Ordinanze nº T-658/19 R of Tribunal General de la Unión Europea, February 14, 2020

Resolution DateFebruary 14, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-658/19 R

Nella causa T-658/19 R,

Tiziano Vizzone, residente in Bariano (Italia), rappresentato dal sig. M. Bettani,

ricorrente,

contro

Commissione europea,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE intesa all’adozione di provvedimenti provvisori,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento e conclusioni del ricorrente

1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 30 settembre 2019, il ricorrente, sig. Tiziano Vizzone, ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE inteso, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione europea, del 29 luglio 2019, che avrebbe interpretato l’ordinanza del 7 marzo 2019, Bettani/Commissione (C-392/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:186), rimettendo in tal modo in discussione una decisione giurisdizionale diventata definitiva e compromettendo la stabilità della legge e delle relazioni giuridiche nonché la corretta amministrazione della giustizia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall’altra, a ottenere la dichiarazione di «incompetenza funzionale» della Commissione, del Ministero della Giustizia (Italia), del Consiglio Nazionale Forense (Italia) (in prosieguo: il «CNF»), e della Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite (Italia), per l’interpretazione di detta ordinanza, e per le decisioni e disposizioni relative alla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17), e alla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36), nonché la dichiarazione di incompetenza funzionale del CNF quale giudice speciale in materia di applicazione di dette direttive, e una dichiarazione a termini della quale quest’ultimo non può essere considerato giudice ai sensi delle summenzionate direttive.

2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2019, il ricorrente ha presentato la presente domanda di provvedimenti provvisori.

3 Con la domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale voglia:

- rispondere che, quanto all’esame della validità di un documento della Uniunea Națională a Barourilor din România (Unione Nazionale degli Ordini della Romania, in prosieguo: l’«UNBR»), il CNF, i ministri della giustizia e la Commissione non costituiscono un tribunale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dato che, ai fini dell’articolo 3 della direttiva 98/5, manca la natura obbligatoria della giurisdizione del CNF, dei ministri della giustizia e della Commissione, dal momento che non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, per l’UNBR, di affidare l’esame di validità di un suo documento quale autorità competente dello Stato membro di origine secondo le direttive 77/249 e 98/5 ad un giudizio di legittimità del CNF, dei ministri e della Commissione, anche perché l’UNBR, come le competenti autorità giudiziarie, non sono state coinvolte nella scelta del procedimento amministrativo italiano né chiamate ad intervenire d’ufficio nel corso del procedimento;

- rispondere al quesito se il diritto...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT