Sentenze nº T-211/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-211/18

Medicinali per uso umano - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Fanaptum - iloperidone - Decisione di rifiuto della Commissione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Valutazione scientifica dei rischi e benefici di un medicinale - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione -Proporzionalità - Parità di trattamento

Nella causa T-211/18,

Vanda Pharmaceuticals Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin e C. Muttin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione C (2018) 252 final della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante diniego di autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), per il medicinale per uso umano Fanaptum - iloperidone e, dall'altro, del parere nonché della relazione di valutazione del comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 9 novembre 2017,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da D. Spielmann (relatore), facente funzione di presidente, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Vanda Pharmaceuticals Ltd, negli Stati Uniti è titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») per il medicinale Fanaptum, che contiene la sostanza attiva iloperidone (in prosieguo: l’«iloperidone»).

2 Il medicinale Fanaptum, indicato per il trattamento dei sintomi della schizofrenia negli adulti, ha un profilo corrispondente ad un antipsicotico cosiddetto di «seconda generazione». È commercializzato negli Stati Uniti dal 2010, nonché in Israele e in Messico dal 2012.

3 Il 4 dicembre 2015, la ricorrente ha presentato all’Agenzia europea dei medicinali (EMA) una domanda di AIC del medicinale Fanaptum, in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), quale modificato.

4 Tale domanda, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 726/2004, si basava su un fascicolo composto da informazioni amministrative, dati qualitativi esaurienti, dati clinici e non clinici basati su proprie sperimentazioni e studi condotti dalla ricorrente e da riferimenti bibliografici che sostituiscono e avvalorano determinate sperimentazioni o studi.

5 Il 5 maggio 2017, l'EMA ha istituito un gruppo scientifico consultivo incaricato di trattare le questioni sollevate dal comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo: il «CHMP»). In tale contesto, la ricorrente ha diffuso una nota informativa e ha effettuato una presentazione.

6 Il 17 maggio 2017, la ricorrente ha fornito una spiegazione orale al CHMP. Ha trattato le questioni in sospeso attraverso una presentazione.

7 Il 20 luglio 2017, il CHMP ha emesso un parere negativo e ha adottato una relazione di valutazione, raccomandando il rifiuto di AIC per il medicinale Fanaptum.

8 Il 27 luglio 2017, la ricorrente ha chiesto all'EMA di riesaminare il parere negativo del CHMP del 20 luglio 2017. Il 26 settembre 2017, la ricorrente ha presentato una motivazione dettagliata a sostegno di detta domanda di riesame.

9 Il 30 ottobre 2017, è stato istituito un altro gruppo scientifico consultivo per trattare le questioni sollevate dal CHMP durante la procedura di riesame relativa all'iloperidone. In tale contesto, la ricorrente ha effettuato una presentazione.

10 Il 5 novembre 2017, l'ultima relazione di valutazione congiunta è stata distribuita a tutti i membri del CHMP. Il 6 novembre 2017, la ricorrente ha ricevuto la «relazione di valutazione congiunta aggiornata dei correlatori sui motivi invocati a sostegno della procedura di riesame», datata 11 ottobre 2017.

11 Il 6 novembre 2017, la ricorrente ha ricevuto il verbale della riunione del gruppo scientifico consultivo dell'ottobre 2017. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale verbale in pari data.

12 Il 7 novembre 2017, la ricorrente ha fornito una spiegazione orale al CHMP.

13 Durante tale audizione, il CHMP e la ricorrente hanno esaminato i motivi dettagliati del riesame. La ricorrente ha spiegato la sua domanda di riesame mediante una presentazione.

14 Il 9 novembre 2017, sono stati forniti alla ricorrente un documento intitolato «Conclusioni scientifiche e motivi di rifiuto» contenente il parere dell'EMA formulato dal CHMP (in prosieguo: il «parere del CHMP») nonché la relazione di valutazione scientifica del CHMP (in prosieguo: la «relazione di valutazione del CHMP»).

15 Il 15 gennaio 2018, la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione C (2018) 252 final recante diniego di un'AIC a norma del regolamento n. 726/2004 per il «Fanaptum - iloperidone», un medicinale per uso umano (in prosieguo: la «decisione di esecuzione»), notificata alla ricorrente il 16 gennaio 2018.

16 L'allegato I della decisione di esecuzione, intitolato «Conclusioni scientifiche e motivi di rifiuto presentati dall'EMA», che corrisponde al parere del CHMP, afferma in particolare quanto segue:

Tenuto conto di tutti i dati clinici e non clinici disponibili (compreso lo studio completo dedicato all'intervallo QTc, il programma clinico globale e i casi di morti cardiache/improvvise rimaste senza spiegazione, nelle sperimentazioni cliniche e dopo l’immissione in commercio), l’iloperidone possiede un notevole potenziale aritmogeno in funzione dell'esposizione. Si ritiene che le [misure di minimizzazione del rischio] proposte non consentano di affrontare adeguatamente il rischio individuato in questo caso specifico. Di conseguenza, la sicurezza dell'iloperidone non è stata sufficientemente dimostrata.

Peraltro, l'efficacia dell’iloperidone è moderata. Inoltre, il medicinale ha mostrato un inizio lento di azione, che costituisce una preoccupazione maggiore per il trattamento di un'acuta esacerbazione della schizofrenia. Di conseguenza, e tenendo conto della sicurezza globale e del profilo di efficacia dell’iloperidone, è impossibile identificare la popolazione di pazienti per i quali il beneficio del trattamento sarebbe considerato superiore ai principali problemi di sicurezza.

Tenuto conto degli elementi che precedono, il rapporto rischio/beneficio dell’iloperidone è considerato negativo

.

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2018, la ricorrente ha presentato una domanda motivata, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, affinché taluni dati contenuti in allegato al ricorso non siano menzionati nei documenti attinenti alla presente causa che potrebbero essere accessibili al pubblico. Alla luce delle precisazioni fornite dalla ricorrente, è stato deciso di dare seguito favorevole a tale richiesta.

19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2018, la Commissione ha depositato il controricorso.

20 La replica è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2018.

21 Il 30 ottobre 2018, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una controreplica, in seguito alla quale è stata chiusa la fase scritta del procedimento.

22 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2018, la ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

23 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti alle parti ai fini di una risposta scritta. Le parti hanno ottemperato a tali misure entro il termine impartito.

24 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza dell’8 luglio 2019.

25 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare, da un lato, la decisione di esecuzione e, dall'altro, il parere e la relazione di valutazione del CHMP del 9 novembre 2017;

- in subordine, annullare unicamente la decisione di esecuzione;

- condannare la Commissione alle spese.

26 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, ad ogni modo, infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

27 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del presente ricorso di annullamento nella parte in cui è diretto contro il parere e la relazione di valutazione del CHMP. Essa sostiene che, sebbene, per giurisprudenza costante, questi due atti costituiscano parte integrante della decisione di esecuzione, tuttavia essi costituiscono solo misure preparatorie di tale decisione. Nella sua controreplica, la Commissione precisa che, sebbene nella replica la ricorrente sembri affermare di non aver mai inteso chiedere l'annullamento del parere e della relazione di valutazione del CHMP in modo indipendente, tale intenzione non emerge chiaramente...

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