Sentenze nº T-402/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 29, 2020

Resolution DateJanuary 29, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-402/18

Funzione pubblica - Sciopero degli interpreti - Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo - Assenza di base giuridica - Responsabilità - Danno morale

Nella causa T-402/18,

Roberto Aquino, residente in Bruxelles (Belgio), e gli altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato (1), rappresentati da L. Levi, avvocato,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau, E. Taneva e T. Lazian, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuto da:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del direttore generale del personale del Parlamento del 2 luglio 2018, con la quale sono stati precettati interpreti e interpreti di conferenza per il 3 luglio 2018, nonché delle successive decisioni del direttore generale del personale del Parlamento recanti precettazione di interpreti e di interpreti di conferenza per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018 e, dall’altro, il risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 1 000 a persona che i ricorrenti asseriscono di aver subito a causa di tali decisioni,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, S. Papasavvas (relatore), D. Spielmann, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 I ricorrenti, il sig. Roberto Aquino e gli altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato, sono interpreti e interpreti di conferenza al Parlamento europeo.

2 Il 14 luglio 2017 il segretario generale del Parlamento ha adottato una decisione di modifica delle condizioni di lavoro degli interpreti e degli interpreti di conferenza.

3 Tale decisione è stata attuata nei programmi di lavoro degli interpreti e ha comportato il deposito, nell’ottobre 2017, di un preavviso di sciopero a titolo conservativo da parte del comitato intersindacale (in prosieguo: il «COMI») al quale appartiene segnatamente il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens - Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Sindacato dei funzionari di organizzazioni internazionali e dell’Unione europea - Sezione del Parlamento europeo). Tuttavia, a seguito della ripresa delle discussioni con il segretario generale del Parlamento, il preavviso di sciopero è stato revocato.

4 Il 28 maggio 2018 il COMI ha depositato un nuovo preavviso di sciopero a titolo conservativo per il periodo dal 5 giugno al 20 luglio 2018.

5 Il 5 e il 7 giugno 2018 il COMI ha comunicato a tutto il personale del Parlamento, da un lato, e al presidente del Parlamento, dall’altro, le modalità di azione considerate fino al 14 giugno 2018.

6 L’8 giugno 2018 il direttore generale del personale del Parlamento, da un lato, ha inviato al COMI una tabella contenente il numero di interpreti da precettare per il periodo compreso tra il 12 e il 14 giugno 2018 e, dall’altro, ha chiesto a quest’ultimo di inviargli eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali e professionali (in prosieguo: le «OSP») del personale dell’istituzione su tale elenco prima delle ore 14 dell’11 giugno 2018.

7 Il 9 e l’11 giugno 2018 il COMI ha trasmesso le proprie osservazioni al direttore generale del personale del Parlamento.

8 Con una decisione dell’11 giugno 2018 il direttore generale del personale del Parlamento ha precettato interpreti e interpreti di conferenza per il periodo compreso tra il 12 e il 14 giugno 2018.

9 Procedimenti simili sono stati attuati per i periodi dal 18 al 22 giugno 2018 e dal 25 al 27 giugno 2018 e hanno dato origine a decisioni con le quali sono stati precettati interpreti e interpreti di conferenza per tali medesimi periodi.

10 Il 25 giugno 2018 il COMI ha informato il presidente del Parlamento che il preavviso di sciopero era stato prorogato fino al 14 settembre 2018.

11 Il 27 giugno 2018 il direttore generale del personale del Parlamento ha chiesto al COMI di trasmettergli le sue osservazioni sullo schema delle precettazioni considerate per il periodo dal 3 al 5 luglio 2018, al più tardi il 29 giugno 2018 a mezzogiorno.

12 Il 29 giugno 2018 il COMI ha trasmesso le proprie osservazioni al presidente del Parlamento e al direttore generale del personale del Parlamento.

