Sentenze nº T-292/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 30, 2020

Resolution DateJanuary 30, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-292/18

FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dal Portogallo - Articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Nozione di tribunale nazionale

Nella causa T-292/18,

Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida e P. Barros da Costa, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Rechena e A. Sauka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/304 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 59, pag. 3), nella parte in cui essa esclude dal finanziamento dell’Unione un importo pari a EUR 1 052 101,05 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, I.S. Forrester (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell Unione europea

1 L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), così dispone:

Gli Stati membri:

a) adottano, nell’ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze

.

2 A termini dell’articolo 32, paragrafo 5, del succitato regolamento, relativo alle «Disposizioni specifiche per il FEAGA»:

5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell’onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2(...) del presente articolo.

Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di [euro], la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale

.

3 Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 8, del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni specifiche per il FEASR»:

8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell’assenza di recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro interessato e per il 50% a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di [euro], la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale

.

4 Il regolamento n. 1290/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 7), applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014.

5 L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005 è stato sostituito e ripreso, in sostanza, dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, che aggiunge alle prescrizioni di cui a tale disposizione, in particolare, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per avviare i procedimenti giudiziari eventualmente necessari al recupero dei pagamenti indebiti. Le disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, e dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento n. 1290/2005 sono state riprese, in sostanza, dall’articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1306/2013.

Diritto portoghese

6 L’articolo 103 della Lei Geral Tributária (legge generale tributaria) così recita:

Il procedimento di esecuzione

1. Il procedimento di esecuzione fiscale ha natura giudiziaria, fatta salva la partecipazione degli organi dell’amministrazione tributaria agli atti che non hanno natura giurisdizionale.

2. Agli interessati è garantito il diritto di contestazione presso il giudice dell’esecuzione fiscale degli atti materialmente amministrativi compiuti dagli organi dell’amministrazione tributaria, conformemente al paragrafo precedente

.

7 L’articolo 179 del Código de Procedimento Administrativo (codice del processo amministrativo) prevede quanto segue:

L’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie

1. Quando, in forza di un atto amministrativo, devono essere corrisposte prestazioni pecuniarie a una persona giuridica di diritto pubblico, o su ordine questa, si ricorre, in caso di mancato pagamento volontario entro il termine impartito, al procedimento di esecuzione fiscale, come disciplinato dalla legislazione sul procedimento tributario.

2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo precedente, l’organo competente emette, conformemente alle disposizioni di legge, un certificato avente valore di titolo esecutivo, che trasmette al servizio competente dell’amministrazione tributaria, unitamente al fascicolo amministrativo.

3. Nei casi in cui, conformemente alle disposizioni di legge, l’amministrazione proceda, direttamente o tramite terzi, all’esecuzione forzata di prestazioni di fatto fungibili, si può sempre ricorrere alla procedura prevista dal presente articolo per ottenere il rimborso delle spese sostenute

.

8 L’articolo 148 del Código de Procedimento e de Processo Tributário (codice del processo tributario) così dispone:

Ambito di applicazione dell’esecuzione fiscale

1. Il procedimento di esecuzione fiscale include il recupero forzato dei seguenti debiti:

a) tributi, compresi dazi doganali, accise e imposte extrafiscali, tasse, altri contributi finanziari a favore dello Stato, addizionali cumulativamente riscosse, interessi e altri oneri legali;

b) ammende e altre sanzioni pecuniarie previste da decisioni o sentenze relative a illeciti tributari, salvo quando sono inflitte dai tribunali ordinari;

c) ammende e altre sanzioni pecuniarie derivanti dalla responsabilità civile accertata conformemente al regime generale degli illeciti tributari.

2. Possono essere parimenti recuperati mediante procedimento di esecuzione fiscale, nei casi e nei termini espressamente previsti dalla legge:

a) altri debiti nei confronti dello Stato e di altre persone giuridiche di diritto pubblico che devono essere assolti in forza di un atto amministrativo;

b) rimborsi o ripetizioni

.

9 L’articolo 149 del codice del processo tributario prevede quanto segue:

Organo dell’esecuzione fiscale

Ai fini del presente codice, è considerato organo dell’esecuzione fiscale il servizio dell’amministrazione tributaria che deve legalmente procedere all’esecuzione o, qualora questa debba essere effettuata dinanzi ai tribunali ordinari, il giudice competente

.

Fatti

10 Con lettera del 28 luglio 2015, la Commissione europea ha comunicato alla Repubblica portoghese le proprie constatazioni, conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU 2014, L 255, pag. 59).

11 In particolare, la Commissione contestava il modo in cui le autorità portoghesi...

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