Sentenze nº T-365/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 28, 2019

Resolution DateNovember 28, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-365/16

Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta ed individuale - Ricevibilità - Forme sostanziali - Autenticazione della decisione - Procedimento di adozione della decisione - Obbligo di motivazione

Nella causa T-365/16,

Portigon AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB), rappresentato da B. Meyring, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da A. Steiblytė e K.-P. Wojcik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, in secondo luogo, della decisione dell’SRB nella sessione esecutiva del 20 maggio 2016 sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva, R. Barents, J. Passer (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 La presente causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico (MRU), istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). L’istituzione dell’MRU ha lo scopo di intensificare l’integrazione del quadro di risoluzione negli Stati membri appartenenti alla zona euro e negli Stati membri non appartenenti alla zona euro che scelgono di partecipare al meccanismo di vigilanza unico (MVU) (in prosieguo: gli «Stati membri partecipanti»).

2 Più specificamente, la presente causa riguarda il Fondo di risoluzione unico (SRF) istituito dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. L’SRF è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante, in esecuzione dell’articolo 67, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, di detto regolamento, la nozione di ente include un ente creditizio o un’impresa di investimento che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo regolamento. I contributi sono trasferiti a livello dell’Unione europea conformemente all’accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati all’SRF, sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo AIG»).

3 L’articolo 70 del regolamento n. 806/2014, intitolato «Contributi ex ante», così dispone:

1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Ogni anno [l’SRB], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:

a) un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati membri partecipanti; e

b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.

La relazione tra il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio tiene conto di una distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse tipologie di banche.

In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo.

(...)

6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:

a) l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;

b) le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato

.

4 Il regolamento n. 806/2014 è stato integrato, per quanto riguarda i suddetti contributi ex ante, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante all’SRF (GU 2015, L 15, pag. 1).

5 Inoltre, il regolamento n. 806/2014 e il regolamento di esecuzione 2015/81 fanno rinvio a talune disposizioni contenute in due ulteriori atti:

- da un lato, la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190);

- dall’altro, il regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

6 Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è stato istituito quale agenzia dell’Unione (articolo 42 del regolamento n. 806/2014). Esso è composto in particolare da una sessione plenaria e da una sessione esecutiva (articolo 43, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014). L’SRB in sessione esecutiva adotta tutte le decisioni ai fini dell’attuazione del regolamento n. 806/2014, salvo disposizione contraria del medesimo regolamento [articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806/2014].

7 Con decisione del 29 aprile 2015 (SRB/PS/2015/8), l’SRB in sessione plenaria ha adottato le regole di procedura dell’SRB in sessione esecutiva (in prosieguo: le «RPSE»).

8 L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, delle RPSE stabilisce quanto segue:

1. Le decisioni possono anche essere adottate mediante procedimento scritto, salvo che almeno due membri della sessione esecutiva di cui all’articolo 3, paragrafo 1, partecipanti al procedimento scritto, manifestino la propria opposizione entro le prime 48 ore successive all’avvio di tale procedimento scritto. In tal caso, l’oggetto sarà iscritto all’ordine del giorno della successiva sessione esecutiva.

2. Il procedimento scritto richiede di norma almeno cinque giorni lavorativi per l’esame da parte di ciascun membro della sessione esecutiva. Se è necessaria un’azione urgente, il presidente può fissare un termine più breve per l’adozione di una decisione per consensus. La ragione dell’abbreviazione del periodo deve essere indicata.

3. Se il consensus non può essere raggiunto attraverso un procedimento scritto, il presidente può avviare un procedimento di voto normale conformemente all’articolo 8

.

Fatti

9 La ricorrente, Portigon AG, già WestLB AG, è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante.

10 Nel 2009, in seno all’autorità di risoluzione tedesca, il Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Agenzia federale per la stabilizzazione del mercato finanziario, Germania; in prosieguo: l’«FMSA»), è stato istituito l’Erste Abwicklungsanstalt (primo istituto di liquidazione; in prosieguo: l’«EAA»), un ente di diritto pubblico organicamente ed economicamente autonomo, con una limitata capacità giuridica.

11 Il 20 dicembre 2011, la Commissione europea ha adottato la decisione 2013/245/UE sugli aiuti di Stato C 40/2009 e C 43/2008 per la ristrutturazione di WestLB AG (GU 2013, L 148, pag. 1).

12 Nell’ambito di tale ristrutturazione, sono state trasferite all’EAA una parte dei settori di attività e dei portafogli della ricorrente (in prosieguo: il «portafoglio dell’EAA»). Una parte del portafoglio dell’EAA è stata oggetto di un trasferimento reale all’EAA mediante scorporo. Il resto del portafoglio dell’EAA, comprendente un portafoglio di...

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