82/886/EEC: Council Decision of 13 December 1982 concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Oceani
Published date | 31 December 1982 |
Subject Matter | Environment,External relations,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 378, 31 December 1982 |
82/886/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0044
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 1982
relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale
( 82/886/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,
vista la raccomandazione della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che la cooperazione internazionale è indispensabile ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni nell ' Atlantico settentrionale ;
considerando che la Comunità ha partecipato a negoziati conclusisi con l ' adozione , ad opera di una conferenza diplomatica svoltasi a Reykjavik dal 18 al 22 gennaio 1982 , di una convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale ;
considerando che tale convenzione tiene conto delle disposizioni sulle popolazioni ittiche anadrome contenute nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ;
considerando che , nell ' ambito della convenzione , è possibile un ' efficace cooperazione internazionale ai fini della conservazione , della ricostituzione , dell ' incremento e di una gestione razionale delle popolazioni di salmoni dell ' Atlantico settentrionale ;
considerando che la convenzione concilia in modo soddisfacente gli interessi degli Stati nei cui fiumi nascono i salmoni e gli interessi degli Stati nelle cui zone di pesca i salmoni sono catturati ,
DECIDE :
Articolo unico
È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione per la conservazione del salmone nell ' Atlantico settentrionale .
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione .
Fatto a Bruxelles , addì 13 dicembre 1982 .
Per il Consiglio
Il Presidente
N . A . KOFOED
( 1 ) GU n . C 238 del 13 . 9 . 1982 , pag . 106 .
( TRADUZIONE )
CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL SALMONE NELL ' ATLANTICO SETTENTRIONALE
LE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione ,
RICONOSCENDO che il salmone originario dei fiumi di diversi Stati si immette in alcune parti dell ' Atlantico setentrionale ;
CONSIDERANDO la legislazione internazionale , le disposizioni relative alle popolazioni ittiche anadrome nel progetto di convenzione della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , nonchù altri elementi nuovi sopravvenuti in sede internazionale in merito a dette popolazioni ;
DESIDERANDO promuovere l ' acquisizione , l ' analisi e la diffusione di dati scientifici relativi alle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale ;
DESIDERANDO promuovere la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento e una gestione razionale delle popolazioni di salmone nell ' Atlantico settentrionale per mezzo della cooperazione internazionale ,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :
Articolo 1
1 . La presente convenzione si applica alle popolazioni di salmone che migrano oltre le zone soggette alla giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri dell ' Atlantico , a nord del 36° di latitudine nord , per tutto il percorso della loro migrazione .
2 . Nessuna norma della presente convenzione può pregiudicare i diritti , le rivendicazioni o le opinioni di una parte per quanto riguarda i limiti o l ' estensione della giurisdizione in materia di pesca , nù può pregiudicare le opinioni o le posizioni di una parte per quanto riguarda il diritto del mare .
Articolo 2
1 . È proibita la pesca del salmone al di fuori delle zone di giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca .
2 . All ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , è proibita la pesca del salmone oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali si misura l ' estensione del mare territoriale , ad eccezione delle seguenti zone :
a ) nella zona di competenza della Commissione per la Groenlandia occidentale , sino a 40 miglia nautiche dalle linee di base e
b ) nella zona di competenza della Commissione per l ' Atlantico nord occidentale , entro la zona di giurisdizione delle Isole Faeroeer in materia di pesca .
3 . Le parti convengono di richiamare l ' attenzione di uno Stato non aderente alla presente convenzione su ogni problema relativo alle attività dei pescherecci di detto Stato che possano avere incidenza negativa per quanto riguarda la conservazione , la ricostituzione , l ' incremento o la gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , nonchù l ' attuazione della convenzione stessa .
Articolo 3
1 . È istituita un ' organizzazione internazionale , designata con il nome di Organizzazione per la conservazione del salmone dell ' Atlantico settentrionale , qui di seguito denominata « l ' Organizzazione » .
2 . L ' Organizzazione ha lo scopo di contribuire , mediante la consultazione e la collaborazione , alla conservazione , alla ricostituzione , all ' incremento e alla gestione razionale delle popolazioni di salmone oggetto della presente convenzione , tenendo conto dei migliori dati scientifici disponibili .
3 . L ' Organizzazione si compone :
a ) di un Consiglio ,
b ) di tre Commissioni regionali :
- una Commissione per l ' America settentrionale ,
- una Commissione per la Groenlandia occidentale e
- una Commissione per l ' Atlantico nord-orientale , e
c ) di una Segreteria .
4 . Le zone di competenza delle Commissioni sono le seguenti :
a ) Commissione per l ' America settentrionale : acque marittime all ' interno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in materia di pesca , al largo della costa orientale dell ' America settentrionale ;
b ) Commissione per la Groenlandia occidentale : acque marittime all ' interno della zona soggetta alla giurisdizione in materia di pesca al largo della costa della Groenlandia occidentale , ad occidente di una linea tracciata lungo il 44° di longitudine ovest verso sud sino al 59° di latitudine nord , quindi in direzione est sino al 42° di longitudine ovest e di là in...
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