13 Il 2 luglio 2018 il direttore generale del personale del Parlamento ha informato il COMI che sarebbero state effettuate le precettazioni necessarie al corretto svolgimento dei lavori parlamentari e che gli sarebbe stata inviata una copia delle decisioni recanti precettazione di interpreti e di interpreti di conferenza per il periodo dal 3 al 5 luglio 2018.

14 Con una decisione del 2 luglio 2018 il direttore generale del personale del Parlamento ha precettato interpreti e interpreti di conferenza, tra i quali alcuni dei ricorrenti, per il 3 luglio 2018 (in prosieguo: la «decisione del 2 luglio 2018»).

Procedimento

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2018 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16 Con atto separato, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, i ricorrenti hanno presentato domanda di provvedimenti provvisori. Con ordinanza del 4 luglio 2018, Aquino e a./Parlamento (T-402/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:404), tale domanda è stata respinta e le spese sono state riservate.

17 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2018 i ricorrenti, sul fondamento dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, hanno depositato una memoria di adattamento del ricorso per tener conto dell’adozione di tre decisioni il 3, 4 e 7 luglio 2018 con le quali il direttore generale del personale del Parlamento ha precettato interpreti e interpreti di conferenza per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018 (in prosieguo: le «decisioni successive alla presentazione del ricorso»).

18 Con lettera del cancelliere del 30 luglio 2018 i ricorrenti sono stati informati che, in forza dell’articolo 91, paragrafo 4, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), la procedura di cui al procedimento principale era sospesa fino al momento dell’adozione di una decisione esplicita o implicita di rigetto del loro reclamo proposto il 3 luglio 2018.

19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

20 Con lettera del 7 novembre 2018 i ricorrenti hanno informato il Tribunale che, con decisione del 5 novembre 2018, il Parlamento aveva respinto il loro reclamo.

21 Con lettera del cancelliere del 15 novembre 2018 i ricorrenti sono stati informati della ripresa del procedimento.

22 Il 22 gennaio 2019 il Parlamento ha depositato un controricorso.

23 Con decisione del 24 gennaio 2019 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento del Consiglio.

24 Il Consiglio ha depositato la propria memoria di intervento il 18 marzo 2019 e le parti principali hanno depositato le loro osservazioni su quest’ultima entro i termini impartiti.

25 Il 25 marzo 2019, su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione), nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato i ricorrenti a produrre l’elenco degli interpreti e degli interpreti di conferenza precettati per il 3 luglio 2018. I ricorrenti hanno ottemperato a tale misura entro il termine impartito.

26 I ricorrenti hanno depositato una replica il 1° aprile 2019.

27 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2019 le sig.re Cécile Dupont, Françoise Joostens, Agnieszka Matuszek, Joanna Trzcielinska Inan e il sig. Frank van den Boogaard hanno rinunciato al loro ricorso (in prosieguo: la «rinuncia parziale agli atti»). Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2019 il Parlamento e il Consiglio hanno depositato osservazioni sulla rinuncia parziale agli atti. Con ordinanza del 30 aprile 2019 il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha radiato i nominativi di tali persone dall’elenco dei ricorrenti e ha provveduto sulle spese relative alla rinuncia parziale agli atti.

28 Il Parlamento ha depositato una controreplica il 10 maggio 2019, data in cui si è conclusa la fase scritta del procedimento.

29 A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione, il presidente di tale Sezione ha designato un altro giudice al fine di integrare la Sezione.

30 Su proposta della Sesta Sezione, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

31 Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto quesiti alle parti e ha invitato, da un lato, il Parlamento a fornirgli la decisione con cui aveva individuato le autorità che esercitavano al suo interno i poteri conferiti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina e, dall’altro, i ricorrenti a produrre l’«accordo ad hoc del gennaio 2014» al quale facevano riferimento nel ricorso. Si è ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

32 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 9 ottobre 2019.

Conclusioni delle parti

33 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 2 luglio 2018 nonché le decisioni successive alla presentazione del ricorso;

- condannare il Parlamento a risarcire il danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 1 000 a...

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