Spiegel Online GmbH contra Volker Beck.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019
62017CJ0516

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 5, paragrafo 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) – Resoconti di avvenimenti attuali – Citazioni – Utilizzo di collegamenti ipertestuali – Opera messa legalmente a disposizione del pubblico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di informazione»

Nella causa C‑516/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 25 agosto 2017, nel procedimento

Spiegel Online GmbH

contro

Volker Beck,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Spiegel Online GmbH, da T. Feldmann, Rechtsanwalt;

per V. Beck, da G. Toussaint, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da M. Hellmann e J. Techert, in qualità di agenti;

per il governo francese, da E. de Moustier e D. Segoin, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e T. Rendas, in qualità di agenti;

per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da N. Saunders, barrister;

per la Commissione europea, da H. Krämer, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Spiegel Online, che gestisce l’omonimo portale di informazioni su Internet, e il sig. Volker Beck, che era membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania) al momento in cui il giudice del rinvio ha deciso di rivolgersi alla Corte, in merito alla pubblicazione, da parte della Spiegel Online, sul proprio sito Internet, di un manoscritto del sig. Beck e di un articolo che questi ha pubblicato in una raccolta.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 1, 3, 6, 7, 9, 31 e 32 della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:

«(1)

Il trattato [CE] prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(3)

L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(…)

(6)

Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. (…)

(7)

Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. (…) [N]on è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(31)

Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32)

La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. (…) Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni (…)».

4

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, «[l]a presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

5

L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

6

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

7

L’articolo 5 della medesima direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5, quanto segue:

«3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

c)

nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

d)

quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(…)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Diritto tedesco

8

Il Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l’«UrhG»), al suo articolo 50, rubricato «Resoconto di un avvenimento attuale», dispone quanto segue:

«Al fine di dare conto di avvenimenti attuali mediante radiodiffusione o analoghi strumenti tecnici, in giornali, periodici e altre pubblicazioni o su qualsiasi altro supporto, che riportano...

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