Ordinanze nº T-192/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 18, 2019

Resolution DateDecember 18, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-192/19

Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo goclean - Revoca della decisione impugnata - Articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 - Cessazione dell’oggetto della controversia - Non luogo a statuire

Nella causa T-192/19,

Ceramica Flaminia SpA, con sede in Civita Castellana (Italia), rappresentata da A. Improda e R. Arista, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO

Ceramica Cielo SpA, con sede in Fabrica di Roma (Italia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 gennaio 2019 (caso R 991/2018-2), relativa ad un procedimento per dichiarazione di nullità tra la Ceramica Cielo e la Ceramica Flaminia,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, E. Buttigieg e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2019,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2019, la ricorrente, Ceramica Flaminia SpA, ha presentato l’odierno ricorso, inteso all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 gennaio 2019 (caso R 991/2018-2), relativa alla domanda di dichiarazione di nullità presentata contro il marchio dell’Unione europea figurativo goclean, registrato il 9 febbraio 2015, per cassette di scarico per WC, tazze da gabinetto e impianti di distribuzione di acqua (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Mediante la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento del 29 marzo 2018 ed ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità proposta dalla Ceramica Cielo SpA, a motivo della mancanza di carattere distintivo intrinseco del marchio contestato per i consumatori dell’Irlanda, di Malta e del Regno Unito. Detta commissione ha altresì ritenuto che le prove prodotte dalla ricorrente non fossero idonee a dimostrare l’applicabilità dell’eccezione prevista dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)...

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