Sentenze nº T-901/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-901/16

Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche - Garanzia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Beneficiario indiretto - Imputabilità allo Stato - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato

Nella causa T-901/16,

Elche Club de Fútbol, SAD, con sede a Elche (Spagna), rappresentata da M. Segura Catalán, M. Clayton e J. Morant Vidal, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da M. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 L’Elche Club de Fútbol, SAD, ricorrente, è una società calcistica professionistica con sede a Elche, nella provincia di Alicante (comunità di Valencia, Spagna).

2 La Fundación Elche Club de Fútbol (in prosieguo: la «Fundación Elche») è una fondazione senza scopo di lucro il cui oggetto sociale consiste nel promuovere e sviluppare attività sportive. La maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione della ricorrente erano anche membri dell’organo direttivo della Fundación Elche.

3 Il 17 febbraio 2011, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Elche una garanzia per due prestiti bancari di importo complessivo pari a EUR 14 milioni - concessi dalla Caja de Ahorros del Mediterráneo, per un valore di EUR 9 milioni, e dal Banco de Valencia, per un valore di EUR 5 milioni - per l’acquisizione di alcune azioni emesse dalla ricorrente nell’ambito di un aumento di capitale deciso da quest’ultima. In seguito all’aumento di capitale, la Fundación Elche deteneva il 63,45% delle azioni della ricorrente.

4 La garanzia copriva il 100% del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. In cambio, la Fundación Elche era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dell’1% a favore dell’IVF. Inoltre, l’IVF riceveva, a titolo di controgaranzia, un pegno sulle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Elche. La durata dei prestiti era di 5 anni. Il tasso d’interesse dei prestiti era pari allo «Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) 1 anno più il 3,5% di margine. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dello 0,5%. Si prevedeva di finanziare il rimborso dei prestiti garantiti (capitale e interessi) mediante la vendita delle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Elche.

5 Informata del fatto che il governo regionale di Valencia avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito al Valencia Club de Fútbol, SAD, all’Hércules Club de Fútbol, SAD e alla ricorrente, la Commissione europea, l’8 aprile 2013, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito. Quest’ultimo ha risposto il 27 maggio e il 3 giugno 2013.

6 Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato il Regno di Spagna di aver deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Il Regno di Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.

7 Durante il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni e informazioni dal Regno di Spagna, dall’IVF, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional, dal Valencia Club de Fútbol e dalla Fundaciόn Valencia.

8 Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che la garanzia di Stato accordata dall’IVF il 17 febbraio 2011 per i due prestiti bancari concessi alla Fundación Elche per la sottoscrizione di azioni della ricorrente, nell’ambito dell’aumento di capitale deciso da quest’ultima (in prosieguo: la «misura in questione» o la «garanzia controversa»), costituiva un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, per un importo pari a EUR 3 688 000 (articolo 1). La Commissione ha di conseguenza ingiunto al Regno di Spagna di recuperare l’aiuto in questione presso la ricorrente (articolo 2) in modo «immediato ed effettivo» (articolo 3).

9 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione, concessa dall’IVF, mobilitasse risorse di Stato e fosse imputabile al Regno di Spagna. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che il beneficiario dell’aiuto fosse la ricorrente e non la Fundación Elche, la quale avrebbe agito come veicolo finanziario, tenuto conto in particolare dell’obiettivo della misura consistente nel facilitare il finanziamento dell’aumento del capitale della ricorrente. Orbene, la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione della misura sarebbe stata quella di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), nonché del punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»). Alla luce dei criteri definiti dalla sua comunicazione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima ha beneficiato, la Commissione ha riscontrato l’esistenza un indebito vantaggio, che ha potuto falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Commissione ha quantificato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto asseritamente concesso alla ricorrente, basandosi sul tasso di riferimento applicabile conformemente alla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione sui tassi di riferimento»), in mancanza di comparazione significativa sulla base di operazioni analoghe realizzate sul mercato. In sede di calcolo dell’entità dell’aiuto controverso, la Commissione ha ritenuto che il valore delle azioni della ricorrente costituite in pegno a favore dell’IVF, a titolo di controgaranzia, fosse praticamente nullo. Infine, la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che la garanzia controversa non era compatibile con il mercato interno, in particolare alla luce dei principi e delle condizioni stabiliti negli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione.

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2017, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione degli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata nella parte in cui dispongono il recupero presso la medesima dell’aiuto asseritamente concessole.

12 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017.

13 Con decisione del 24 aprile 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato il Regno di Spagna a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

14 La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017.

15 La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2017.

16 Il Regno di Spagna ha depositato la memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2017.

17 La Commissione ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2017.

18 La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2017.

19 Con lettera del 13 ottobre 2017, la ricorrente ha manifestato la volontà di essere sentita in udienza.

20 Con ordinanza del 15 maggio 2018, Elche Club de Fútbol/Commissione (T-901/16 R, non pubblicata, EU:T:2018:268), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata per quanto riguardava il recupero dell’aiuto presso la ricorrente e ha riservato le spese.

21 Con lettere della cancelleria del Tribunale del 30 ottobre 2018, il Tribunale ha posto quesiti scritti a tutte le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ai quali esse hanno risposto il 20 e il 21 novembre 2018.

22 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

- condannare la Commissione alle spese.

23 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto...

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