Sentenze nº T-257/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2020

Resolution DateJanuary 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-257/18

Nella causa T-257/18,

Iberpotash, SA, con sede in Súria (Spagna), rappresentata da N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2018/118 della Commissione, del 31 agosto 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione a favore di Iberpotash (GU 2018, L 28, pag. 25),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Buttigieg, facente funzione di presidente, B. Berke (relatore) e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, Iberpotash, SA, è una società per azioni di diritto spagnolo, che possiede e gestisce due miniere di potassa in attività in Catalogna (Spagna), una nel comune di Súria e l’altra nei comuni di Sallent e di Balsareny (in prosieguo, congiuntamente: le «miniere della ricorrente»). Inoltre, la ricorrente è proprietaria della discarica di scorie saline di Vilafruns (in prosieguo: la «discarica di Vilafruns») in cui le attività di estrazione sono cessate nel 1973.

2 La ricorrente è una filiale della multinazionale israeliana ICL Fertilisers, il maggiore produttore mondiale di fertilizzanti. Essa ha acquisito le miniere dello Stato spagnolo tramite un contratto di compravendita stipulato il 21 ottobre 1998 con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un gruppo d’imprese di proprietà dello Stato spagnolo.

3 Il 9 novembre 2006 la ricorrente ha ottenuto un’autorizzazione ambientale per estrarre potassa dal sito minerario di Súria; l’importo della garanzia finanziaria per tale sito è stata fissata a EUR 773 682,28 (importo aumentato a EUR 828 013,24 nel 2008). Il 28 aprile 2008 la ricorrente ha ottenuto un’autorizzazione ambientale per estrarre potassa dal sito minerario di Sallent/Balsareny, per il quale l’importo della garanzia finanziaria è stato fissato a EUR 1 130 128. Tali autorizzazioni costituiscono decisioni amministrative individuali e specifiche adottate dalla Generalidad de Cataluña (Governo autonomo della Catalogna, Spagna).

4 Con una sentenza dell’11 ottobre 2011, il Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia, Spagna) ha giudicato che il piano di ripristino del sito di Sallent/Balsareny era incompleto e che, di conseguenza, l’importo della garanzia finanziaria relativa a tale piano era troppo basso. Tale sentenza è stata confermata in sede d’impugnazione dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna).

5 L’importo delle garanzie finanziarie, menzionate al precedente punto 3, non è stato rivisto prima del 2015, quando le autorità spagnole hanno proposto importi notevolmente più elevati, ossia EUR 6 979 471,83 per il sito di Sallent/Balsareny [importo effettivo solo in seguito all’approvazione del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna) nel dicembre 2016] e di EUR 6 160 872,35 per il sito di Súria.

6 Il 17 dicembre 2007 il Ministerio de Medio Ambiente (Ministero dell’ambiente, Spagna) e l’Agencia Catalana del Agua (Agenzia catalana per l’acqua, Spagna) hanno siglato un accordo con cui hanno deciso di coprire l’ex discarica di Vilafruns. Sulla base di tale accordo, i lavori di copertura della discarica di Vilafruns sono iniziati nell’agosto del 2008 e sono continuati per 18 mesi. Tali lavori sono stati interamente finanziati dal Ministerio de Hacienda (Ministero delle finanze, Spagna) e dall’Agenzia catalana per l’acqua.

Disposizioni legislative nazionali pertinenti

7 Gli obblighi ambientali degli operatori minerari relativi alle miniere in attività nella Comunità autonoma spagnola della Catalogna sono stabiliti nella Ley 12/1981 por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural interés afectados por actividades extractivas (legge n. 12/1981 che stabilisce norme aggiuntive di tutela delle zone di particolare interesse naturale colpite dalle attività estrattive), del 24 dicembre 1981 (BOE n. 127, del 28 maggio 2001, pag. 11677; in prosieguo: la «legge catalana n. 12/1981») e dal decreto 202/1994, por el que se establecen los criterios para la determinación de las fianzas relativas a los programas de restauración de actividades extractivas (decreto n. 202/1994 che stabilisce i criteri di determinazione delle garanzie relative ai programmi di ripristino relativi alle attività estrattive), del 14 giugno 1994 (in prosieguo: il «decreto n. 202/1994»).

8 Il decreto n. 202/1994 è stato sostituito dal Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades de mineras (regio decreto n. 975/2009 sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e sulla tutela e il ripristino della zona colpita dalle attività estrattive), del 12 giugno 2009 (BOE n. 143, del 13 giugno 2009, pag. 49948; in prosieguo: il «regio decreto n. 975/2009»), che ha trasposto la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU 2006, L 102, pag. 15), e che si applica dal 1° maggio 2014 alle miniere che erano sfruttate prima del 1° maggio 2008, come nel caso delle miniere della ricorrente.

