Sentenze nº T-607/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 03, 2019

Resolution DateDecember 03, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-607/15

Dumping - Importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina e di Taiwan - Dazio antidumping definitivo - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 - Articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036] - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2016/1036] - Calcolo del valore normale - Calcolo del costo di produzione - Vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore

Nella causa T-607/15,

Yieh United Steel Corp., con sede in Kaohsiung City (Taiwan), rappresentata da D. Luff, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da J. Killick, G. Forwood e C. Van Haute, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Buttigieg (relatore), facente funzione di presidente, B. Berke e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Yieh United Steel Corp., ricorrente, è una società con sede in Taiwan che opera, in particolare, nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»).

2 Ai fini della fabbricazione del prodotto di cui trattasi, la ricorrente utilizza come materia prima arrotolati laminati a caldo che essa stessa produce direttamente o che acquista dalla Lianzhong Stainless Steel Co. Ltd (in prosieguo: la «LISCO»), società collegata produttrice di arrotolati laminati a caldo, avente sede in Cina. Il prodotto di cui trattasi è venduto dalla ricorrente a clienti dell’Unione europea e a clienti nazionali, i quali comprendono produttori e distributori a valle indipendenti del prodotto di cui trattasi e il suo produttore a valle collegato, la società Yieh Mau.

3 A seguito di una denuncia depositata il 13 maggio 2014 dalla Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (in prosieguo: la «Eurofer»), la Commissione europea pubblicava il 26 giugno 2014 un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2014, C 196, pag. 9), conformemente al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [(GU 2009, L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22), sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21); in prosieguo: il «regolamento di base»].

4 L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio interessava il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

5 Il 22 settembre 2014 la ricorrente e le sue società collegate depositavano le loro risposte al questionario antidumping della Commissione. Dal 17 al 20 novembre 2014, una visita di verifica veniva effettuata nei locali della ricorrente in Taiwan.

6 Il 24 marzo 2015 la Commissione adottava il regolamento di esecuzione (UE) 2015/501, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 79, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Il regolamento provvisorio istituiva un dazio antidumping provvisorio del 10,9% sul prodotto in questione della ricorrente.

7 Con lettera del 25 marzo 2015, la Commissione trasmetteva alla ricorrente le sue conclusioni provvisorie, esponendo le considerazioni e i fatti essenziali sulla base dei quali era stato deciso di istituire un dazio antidumping provvisorio (in prosieguo: le «conclusioni provvisorie»).

8 Nelle conclusioni provvisorie, la Commissione affrontava, in particolare, la questione del suo rifiuto di detrarre il valore dei rottami riciclati dal costo di produzione del prodotto di cui trattasi e la questione del suo rifiuto di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del valore normale, talune vendite della ricorrente nel paese esportatore.

9 Il 20 aprile 2015 la ricorrente presentava le proprie osservazioni sulle conclusioni provvisorie.

10 Il 23 giugno 2015 la Commissione inviava alla ricorrente le sue conclusioni definitive. Il 3 luglio 2015 la ricorrente presentava le proprie osservazioni su tali conclusioni.

11 Il 26 agosto 2015 la Commissione adottava il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2015, L 224, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), che modificava il regolamento provvisorio e istituiva un dazio antidumping del 6,8% sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame fabbricato, in particolare, dalla ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13 Con decisione del 23 dicembre 2015, la causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.

14 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2016, la Eurofer ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2016, la ricorrente ha chiesto che determinate informazioni contenute nel ricorso, nel controricorso e nella replica fossero oggetto di trattamento riservato nei confronti della Eurofer ove quest’ultima fosse stata autorizzata a intervenire. Essa ha allegato alla sua domanda una versione pubblica di detti atti.

16 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2016, la Commissione ha chiesto che talune informazioni contenute nella controreplica fossero sottoposte a trattamento riservato e ha allegato alla sua domanda una versione pubblica della sua controreplica.

17 Con ordinanza del 20 luglio 2016, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato l’intervento della Eurofer. Poiché, conformemente all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente e la Commissione hanno chiesto il trattamento riservato di talune informazioni contenute negli atti menzionati ai precedenti punti 15 e 16, tale ordinanza ha provvisoriamente limitato la comunicazione di detti atti all’interveniente alle versioni pubbliche della ricorrente e della Commissione, in attesa di eventuali osservazioni dell’interveniente sulla domanda di trattamento riservato.

18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2016, la ricorrente ha chiesto che talune informazioni contenute nella controreplica fossero sottoposte a trattamento riservato nei confronti dell’interveniente e ha allegato alla sua domanda una versione consolidata pubblica della controreplica.

19 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2016, l’interveniente ha contestato parzialmente la domanda di trattamento riservato del ricorso, del controricorso e della replica.

20 Con decisione del 6 ottobre 2016, la causa è stata assegnata alla Seconda Sezione del Tribunale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

21 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2017, la ricorrente ha chiesto che talune informazioni contenute nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento fossero sottoposte a trattamento riservato nei confronti dell’interveniente e ha allegato alla sua domanda una versione pubblica di tali osservazioni.

22 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2017, l’interveniente ha contestato parzialmente la domanda di trattamento riservato delle osservazioni della ricorrente sulla memoria di intervento.

23 Con ordinanza del 27 settembre 2017, Yieh United Steel/Commissione (T-607/15, non pubblicata, EU:T:2017:698), il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha parzialmente accolto le domande di trattamento riservato presentate dalla ricorrente e dalla Commissione.

24 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2018, la ricorrente ha chiesto che talune informazioni contenute nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento supplementare fossero sottoposte a trattamento riservato nei confronti dell’interveniente e ha allegato alla sua domanda una versione pubblica di tali osservazioni.

25 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2018, la ricorrente ha chiesto di poter esporre le proprie osservazioni orali.

26 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento impugnato nella parte in cui la riguardano;

- condannare la Commissione alle spese.

27 La Commissione e...

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