una gestione razionale delle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale per mezzo della cooperazione internazionale ,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . La presente convenzione si applica alle popolazioni di salmone che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell ' Atlantico , a nord del 36° di latitudine nord , per tutto il percorso della loro migrazione .

2 . Nessuna norma della presente convenzione può pregiudicare i diritti , le rivendicazioni o le opinioni di una parte per quanto riguarda i limiti o l ' estensione della giurisdizione in materia di pesca , nù può pregiudicare le opinioni o le posizioni di una parte per quanto riguarda il diritto del mare .

Articolo 2

1 . È proibita la pesca del salmone al di fuori delle zone di giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca .

2 . All ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , è proibita la pesca del salmone oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali si misura l ' estensione del mare territoriale , ad eccezione delle seguenti zone :

a ) nella zona di competenza della Commissione per la Groenlandia occidentale , sino a 40 miglia nautiche dalle linee di base e

b ) nella zona di competenza della Commissione per l ' Atlantico nord occidentale , entro la zona di giurisdizione delle Isole Faeroeer in materia di pesca .

3 . Le parti convengono di richiamare l ' attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione su ogni problema relativo alle attività dei pescherecci di detto Stato che possano avere incidenza negativa per quanto riguarda la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento o la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , nonchù l ' attuazione della convenzione stessa .

Articolo 3

1 . È istituita un ' organizzazione internazionale , designata con il nome di Organizzazione per la conservazione del salmone dell ' Atlantico settentrionale , qui di seguito denominata « l ' Organizzazione » .

2 . L ' Organizzazione ha lo scopo di contribuire , mediante la consultazione e la collaborazione , alla conservazione , alla ricostituzione , all ' incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili .

3 . L ' Organizzazione si compone :

a ) di un Consiglio ,

b ) di tre Commissioni regionali :

- una Commissione per l ' America settentrionale ,

- una Commissione per la Groenlandia occidentale e

- una Commissione per l ' Atlantico nord-orientale , e

c ) di una Segreteria .

4 . Le zone di competenza delle Commissioni sono le seguenti :

a ) Commissione per l ' America settentrionale : acque marittime all ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , al largo della costa orientale dell ' America settentrionale ;

b ) Commissione per la Groenlandia occidentale : acque marittime all ' interno della zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca al largo della costa della Groenlandia occidentale , ad occidente di una linea tracciata lungo il 44° di longitudine ovest verso sud sino al 59° di latitudine nord , quindi in direzione est sino al 42° di longitudine ovest e di là in...

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