9 L’articolo 4 della legge catalana n. 12/1981 prevede che ogni domanda di autorizzazione di attività estrattive deve includere un programma di ripristino. In applicazione dell’articolo 5 della legge catalana n. 12/1981, il programma di ripristino deve definire le misure dirette a prevenire e a compensare le conseguenze negative per l’ambiente delle attività estrattive considerate. Deve includere le misure di ripristino che devono essere eseguite al termine delle diverse fasi di sfruttamento e al termine delle attività estrattive.

10 L’articolo 8, paragrafi 1, 1 bis e 2, della legge catalana n. 12/1981 prevede che, per garantire l’applicabilità del programma di ripristino, l’operatore della miniera è tenuto a costituire una garanzia finanziaria. L’importo della garanzia è fissato in funzione della superficie da ripristinare o del costo globale del ripristino.

11 L’articolo 9 della legge catalana n. 12/1981 prevede che le autorità competenti possano procedere all’esecuzione forzata del programma di ripristino qualora il titolare dell’attività non sia in grado o rifiuti di eseguirlo. Le spese dell’esecuzione forzata sono a carico dell’operatore della miniera e le autorità competenti possono imporre penalità all’operatore.

12 L’articolo 2 del decreto n. 202/1994 fissa criteri aggiuntivi per stabilire l’importo della garanzia finanziaria. Tutti questi criteri riguardano i costi delle misure e dei lavori speciali inclusi nel programma di ripristino. Per le miniere che non sono situate in zone d’interesse naturale particolare, quali le miniere della ricorrente, l’articolo 3 del decreto prevede che l’importo della garanzia finanziaria stabilito sulla base dell’articolo 2 del medesimo decreto sia dimezzato.

13 Per quanto attiene alle miniere che non sono più in attività, l’articolo 121 della Ley 22/1973 de Minas (legge n. 22/1973 relativa alle miniere), del 21 luglio 1973 (BOE n. 176, del 24 luglio 1973, pag. 15056; in prosieguo: la «legge spagnola relativa alle miniere»), prevede che il proprietario di una miniera non più in attività debba conformarsi ai piani di ripristino approvati dalle autorità incaricate delle attività minerarie.

Procedimento amministrativo

14 Il 30 novembre 2012 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia anonima secondo cui il Regno di Spagna avrebbe attuato diverse presunte misure di aiuto a favore della ricorrente.

15 Il 10 gennaio 2013 la Commissione ha inviato una prima richiesta d’informazioni. Il Regno di Spagna ha risposto l’8 marzo 2013. Altre richieste d’informazioni sono state trasmesse il 14 maggio 2013, il 16 gennaio e il 26 marzo 2014, alle quali il Regno di Spagna ha risposto con lettere del 13 giugno 2013, del 14 febbraio e del 15 aprile 2014.

16 Il 30 gennaio 2015 la Commissione ha trasmesso una lettera di valutazione preliminare al denunciante, il quale ha fornito informazioni aggiuntive in data 5 marzo e 21 aprile 2015. Inoltre, il 9 marzo 2015 si è tenuta una riunione alla presenza del denunciante, il quale ha fornito altre informazioni supplementari in data 4 giugno 2015.

17 Il 9 giugno 2015 la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna la risposta definitiva del denunciante alla lettera di valutazione preliminare con una richiesta d’informazioni aggiuntive. Il Regno di Spagna ha risposto l’8 luglio 2015. Su richiesta del Regno di Spagna, il 31 luglio 2015 è stata trasmessa al Regno di Spagna una versione non riservata della lettera di valutazione preliminare.

18 Il 26 gennaio 2016 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale per due misure di presunti aiuti, ossia la concessione alla ricorrente da parte del Regno di Spagna, da un lato, di un vantaggio in forma di riduzione delle commissioni di garanzia e, dall’altro, un aiuto all’investimento per la copertura della discarica di Vilafruns. Tale decisione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU 2016, C 142, pag. 18). La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di produrre le proprie osservazioni e informazioni aggiuntive, che esse hanno presentato il 28 novembre 2016.

19 La Commissione ha ricevuto le osservazioni delle parti interessate e della ricorrente e le ha trasmesse al Regno di Spagna che ha presentato osservazioni il 27 luglio 2016 e il 6 aprile 2017.

Decisione impugnata

20 Il 31 agosto 2017 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2018/118 relativa all’aiuto di Stato SA.35818 (2016/C)...

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