Sentenze nº T-498/18 of Tribunal General de la Unión Europea, October 24, 2019

Resolution DateOctober 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-498/18

Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco - Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori - Rettifica della decisione della commissione di ricorso - Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Base giuridica - Prassi decisionale anteriore - Certezza del diritto - Legittimo affidamento

Nella causa T-498/18,

ZPC Flis sp.j., con sede in Radziejowice (Polonia), rappresentata da M. Kondrat, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da K. Kompari e H. O’Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con sede in Essen (Germania), rappresentata da N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 maggio 2018 (procedimento R 1464/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Aldi Einkauf e la ZPC Flis.

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2018,

vista la comparsa di risposta dell’EUIPO depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2018,

vista la comparsa di risposta dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2018,

vista la domanda di produzione di documenti rivolta dal Tribunale all’EUIPO il 5 febbraio 2019,

visto il quesito scritto del Tribunale alle parti e le loro risposte a tale quesito depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2019,

in seguito all’udienza del 4 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 22 gennaio 2016, la ZPC Flis sp.j., ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

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3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 30 e 35 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 30: «Dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria»;

- classe 35: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti dolciari, forme per biscotti di piccole dimensioni, cialde, cialdine arrotolate, vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari, forme per biscotti di piccole dimensioni, cialde, cialdine arrotolate tramite Internet».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 59/2016, del 30 marzo 2016.

5 Il 23 giugno 2016, l’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, interveniente, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L’opposizione era basata su marchi tedeschi figurativi anteriori originariamente registrati per i prodotti «caffè, succedanei del caffè; prodotti derivati del caffè; bevande a base di caffè; tè, cacao; prodotti derivati del cacao; bevande a base di cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i suddetti prodotti anche in forma istantanea», rientranti nella classe 30 (in prosieguo: l’«elenco iniziale dei prodotti»). In seguito ad una decisione di annullamento parziale del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania) del 29 settembre 2008, la registrazione dei marchi tedeschi figurativi anteriori è stata limitata ai prodotti «caffè, prodotti e bevande a base di caffè contenenti caffè; polvere per la preparazione di bevande a base di cacao», rientranti nella classe 30 (in prosieguo: l’«elenco modificato dei prodotti»). Si tratta dei seguenti marchi anteriori:

- il marchio tedesco figurativo anteriore depositato il 17 gennaio 2007 e registrato il 29 marzo 2007 con il numero 30702839, quale riprodotto qui di seguito:

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- il marchio tedesco figurativo anteriore depositato il 17 gennaio 2007 e registrato il 29 marzo 2007 con il numero 30702840, quale riprodotto qui di seguito:

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7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Con decisione del 10 maggio 2017, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione basando la sua decisione sull’elenco modificato dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.

9 Il 6 luglio 2017, l’interveniente ha presentato ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 31 maggio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione.

11 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il territorio di riferimento fosse la Germania e che il pubblico di riferimento corrispondesse al grande pubblico relativamente ben informato e ragionevolmente attento ed avveduto con un livello medio di attenzione.

12 Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti e servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto che i «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria», rientranti nella classe 30 e contrassegnati dal marchio richiesto, e i prodotti rientranti nell’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori fossero identici o simili. La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto, in sostanza, che i servizi contrassegnati dal marchio richiesto fossero simili ai prodotti rientranti nell’elenco iniziale contrassegnati dai marchi anteriori, ad eccezione dei servizi di «vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet», che sono diversi.

13 Per quanto riguarda il confronto dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’elemento distintivo dei segni fosse il termine comune «moreno» e che essi fossero simili sul piano visivo e molto simili, se non identici, sul piano fonetico e che, quanto al piano concettuale, esso non avrebbe avuto alcun ruolo nel confronto dei segni in conflitto.

14 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per l’integralità dei prodotti e servizi, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet».

15 Il 15 novembre 2018 la commissione di ricorso ha adottato una decisione intitolata «corrigendum», basata sull’articolo 102 del regolamento 2017/1001, notificata l’11 dicembre 2018 (in prosieguo: il «corrigendum del 15 novembre 2018»). Essa ha così proceduto alla sostituzione dell’elenco iniziale dei prodotti con l’elenco modificato dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.

16 Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata non è stato modificato dal corrigendum del 15 novembre 2018.

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per un riesame;

- o riformare la decisione impugnata «dichiarando che non vi sono impedimenti relativi alla registrazione del marchio [richiesto] per tutti i prodotti e i servizi delle classi 30 e 35 e che il marchio deve essere registrato»;

- «per quanto attiene alle spese, statuire a [suo] favore».

18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

19 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

20 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che il corrigendum del 15 novembre 2018 è stato adottato al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e solleva un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In tale contesto, la ricorrente fa valere una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.

Sulla ricevibilità del ricorso

21 L’interveniente eccepisce l’irricevibilità del ricorso, senza sollevare alcuna eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, adducendo che le conclusioni della...

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