Sentenze nº T-54/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-54/19

Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIANCOFINO - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001

Nella causa T-54/19,

Nosio SpA, con sede a Mezzocorona (Italia), rappresentata da J. Graffer e A. Ottolini, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018 (procedimento R 2434/2017-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo BIANCOFINO quale marchio dell’Unione europea,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, facente funzione di presidente, D. Spielmann (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2019,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2019,

vista la designazione di un nuovo giudice per integrare la sezione in seguito all’impedimento di uno dei suoi membri,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 16 febbraio 2017 la Nosio SpA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno denominativo BIANCOFINO.

3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono, in particolare, alla classe 33 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, in particolare, alla seguente descrizione: «vini; vini spumanti».

4 Con lettera del 29 marzo 2017, l’esaminatrice ha sollevato obiezioni alla registrazione del marchio richiesto, fondate su impedimenti alla registrazione assoluti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e k), del regolamento 207/2009 [attualmente articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e k), del regolamento 2017/1001].

5 Il 29 maggio 2017, la ricorrente ha risposto a tali obiezioni, in sostanza, in primo luogo, sostenendo che il consumatore avrebbe inteso il marchio richiesto come un termine di fantasia e, in secondo luogo, contestando il carattere descrittivo di tale marchio.

6 Con decisione del 27 ottobre 2017, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi indicati al precedente punto 3, sul fondamento dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), e k), del regolamento 2017/1001.

7 Il 15 novembre 2017 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione dell’esaminatore.

8 Con decisione del 22 novembre 2018 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la prima Commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso e confermato il rifiuto di registrazione del marchio richiesto, fondandosi esclusivamente sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in quanto il segno richiesto era privo di carattere distintivo.

9 In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto da consumatori di vino italofoni ragionevolmente attenti e informati. In secondo luogo, nel valutare il carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha osservato che nel marchio potevano essere facilmente individuati i termini italiani «bianco» e «fino». Per tale ragione, la commissione di ricorso ha, anzitutto, esaminato questi due termini considerati separatamente. A suo parere, il termine «bianco» in enologia designa un vino di colore paglierino ottenuto mediante fermentazione di uve chiare e il termine «fino», quanto ad esso, ha il significato di «raffinato, puro». La commissione di ricorso ha precisato, inoltre, che l’improprietà di linguaggio, risultante dal fatto che il termine italiano adatto a designare un vino raffinato o fine sia «fine» e non «fino», che poteva essere facilmente compreso in senso elogiativo, non era sufficiente a conferire a quest’ultimo termine un carattere distintivo. La commissione di ricorso ha poi precisato che i due termini in questione permanevano privi di carattere distintivo anche se abbinati, poiché il segno BIANCOFINO, nel suo complesso, in quanto composto da due termini privi di carattere distintivo, sarebbe stato inteso dal pubblico di riferimento come indicazione di un vino «bianco e fino», ed era pertanto inidoneo ad adempiere alla funzione essenziale di indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, necessaria per la registrazione di un marchio dell’Unione europea. Infine, la commissione di ricorso ha dichiarato che la precedente decisione dell’EUIPO invocata dalla ricorrente non poteva rimettere in discussione dette conclusioni.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO alle spese.

11 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e, il secondo, su un vizio di motivazione della decisione impugnata.

13 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il secondo motivo.

Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata

14 Nell’ambito del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la conclusione della...

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