Sentenze nº T-808/17 of Tribunal General de la Unión Europea, Tuesday December 03, 2019
| Resolution Date | Tuesday December 03, 2019 |
| Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
| Decision Number | T-808/17 |
Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto informativo - Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello - Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello
Nella causa T-808/17,
Ralph Pethke, residente in Alicante (Spagna), rappresentato da H. Tettenborn, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė, in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 e, ove necessario, all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da H. Kanninen, presidente, C. Iliopoulos e I. Reine (relatrice), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto giuridico
1 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):
La competenza, l’efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell’articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L’autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.
(...)
Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo
.
2 Per attuare l’articolo 43 dello Statuto, come modificato a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), dal 1º ottobre 2014, applica la decisione C(2013) 8985 della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (in prosieguo: le «DGE 43»).
3 L’articolo 3 delle DGE 43, sotto il titolo «Ruoli e gerarchia dei diversi attori», dispone quanto segue:
1. Il valutatore è il superiore gerarchico diretto del titolare del posto e, come regola generale, il suo capo unità in servizio al 1º dicembre del periodo di riferimento.
(...)
2. Il valutatore d’appello è il superiore gerarchico diretto del valutatore al momento del primo intervento di tale superiore gerarchico nella procedura di valutazione di cui all’articolo 6.
(...) Se il direttore generale è il valutatore, il valutatore d’appello è il direttore generale della direzione generale delle risorse umane. (...)
Il titolare del posto che ha fornito un’informazione di cui all’articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, può, contestualmente al suo rifiuto motivato del rapporto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, chiedere che il ruolo di valutatore d’appello sia assunto dal direttore generale della direzione generale delle risorse umane o dal segretario generale.
3. In casi eccezionali giustificati dalla volontà di agire nell’interesse del titolare del posto o in caso di modifica dell’organigramma di un servizio o di una direzione generale, il direttore generale può derogare ai paragrafi 1 e 2 per tener conto dello specifico contesto derivante rispettivamente dalle circostanze del caso di specie o dalla modifica.
(...)
.
4 L’articolo 7 delle DGE 43 disciplina la procedura di appello come segue:
1. Il rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto (...) comporta automaticamente la consultazione del valutatore d’appello. (...)
2. Su richiesta presentata nel rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto, il valutatore d’appello invita quest’ultimo ad un colloquio entro dieci giorni lavorativi dalla data del rifiuto motivato del rapporto. Al colloquio, il titolare del posto può farsi assistere da un altro titolare di posto, diverso dal valutatore. Il valutatore d’appello può chiedere ad un altro titolare di posto, diverso dal valutatore, di assistere al colloquio.
3. Entro venti giorni lavorativi dalla data del rifiuto motivato del rapporto e dopo il colloquio di cui al paragrafo 2, il valutatore d’appello conferma il rapporto o lo modifica, motivando la propria decisione.
(...)
La decisione del valutatore d’appello non può essere basata su fatti sui quali il titolare del posto non ha ancora avuto la possibilità di esprimersi nel corso della procedura di valutazione o di appello, salvo che gli sia concessa tale possibilità in tempo utile dal valutatore d’appello.
4. Il rapporto diviene definitivo con decisione del valutatore d’appello (...)
.
5 L’allegato I delle DGE 43 disciplina i casi speciali. Conformemente al punto 2 del medesimo se, durante il periodo di riferimento, ma non prima di quattro mesi dopo il periodo interessato dal precedente rapporto o dopo l’ultimo contributo inserito nel rapporto, il titolare del posto è nominato o trasferito su un altro posto presso la Commissione o comandato conformemente all’articolo 37, lettera a), dello Statuto, il suo superiore gerarchico diretto redige un contributo sul rendimento del titolare del posto, che è incluso nel rapporto di cui trattasi.
6 Dopo l’adozione delle DGE 43, l’EUIPO ha adottato le istruzioni di servizio relative alla valutazione dei funzionari e degli agenti dell’EUIPO in un documento denominato «Work Instruction: Appraisals at EUIPO» (in prosieguo: le «istruzioni di servizio dell’EUIPO»). In relazione all’articolo 3 delle DGE 43, le istruzioni di servizio dell’EUIPO prevedono che, se il direttore esecutivo è il valutatore, il valutatore d’appello è un comitato composto dal vicedirettore esecutivo, dal direttore del dipartimento delle risorse umane e dal direttore del dipartimento degli affari giuridici.
Fatti
7 Il ricorrente, il sig. Ralph Pethke, giurista, è entrato in servizio presso l’EUIPO nel 2000 come agente temporaneo. Nel 2002 è stato nominato funzionario di ruolo nella categoria AD (amministratore).
8 Nel 2006, il ricorrente è stato vincitore di una procedura di selezione quale «capo unità» nel settore della gestione. Di conseguenza, è stato assegnato in qualità di capo unità presso un servizio incaricato dei marchi.
9 Nel maggio 2011 il ricorrente, nel frattempo promosso al grado AD 11, è stato riassegnato al posto di vicedirettore del dipartimento «Cooperazione internazionale e affari giuridici». Nell’ottobre 2012 è stato riassegnato al posto di direttore presso il dipartimento «Personale e finanze».
10 Nell’ottobre 2014 il ricorrente è stato riassegnato al posto di direttore presso il dipartimento «Operazioni». Il suo superiore gerarchico era il direttore esecutivo dell’EUIPO.
11 Nel rapporto informativo annuo del ricorrente per il 2014 si concludeva che, in via generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio del ricorrente corrispondevano al livello richiesto per il posto occupato. Per quanto riguarda il rapporto informativo per l’anno 2015, vi si concludeva che, in linea generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio del ricorrente erano al di sopra dei livelli richiesti per il posto occupato. Considerando che ai successi ottenuti nell’ambito della riorganizzazione dell’EUIPO, realizzata durante il 2014 e il 2015, non fosse stato attribuito il giusto valore, il ricorrente aveva comunque rifiutato di controfirmare tali rapporti senza, tuttavia, presentare un reclamo.
12 Con decisione del 17 ottobre 2016, il direttore esecutivo dell’EUIPO ha riassegnato il ricorrente, all’epoca direttore del dipartimento «Operazioni», al dipartimento «Osservatorio» dell’EUIPO, quale esperto giurista senior, mantenendolo nel suo gruppo di funzioni e nel suo grado 12, nonché nel suo scatto 2. Questa decisione è stata oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, respinto con sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO (T-169/17, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2019:135).
13 L’8 marzo 2017, il direttore del dipartimento «Osservatorio» (in prosieguo: il «valutatore»), che era diventato il superiore gerarchico del ricorrente dal 17 ottobre 2016, ha svolto il colloquio annuale di valutazione con il ricorrente per il 2016.
14 Il 9 marzo 2017, il valutatore ha firmato il rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 (in prosieguo: il «RI 2016»). Risulta da tale rapporto che, relativamente al periodo compreso tra il 1º gennaio e il 16 ottobre 2016, il valutatore ha consultato anche il direttore esecutivo dell’EUIPO, che era il superiore gerarchico del ricorrente in quel periodo (in prosieguo: «l’ex superiore gerarchico»). Quest’ultimo ha fornito il suo contributo scritto, integrato nel RI 2016 conformemente al punto 2 dell’allegato I delle DGE 43.
15 Il RI 2016 conclude che «in linea generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio [del...
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