Sentenze nº T-31/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 27, 2019

Resolution DateNovember 27, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-31/18

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi a un’operazione navale condotta nel Mediterraneo centrale nel 2017 dalla Frontex - Imbarcazioni impegnate - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica

Nella causa T-31/18,

Luisa Izuzquiza, residente in Madrid (Spagna),

Arne Semsrott, residente in Berlino (Germania),

rappresentati da S. Hilbrans, R. Callsen, avvocati, e J. Pobjoy, barrister,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), rappresentata da H. Caniard e T. Knäbe, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur e J. Currall, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione CGO/LAU/18911c/2017 della Frontex del 10 novembre 2017, che ha negato l’accesso ai documenti contenenti informazioni relative al nome, alla bandiera e al tipo di ogni imbarcazione da essa impegnata nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione congiunta Triton nel periodo compreso tra il 1º giugno e il 30 agosto 2017,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da P. Nihoul, facente funzione di presidente, J. Svenningsen e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo: la «Frontex») è stata istituita nel 2004 ed è attualmente disciplinata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, Lo251, pag. 1).

2 Conformemente all’articolo 1 del regolamento 2016/1624, la guardia di frontiera e costiera europea, costituita, ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento, dalla Frontex e dalle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, mira a garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, il che «implica affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così a lottare contro la criminalità grave di dimensione transfrontaliera, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno».

3 La Frontex sostiene le agenzie di gestione delle frontiere e le guardie costiere degli Stati membri, in particolare coordinandole mediante «operazioni congiunte» condotte con lo Stato membro ospitante e altri Stati membri. Le regole di ingaggio, le risorse, il personale, le attrezzature e le infrastrutture utilizzati dai partecipanti sono stabiliti dal piano operativo specifico per ogni operazione.

4 La Frontex ha dato avvio all’operazione Triton all’inizio del mese di novembre 2014, dopo aver ricevuto una dotazione di bilancio supplementare da parte della Commissione europea.

5 L’operazione Triton mirava a migliorare la sorveglianza e il controllo della sicurezza delle frontiere attraverso pattugliamenti congiunti e attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri. La sua area operativa copriva le acque territoriali dell’Italia e di Malta, nonché le zone di ricerca e soccorso specifiche di questi due Stati membri e che si estendono fino a 138 miglia nautiche a sud della Sicilia.

6 L’operazione Triton 2017, iniziata il 1° gennaio 2017, si è conclusa il 31 gennaio 2018.

7 Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento 2016/1624, «quando tratta le domande di accesso ai documenti in suo possesso, [la Frontex] è soggetta al regolamento (CE) n. 1049/2001 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, Lo145, pag. 43)]».

8 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2016/1624 prevede quanto segue:

L’Agenzia svolge attività di comunicazione di propria iniziativa negli ambiti che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise ed esaustive sulle sue attività.

Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1, in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell’obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte fatto salvo l’articolo 50 e in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione

.

9 Infine, l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2016/1624, così recita:

[La Frontex] comunica informazioni di propria iniziativa sulle materie rientranti nell’ambito dei suoi compiti. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale di attività […], e garantisce, in particolare, […] che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, complete, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. Nel fare ciò essa non rivela informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell’obiettivo delle operazioni

.

10 Con messaggio di posta elettronica del 1º settembre 2017, i ricorrenti, la sig.ra Luisa Izuzquiza e il sig. Arne Semsrott, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, Lo145, pag. 43), hanno presentato alla Frontex una domanda di accesso ai documenti contenenti informazioni relative al nome, al tipo e alla bandiera di tutte le imbarcazioni che essa aveva impiegato nel periodo compreso tra il 1º giugno e il 30 agosto 2017 nel Mediterraneo centrale nell’ambito dell’operazione Triton.

11 Con lettera dell’8 settembre 2017, comunicata ai ricorrenti lo stesso giorno, la Frontex ha rifiutato l’accesso ai documenti richiesti, sulla base dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica.

12 In tale lettera, la Frontex ha indicato quanto segue:

Le informazioni contenute nel documento richiesto consentirebbero, in combinazione con informazioni di pubblico dominio, come quelle disponibili sul sito Internet www.marinetraffic.com, di venire a conoscenza della posizione attuale delle imbarcazioni di pattuglia.

Se fossero in possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani potrebbero venire a conoscenza delle zone e degli orari di pattugliamento, il che consentirebbe loro di adattare il loro modus operandi al fine di eludere la sorveglianza delle frontiere e, pertanto, di attraversare la frontiera esterna e di accedere in modo irregolare al territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

La sorveglianza delle frontiere mira a contrastare l’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani e [a] prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza interna degli Stati membri e alla sicurezza pubblica

.

13 Con messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2017, i ricorrenti hanno presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

14 Nella loro domanda di conferma, i ricorrenti hanno sostenuto che, in primo luogo, il nome, la bandiera e il tipo di ogni imbarcazione coinvolta nell’operazione Sophia del SEAE (Servizio europeo per l’azione esterna) venivano pubblicati proattivamente on-line e attivamente pubblicizzati sui media, in secondo luogo, il nome, la bandiera e il tipo di ogni imbarcazione coinvolta nell’operazione Triton 2016 erano poi accessibili on-line e, in terzo luogo, il 12 settembre 2017, la Frontex aveva proattivamente pubblicato su Twitter una parte delle informazioni richieste.

15 Con messaggio di posta elettronica del 17 ottobre 2017, la Frontex ha chiesto un termine supplementare di 15 giorni lavorativi sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

16 Con la decisione CGO/LAU/18911c/2017 del 10 novembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Frontex ha confermato il rifiuto di divulgare i documenti richiesti, in quanto «la divulgazione di dettagli delle attrezzature tecniche impiegate nelle operazioni attualmente in corso arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica».

17 Nella decisione impugnata, la Frontex ha riaffermato quanto segue:

- «[s]ulla base delle informazioni contenute nei documenti richiesti, combinandole con informazioni pubblicamente disponibili su alcuni siti web/strumenti marittimi, [sarebbe] possibile venire a conoscenza della posizione attuale delle imbarcazioni di pattuglia»,

- «[i]n possesso di tali informazioni, le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico illecito di migranti e nella tratta degli esseri umani sarebbero informate delle zone e degli orari di pattugliamento delle imbarcazioni», il che «consentirebbe a tali organizzazioni criminali di adattare il loro modus operandi al fine di eludere la sorveglianza delle frontiere e, pertanto, di attraversare la frontiera esterna e di accedere in modo irregolare al territorio di uno Stato membro dell’Unione europea».

Procedimento e conclusioni delle parti

18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2018, i ricorrenti hanno proposto il presente...

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