Sentenze nº T-835/17 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-835/17

Dumping - Importazione di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina - Chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Serbia - Determinazione dell’esistenza di un pregiudizio - Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni provenienti da più di un paese - Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 - Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure - Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036 - Informazioni finali sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure - Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036

Nella causa T-835/17,

Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da J. Killick e G. Forwood, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, rappresentata da R. Luff, avvocato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, R. Barents e J. Passer (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In seguito a una denuncia presentata il 23 maggio 2016 dall’Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, ricorrente, la Commissione europea ha avviato un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, originari del Brasile, dell’Iran, della Russia, della Serbia e dell’Ucraina.

2 Il 7 luglio 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cui al precedente punto 1 (GU 2016, C 246, pag. 7), conformemente al regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).

3 L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (in prosieguo: «il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell’inchiesta.

4 Nell’avviso di apertura dell’inchiesta, la Commissione ha indicato che essa avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per quanto riguarda i produttori dell’Unione, il campione definitivo era costituito da sei di loro, situati in cinque diversi Stati membri, e rappresentava oltre il 45% della produzione dell’Unione, ossia:

- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg, Germania;

- Tata Steel IJmuiden BV, Velsen-Noord, Paesi Bassi;

- Tata Steel UK Limited, Port Talbot, Galles del Sud, Regno Unito;

- ArcelorMittal Mediterranée SAS, Fos-sur-Mer, Francia;

- ArcelorMittal Atlantique Et Lorraine, Dunkerque, Francia;

- ArcelorMittal España SA, Gozón, Spagna.

5 Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali dei produttori di cui trattasi.

6 Il 4 aprile 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate, mediante un documento informativo (in prosieguo: il «documento informativo»), che essa avrebbe proseguito l’inchiesta senza istituire misure provvisorie sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario dei paesi interessati. Detto documento conteneva i principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione aveva deciso di proseguire l’inchiesta senza istituire misure provvisorie. In seguito alla diffusione di tale documento, le parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle informazioni e sulle conclusioni comunicate. Sono state ascoltate anche le parti interessate che ne hanno fatto richiesta.

7 Il 4 maggio 2017 si è svolta un’audizione con la ricorrente in presenza del consigliere auditore nell’ambito dei procedimenti in materia commerciale. L’8 giugno 2017 si è svolta una seconda audizione con la ricorrente.

8 Tra il 29 maggio e il 9 giugno 2017 sono state effettuate cinque ulteriori visite di verifica presso i locali delle seguenti parti interessate nell’Unione:

- ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg (produttore dell’Unione);

- HUS Ltd, Plovdiv, Bulgaria (utilizzatore, membro di un consorzio denominato «Consortium for Imports of Hot-Rolled Flats», consorzio per le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo);

- Technotubi SpA, Alfianello, Italia (utilizzatore, membro del consorzio sopra menzionato);

- un utilizzatore italiano non membro del consorzio che ha chiesto l’anonimato;

- la ricorrente.

9 In seguito alle informazioni finali del 17 luglio 2017 (in prosieguo: «le informazioni finali»), ha avuto luogo il 27 luglio 2017 un’altra audizione con la ricorrente in presenza del consigliere auditore nell’ambito dei procedimenti in materia commerciale.

10 In seguito a un’audizione del 3 agosto 2017 con un produttore esportatore iraniano, la Commissione ha ripetuto il calcolo del dumping e i calcoli basati su di esso. Le parti sono state informate di questa revisione mediante ulteriori informazioni finali il 4 agosto 2017.

11 Il 5 ottobre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 319, pag. 81, rettifica in GU 2017, L 258, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

12 L’articolo 2 del regolamento impugnato dispone che «[i]l procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Serbia è chiuso a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base».

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14 Il 21 marzo 2018 la Commissione ha depositato il controricorso.

15 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 e il 18 aprile 2018, la HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade, interveniente, e la Repubblica di Serbia hanno rispettivamente chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

16 Con atto depositato il 14 maggio 2018, la ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che un certo numero di dati contenuti negli allegati A.25, A.30 e A.31 dell’atto introduttivo, aventi carattere riservato, non fossero comunicati all’interveniente né alla Repubblica di Serbia, sempre che fosse ammesso il loro intervento nel presente procedimento.

17 Il 3 luglio 2018 la ricorrente ha depositato la replica.

18 Con ordinanza del 6 luglio 2018, l’Ottava Sezione del Tribunale ha respinto l’istanza di intervento della Repubblica di Serbia.

19 Con ordinanza del 12 luglio 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento dell’interveniente e ha provvisoriamente limitato la comunicazione dell’atto introduttivo alla versione non riservata prodotta dalla ricorrente, in attesa di eventuali osservazioni dell’interveniente sulla domanda di trattamento riservato.

20 Con atto depositato il 31 luglio 2018, l’interveniente ha comunicato al Tribunale di non avere obiezioni al trattamento riservato dei dati individuati dalla ricorrente, ad eccezione tuttavia di taluni dati figuranti alle pagine da 779 a 781 dell’allegato A.25 dell’atto introduttivo.

21 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2018 l’interveniente ha presentato una memoria di intervento.

22 Il 14 settembre 2018 la Commissione ha depositato la controreplica.

23 Con ordinanza del 5 ottobre 2018, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di trattamento riservato per quanto riguarda i dati indicati al precedente punto 20 e ha disposto la comunicazione all’interveniente di una nuova versione non riservata dell’atto introduttivo.

24 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2018, la ricorrente ha prodotto una versione non riservata dell’atto introduttivo conformemente all’ordinanza del 5 ottobre 2018.

25 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2018, l’interveniente ha presentato la propria memoria di intervento integrativa sulla versione non riservata dell’atto introduttivo.

26 Il 20 dicembre 2018 la ricorrente e la Commissione hanno presentato le proprie osservazioni.

27 Con atto depositato presso la cancelleria del...

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