Ordinanze nº T-210/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 17, 2019

Resolution DateDecember 17, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-210/19

Nella causa T-210/19,

Società Agricola Tenuta di Rimale Ss, con sede a Fidenza (Italia), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da M. Libertini, A. Scognamiglio e M. Spolidoro, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e F. Moro, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 6 febbraio 2019 [Ares (2019) 677860], che ha respinto la domanda dei ricorrenti volta, da un lato, a far accertare l’asserita violazione da parte delle autorità italiane del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), nonché dell’articolo 101 TFUE e, dall’altro, a che la Commissione adotti taluni atti di esecuzione, sul fondamento dell’articolo 150, paragrafo 8, di detto regolamento, che richiedano alla Repubblica italiana di abrogare le norme relative alla regolazione dell’offerta del formaggio parmigiano reggiano per il periodo 2017-2019,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, U. Öberg e R. Mastroianni (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1 I ricorrenti, Società Agricola Tenuta di Rimale Ss e le altre persone i cui nomi figurano in allegato, sono tutti allevatori e produttori di latte destinato alla trasformazione in formaggio parmigiano reggiano, in qualità di operatori registrati nel sistema di controllo del prodotto.

2 Il formaggio parmigiano reggiano è un prodotto agroalimentare che beneficia di una denominazione d’origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), registrato come DOP ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU 1996, L 148, pag. 1).

3 Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (in prosieguo: il «Consorzio»), che è un consorzio di diritto privato di cui i ricorrenti non sono membri, è responsabile della protezione della DOP e del rispetto del disciplinare, le cui ultime modifiche sono state approvate con regolamento (UE) n. 794/2011 della Commissione, dell’8 agosto 2011, recante approvazione delle modifiche del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Parmigiano Reggiano (DOP)] (GU 2011, L 204, pag. 19).

4 Il Consorzio, in quanto organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671; in prosieguo: il «regolamento OCM»), nell’ambito della sua funzione consistente nel definire la produzione della DOP «Parmigiano Reggiano», ha presentato un piano triennale di regolazione dell’offerta di tale formaggio per il periodo 2017-2019 (in prosieguo: il «piano»), approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2016, n. 6762, recante regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP (in prosieguo: il «decreto n. 6762»).

5 Il 12 giugno 2017 il Consorzio ha proposto talune modifiche al piano, che sono state approvate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali italiano con il decreto ministeriale del 18 settembre 2017, n. 5320, recante approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 di cui al decreto [n. 6762] (in prosieguo: il «decreto n. 5320»).

6 Il 5 febbraio 2018 taluni ricorrenti hanno depositato una denuncia alla Commissione europea, protocollata come CHAP (2018) 394, intesa a contestare la conformità al diritto dell’Unione europea, in particolare all’articolo 150 del regolamento OCM e all’articolo 101 TFUE, del piano e delle sue modifiche, come approvati dai decreti nn. 6762 e 5320.

7 I denuncianti hanno esposto che le condizioni essenziali previste all’articolo 150 del regolamento OCM per l’adozione delle norme relative alla regolazione dell’offerta di formaggi che beneficiano di una DOP non erano soddisfatte nel caso di specie.

8 In primo luogo, i denuncianti hanno fatto valere che tali norme presupponevano, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 2, del regolamento OCM, il consenso tra gli interessati nelle percentuali richieste, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie, poiché l’accordo preventivo inviato dal Consorzio per raccogliere le adesioni non conteneva il piano di regolazione dell’offerta, ma solo i dettagli operativi sulle modifiche apportate al piano precedente. Inoltre, la raccolta delle adesioni non avrebbe tenuto conto delle diverse opinioni espresse dai produttori membri delle cooperative di trasformazione, ma avrebbe assegnato un voto unitario a ciascuna di tali entità nel suo insieme.

9 In secondo luogo, i denuncianti hanno formulato dubbi, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 4, del regolamento OCM, riguardo alla legittimità del sistema di regolazione dell’offerta dal punto di vista della sua durata. Infatti, poiché il piano fissava il quantitativo globale di latte che può essere prodotto dalle imprese agricole nel corso dell’anno allo stesso livello fissato dal piano di regolazione dell’offerta relativo al periodo 2014-2016, a sua volta fissato in base al livello del periodo precedente, il sistema attuato dal Consorzio prevedrebbe, pertanto, una regolazione dell’offerta sostanzialmente continuativa a partire dal 2006, comportando una restrizione permanente della produzione di formaggio, indipendente da situazioni di eccezionale turbativa del mercato.

10 In terzo luogo, secondo i denuncianti, le modalità attuative del piano erano potenzialmente restrittive della libera concorrenza. Infatti, la normativa, applicabile al settore della produzione di prodotti che beneficiano di una DOP, vieterebbe le deliberazioni da parte di associazioni di imprese, quali il Consorzio, aventi per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza. Nel caso di specie, la motivazione che giustifica l’adozione del piano sarebbe del tutto generica e l’analisi del mercato dell’offerta di formaggio parmigiano reggiano ivi contenuta farebbe piuttosto riferimento a un mercato fiorente. Pertanto, le restrizioni alla produzione di latte destinato ad essere utilizzato per la produzione della DOP di cui trattasi costituirebbero...

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