Sentenze nº T-501/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 19, 2019

Resolution DateDecember 19, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-501/18

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo CINKCIARZ - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Termine peggiorativo associato ai prodotti o ai servizi di cui trattasi

Nella causa T-501/18,

Currency One S.A., con sede in Poznań (Polonia), rappresentata da P. Szmidt e B. Jóźwiak, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Cinkciarz.pl sp. z o.o., con sede in Zielona Góra (Polonia), rappresentata da E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 giugno 2018 (procedimento R 2598/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Currency One e la Cinkciarz.pl,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da P. Nihoul, facente funzione di presidente, J. Svenningsen (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: J. Palácio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2018,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2018,

in seguito all’udienza del 7 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 26 gennaio 2015 l’interveniente, la Cinkciarz.pl sp. z o.o., presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo CINKCIARZ.

3 I prodotti e i servizi per i quali era stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 36 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, in particolare, alla seguente descrizione:

- classe 9: «Software; Software di giochi per computer; Software registrati; Programmi per computer scaricabili; Applicazioni informatiche da scaricare da Internet; Programmi di elaborazione dati; Programmi per computer multimediali interattivi; Pubblicazioni in forma elettronica scaricabili da Internet; Hardware e accessori per computer; Supporti di dati (magnetici ed ottici); Apparecchi di registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni o immagini; Occhiali da sole»;

- classe 36: «Affari bancari; Operazioni di cambio; Servizi di agenzia di cambiavalute; Fornitura di informazioni in materia di tassi di cambio; Fornitura di valuta estera; Compravendita di valute; Compravendita di valute on-line in tempo reale; Informazioni finanziarie sotto forma di tassi di cambio; Quotazioni di tassi di cambio di valute; Previsioni relative ai tassi di cambio di valuta estera; Mercato dei cambi; Servizi finanziari computerizzati riguardanti operazioni in valuta estera; Preparazione e quotazione di informazioni sul tasso di cambio; Swap di tassi di cambio; Fornitura di informazioni relative alla determinazione di prezzi in materia di tassi di cambio valuta; Cambio valutario; Servizi di consulenza in materia di cambio di valuta estera; Servizi di banche dati finanziarie relativi al cambio di valuta estera; Cambio e trasferimento di denaro; Listini dei cambi; Agenzie di cambio; Servizi di contanti, assegni e ordini monetari; Trasferimento elettronico di fondi mediante telecomunicazioni; Servizi di pagamento automatizzato; Servizi di trasmissione di denaro; Servizi di pagamento elettronico; Servizi di agenzie immobiliari; Agenzie di recupero di crediti; Analisi finanziaria; Online banking; Informazioni finanziarie; Affari bancari; Servizi di prestito su pegno; Uffici informazioni sul credito; Riscossione di pigioni; Consulenza in materia finanziaria; Consulenza in materia di assicurazioni; Amministrazione di patrimoni; Stime finanziarie per le assicurazioni, banche e immobili; Consulenza in materia finanziaria; Informazioni finanziarie; Affari bancari; Affari finanziari; Costituzione di fondi d’investimento; Servizi di fondi assicurativi; Quotazione di borsa; Mediazione in borsa; Garanzie come cauzioni; Informazioni in materia di assicurazioni; Informazioni finanziarie; Informazioni finanziarie; Investimento di capitali; Investimenti di capitali; Trasferimento elettronico di fondi; Servizi relativi a carte di credito e di debito; Servizi di carte di debito e di carte di credito; Emissione di carte di credito e di debito; Intermediazione assicurativa; Mediazione in borsa; Quotazione di borsa; Servizi di perizie fiscali; Mediazione in borsa; Mediazione in assicurazioni; Prestiti finanziari; Affari bancari; Assicurazioni; Operazioni di cambio; Amministrazione di patrimoni; Amministrazione di beni immobiliari; Gestione di attivi»;

- classe 41: «Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari; Pubblicazione elettronica online di materiali non scaricabili; Pubblicazione di materiali accessibili tramite banche dati o Internet; Giochi elettronici e competizioni forniti per mezzo di Internet; Informazioni relative al campo dell’istruzione accessibili on-line tramite una banca dati o su Internet; Educazione; Educazione (informazioni in materia di-); Studi cinematografici; Fotografia; Reportage fotografici; Fornitura di sale giochi; Giochi disponibili on-line; Giochi d’azzardo o scommesse; Servizi del club (divertimento od istruzione); Pubblicazioni tramite computer; Esercitazione pratica (dimostrazione); Organizzazione e conduzione di workshop e formazione; Organizzazione e direzione di concerti; Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione di competizioni (istruzione o divertimento); Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Pubblicazione di libri; Pubblicazione di testi eccetto quelli pubblicitari».

4 Il marchio contestato veniva registrato il 15 giugno 2015 con il numero 13678991, in particolare per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.

5 Il 22 dicembre 2015 la Currency One S.A., ricorrente, presentava una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, in forza dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], per tutti i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra, basata, da un lato, sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, il cui testo è identico e al quale si farà riferimento in prosieguo], per il motivo che il segno che compone detto marchio sarebbe descrittivo di detti prodotti e servizi, e, dall’altro, sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il cui testo è identico e al quale si farà riferimento in prosieguo], per il motivo che detto marchio sarebbe privo di carattere distintivo.

6 Detta domanda di dichiarazione di nullità veniva respinta con decisione della divisione di annullamento del 6 ottobre 2017.

7 Il 5 dicembre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001.

8 Con decisione del 18 giugno 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso respingeva il ricorso.

9 Per quanto concerne, da un lato, il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, essa considerava che nessun significato del termine «cinkciarz» era descrittivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o di una loro caratteristica essenziale. In particolare, essa riteneva che tale termine, che designava originariamente, durante la Repubblica popolare di Polonia, le persone dedite al commercio illegale di valute estere, contenesse, nel suo significato attuale relativo ad un’attività di cambio di valute, soltanto connotazioni negative, ad esclusione di una designazione neutra di tale attività. Pertanto, detto termine costituirebbe un nome di fantasia, certamente suggestivo o allusivo, ma che, per ciò stesso, sarebbe descrittivo di tale attività solo indirettamente e potrebbe orientare i consumatori verso le caratteristiche dei servizi connessi a detta attività solo attraverso un’associazione mentale. Per quanto riguarda, dall’altro lato, il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la commissione di ricorso rilevava che il segno CINKCIARZ è percepito dal pubblico di riferimento come un nome originale, ingannevole o ironico e, di conseguenza, sorprendente, idoneo ad indicare l’origine commerciale dei servizi relativi all’attività di cambio di valute. Infine, essa riteneva che dette osservazioni valessero a maggior ragione per gli altri prodotti o servizi di cui trattasi.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l’EUIPO...

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