Sentenze nº T-592/18 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019

Resolution DateNovember 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-592/18

Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Decisione che nega l’indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Servizi effettuati per un altro Stato - Status diplomatico - Periodo quinquennale di riferimento

Nella causa T-592/18,

Katarzyna Wywiał-Prząda, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e D. Milanowska, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 23 novembre 2017 con la quale è stato negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Marcoulli e R. Frendo (relatrice), giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente è cittadina polacca. Ella è giunta in Belgio il 22 settembre 2010 a seguito della nomina di suo marito come consigliere diplomatico alla delegazione permanente della Repubblica di Polonia presso l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

2 A partire dal 2 luglio 2010 la ricorrente ha detenuto un passaporto diplomatico, rilasciato dal ministero degli Affari esteri polacco.

3 Dal 7 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la ricorrente ha esercitato funzioni di segretaria in seno alla rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia presso l’Unione europea.

4 Dal 9 novembre 2012 all’11 gennaio 2013 ella ha animato alcune tavole di conversazione a Bruxelles (Belgio) per conto di un’associazione senza scopo di lucro ed è stata onorata una nota spese a tale titolo.

5 La ricorrente ha restituito il suo passaporto diplomatico ed è stata iscritta nel registro degli stranieri di Woluwe-Saint-Pierre (Belgio) a partire dal 7 giugno 2013.

6 Dal 16 giugno 2014 al 31 dicembre 2015, poi dal 4 gennaio 2016 al 31 agosto 2017, la ricorrente è stata impiegata in successione da due società belghe nell’ambito di prestazioni di servizi per la Commissione europea.

7 Il 9 settembre 2016 il marito della ricorrente è tornato in Polonia alla fine della sua missione diplomatica. La ricorrente è rimasta in Belgio con il figlio.

8 Il 1º settembre 2017 la ricorrente è stata assunta dalla Commissione in qualità di agente contrattuale.

9 Con decisione del 23 novembre 2017, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione (in prosieguo: l’ «AACC») ha negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10 La ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione impugnata il 21 febbraio 2018. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’AACC del 18 giugno 2018, notificata lo stesso giorno. L’AACC ha, anzitutto, determinato il «periodo di cinque anni che scade sei mesi prima del[l’]entrata in servizio» (in prosieguo: il «periodo di riferimento»), di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), reso applicabile agli agenti contrattuali dagli articoli 21 e 92 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. L’AACC ha fissato tale periodo di riferimento come quello compreso tra il 1º marzo 2012 e il 28 febbraio 2017. Successivamente, l’AACC ha giustificato il rigetto del reclamo della ricorrente con la motivazione che ella risiedeva in Belgio dal 22 settembre 2010, che ivi aveva esercitato attività professionali e che aveva continuato ad abitarvi dopo la partenza di suo marito, nel settembre 2016.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12 La Commissione ha depositato il controricorso il 14 dicembre 2018.

13 Il 14 febbraio 2019 la ricorrente ha depositato la replica.

14 Il 1° aprile 2019 la Commissione ha depositato la controreplica.

15 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha rivolto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in udienza.

16 Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 9 luglio 2019.

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

19 La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto. Esso può essere suddiviso in due parti, la prima vertente su una violazione del suo status diplomatico, la seconda vertente su un errore nell’applicazione della nozione di residenza abituale.

Sulla prima parte, vertente su una violazione dello s tatu s diplomatic o della ricorrente

20 La ricorrente fa valere di aver beneficiato di uno status diplomatico, in qualità di coniuge di un agente diplomatico, dal 22 settembre 2010, data del suo arrivo in Belgio, al 16 giugno 2013, data in cui ha restituito il suo passaporto diplomatico. A motivo di tale status diplomatico e in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello Statuto, ella sostiene che avrebbe dovuto beneficiare della neutralizzazione di tale lasso di tempo. Per effetto di tale neutralizzazione, il periodo di riferimento sarebbe iniziato il 1º maggio 2009, in un momento in cui ella risiedeva e lavorava in Polonia e non aveva alcun legame con il Belgio. Orbene, un agente perderebbe il beneficio dell’indennità di dislocazione soltanto qualora abbia avuto la propria residenza abituale o abbia esercitato la sua attività professionale principale nel paese del luogo della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento. Poiché ciò non sarebbe avvenuto, la ricorrente ritiene che le dovesse essere concessa l’indennità di dislocazione.

21 L’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dispone quanto segue:

Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa:

a) al funzionario:

- che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,

- che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale;

b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale

.

22 L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto contiene, pertanto, due parti. La prima definisce le due condizioni cumulative che il funzionario deve soddisfare, in linea di principio, per beneficiare dell’indennità di dislocazione: non avere mai avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e non avere abitualmente, durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato; la seconda parte prevede, in deroga a tale principio, che le situazioni...

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