Sentenze nº T-48/17 of Tribunal General de la Unión Europea, November 07, 2019

Resolution DateNovember 07, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-48/17

Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015 - Decisione che concede una sovvenzione per l’anno 2017 e che prevede il prefinanziamento in misura del 33% dell’importo massimo della sovvenzione e l’obbligo di presentazione di una garanzia bancaria - Obbligo di imparzialità - Diritti della difesa - Regolamento finanziario - Modalità di applicazione del regolamento finanziario - Regolamento (CE) n. 2004/2003 - Proporzionalità - Parità di trattamento

Nella causa T-48/17,

Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da L. Defalque e L. Ruessmann, successivamente da M. Modrikanen e infine da Y. Rimokh, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da C. Burgos e S. Alves, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del Parlamento del 21 novembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’anno 2015, e, dall’altro, della decisione FINS-2017-13 del Parlamento, del 12 dicembre 2016, relativa alla concessione di una sovvenzione alla ricorrente per l’anno 2017, nella parte in cui tale decisione limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer e G. De Baere, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’Alliance for Direct Democracy in Europe ASBL (ADDE), ricorrente, è un partito politico a livello europeo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU 2003, L 297, pag. 1).

2 Il 30 settembre 2014 la ricorrente ha presentato, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 2004/2003, una domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2015.

3 Nella riunione del 15 dicembre 2014, l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato la decisione FINS-2015-14, che ha concesso alla ricorrente una sovvenzione massima di EUR 1 241 725 per l’esercizio finanziario 2015.

4 Il 18 aprile 2016 il revisore esterno ha adottato la sua relazione di revisione con cui ha ritenuto inammissibili, per l’esercizio 2015, talune spese per un importo di EUR 157 935,05.

5 A partire da maggio 2016, i servizi del Parlamento hanno effettuato ulteriori controlli. A seguito di tali controlli, il 23 maggio 2016 il Parlamento ha inviato una lettera alla ricorrente informandola di una decisione del proprio ufficio di presidenza del 9 maggio 2016 che specificava i criteri di interpretazione del divieto di finanziamento di campagne referendarie.

6 Il 26 e il 27 settembre 2016 i servizi del Parlamento hanno effettuato una visita di ispezione nei locali della ricorrente.

7 Il 30 settembre 2016 la ricorrente ha presentato una domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2017.

8 Con lettera del 14 ottobre 2016, il direttore generale delle finanze del Parlamento ha informato la ricorrente che, a seguito della relazione di revisione esterna e dei controlli ulteriori effettuati dai servizi del Parlamento, una serie di spese era stata considerata inammissibile per l’esercizio finanziario 2015. La ricorrente è stata invitata a presentare le proprie osservazioni entro il 4 novembre 2016.

9 Il 2 novembre 2016 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera del direttore generale delle finanze del Parlamento del 14 ottobre 2016. Inoltre, essa ha chiesto di essere ascoltata nella riunione dell’ufficio di presidenza del Parlamento prevista al fine di adottare la decisione relativa alla relazione finale che essa aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015.

10 Il 10 novembre 2016 il segretario generale del Parlamento ha invitato l’ufficio di presidenza del Parlamento ad adottare la decisione sulla relazione finale che la ricorrente aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015, in cui si dichiaravano inammissibili determinate spese.

11 Nella sua riunione del 21 novembre 2016, l’ufficio di presidenza del Parlamento ha esaminato la relazione finale che la ricorrente aveva presentato per l’esercizio finanziario 2015 successivamente alla chiusura dei suoi conti per tale esercizio finanziario. Esso ha dichiarato inammissibile la somma di EUR 500 615,55 e ha fissato l’importo della sovvenzione finale concessa alla ricorrente a EUR 820 725,08. Di conseguenza, esso ha chiesto alla ricorrente il rimborso della somma di EUR 172 654,92 (in prosieguo: «la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015»).

12 Il 5 dicembre 2016 il segretario generale del Parlamento ha invitato l’ufficio di presidenza ad adottare la sua decisione sulle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2017, presentate da una serie di partiti politici e di fondazioni politiche a livello europeo, tra cui la ricorrente.

13 Nella riunione del 12 dicembre 2016, l’ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato la sua decisione FINS-2017-13, con cui ha concesso alla ricorrente una sovvenzione massima di EUR 1 102 642,71 per l’esercizio finanziario 2017 e ha previsto che il prefinanziamento fosse limitato al 33% dell’importo massimo della sovvenzione, e ciò dietro presentazione di una garanzia bancaria a prima richiesta (in prosieguo: «la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017»). Tale decisione è stata firmata e comunicata alla ricorrente il 15 dicembre 2016.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

15 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 14 marzo 2017, ADDE/Parlamento europeo (T-48/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:170). Le spese di tale grado di giudizio sono state riservate.

16 Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, la ricorrente è stata convocata a un’udienza prevista inizialmente il 6 giugno 2018, rinviata a causa dell’indisponibilità del rappresentante della ricorrente.

17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2018, la ricorrente ha presentato una domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, sul fondamento dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale. Alla luce delle osservazioni del Parlamento, e dopo aver posto alla ricorrente taluni quesiti e averla invitata a presentare alcuni documenti a titolo di misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio con ordinanza 5 febbraio 2019, ADDE/Parlamento europeo (T-48/17 AJ, non pubblicata).

18 In seguito alla nomina di un nuovo rappresentante da parte della ricorrente, le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza dell’8 maggio 2019.

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015;

- annullare la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2017 nella parte in cui essa limita il prefinanziamento al 33% dell’importo massimo della sovvenzione dietro presentazione di una garanzia bancaria;

- condannare il Parlamento alle spese;

20 Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

In diritto

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all esercizio finanziario 2015

21 A sostegno della domanda di annullamento della decisione che dichiara inammissibili determinate spese per l’esercizio finanziario 2015, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti di difesa, il secondo, sulla violazione degli articoli da 7 a 9 del regolamento n. 2004/2003 e, il terzo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

22 Poiché il ricorso non contiene alcuna argomentazione che sviluppi il terzo motivo, che viene pertanto formulato in maniera astratta, tale motivo è irricevibile in quanto la semplice invocazione del principio di diritto dell’Unione di cui viene asserita la violazione, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (sentenza del 3 maggio 2007, Spagna/Commissione, T-219/04, EU:T:2007:121, punto 89).

Sull’asserita violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa

23 Il primo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 è suddiviso in due parti. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Parlamento ha violato il principio di buona amministrazione nonché l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo, la «Carta»), in quanto la decisione impugnata relativa all’esercizio finanziario 2015 non sarebbe né equa né imparziale a motivo della composizione dell’ufficio di presidenza del Parlamento. In particolare, essa rileva che...

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