Comunicazioni sulla GU nº T-568/19 of Tribunal General de la Unión Europea, October 18, 2019

Resolution DateOctober 18, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-568/19

Ricorso proposto il 16 agosto 2019 - Micreos Food Safety/Commissione

(Causa T-568/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Micreos Food Safety BV (Wageningen, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare del 17 giugno 2019, che costituiscono un’unica decisione, mediante cui la Commissione: a) si è definitivamente astenuta dall’osservanza della pertinente procedura di comitato in relazione al progetto del regolamento della Commissione «che consente l’uso del Listex® P100 per la riduzione di Listeria monocytogenes nei prodotti alimentari pronti al consumo di origine animale» come decontaminante ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 1 ; b) ha rifiutato di esaminare tale uso del Listex® P100 come coadiuvante tecnologico non decontaminante e; c) ha vietato per la prima volta l’ulteriore immissione in commercio del Listex® P100, commercializzato dal 2006, come coadiuvante tecnologico su prodotti pronti al consumo di origine animale; e

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente relativa all’ottenimento del riconoscimento del Listex® P100 come decontaminante, sarebbe stata adottata senza la previa votazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, violando, in tal modo, l’articolo 289, paragrafo 1 e l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE nonché gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 2 .

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima sulla base del rilievo che è stata adottata in base a considerazioni di ordine politico nonostante si trattasse di un atto di esecuzione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 sarebbe erronea.

Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e, in ogni caso, su una motivazione contra legem in quanto non è stata operata una distinzione tra coadiuvante tecnologico decontaminante e non decontaminante.

Quinto motivo, vertente sull’omessa consultazione del...

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