Sentenze nº T-732/16 of Tribunal General de la Unión Europea, March 12, 2020

Resolution DateMarch 12, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-732/16

Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche - Garanzia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Vantaggio - Impresa in difficoltà - Criterio dell’investitore privato - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Importo dell’aiuto - Beneficiario dell’aiuto - Principio di non discriminazione - Obbligo di motivazione

Nella causa T-732/16,

Valencia Club de Fútbol, SAD, con sede a Valencia (Spagna), rappresentata da J. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Cabrera López e D. López Rus, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato da J. García-Valdecasas Dorrego e M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il Valencia Club de Fútbol, SAD, ricorrente, è una società calcistica professionistica con sede a Valencia, in Spagna.

2 La Fundación Valencia è una fondazione senza scopo di lucro il cui obiettivo fondante è quello di preservare, diffondere e promuovere gli aspetti sportivi, culturali e sociali della ricorrente e il rapporto di questa con i suoi tifosi.

3 Il 5 novembre 2009, l’Instituto Valenciano de Finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituto finanziario della Generalitat Valenciana (governo regionale di Valencia, Spagna), ha fornito alla Fundación Valencia una garanzia per un prestito bancario di EUR 75 milioni concesso dalla Bancaja (divenuta Bankia), mediante il quale essa ha acquisito il 70,6% delle azioni della ricorrente.

4 La garanzia copriva il 100% del capitale del prestito, più gli interessi e i costi dell’operazione garantita. In cambio, la Fundación Valencia era tenuta al pagamento di un premio di garanzia annuo dello 0,5% a favore dell’IVF. A titolo di controgaranzia, l’IVF riceveva un pegno di secondo grado sulle azioni della ricorrente di proprietà della Fundación Valencia. La durata del prestito era di sei anni. Il tasso d’interesse del prestito era pari inizialmente al 6%, il primo anno, poi allo «Euro Interbank Offered Rate» (Euribor) 1 anno più il 3,5% di margine con un tasso minimo del 6%. È stata inoltre fissata una commissione d’impegno dell’1%. Il piano di rimborso prevedeva un rimborso degli interessi a decorrere dall’agosto 2010 e un rimborso del capitale in due quote pari a EUR 37,5 milioni di EUR, rispettivamente il 26 agosto 2014 e il 26 agosto 2015. Si prevedeva che il rimborso del prestito garantito (capitale e interessi) sarebbe stato finanziato mediante la vendita delle azioni della ricorrente acquisite dalla Fundación Valencia.

5 Il 10 novembre 2010, l’IVF ha incrementato di EUR 6 milioni la garanzia fornita alla Fundación Valencia, per coprire un incremento di pari importo del prestito esistente già concesso dalla Bankia, al fine di pagare il capitale, gli interessi e i costi in sofferenza derivanti dal mancato rimborso degli interessi del prestito garantito del 26 agosto 2010. In conseguenza di tale incremento, è stato modificato il calendario iniziale dei pagamenti e sono stati stabiliti un rimborso di EUR 40,5 milioni in scadenza il 26 agosto 2014 e un altro rimborso di EUR 40,5 milioni in scadenza il 26 agosto 2015. Il tasso d’interesse del prestito è rimasto invariato.

6 Informata del fatto che il governo regionale di Valencia avrebbe concesso aiuti di Stato sotto forma di garanzie di prestito all’Elche Club de Fútbol, SAD, all’Hércules Club de Fútbol, SAD e alla ricorrente, la Commissione europea, l’8 aprile 2013, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito. Quest’ultimo ha risposto il 27 maggio e il 3 giugno 2013.

7 Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha informato il Regno di Spagna di aver deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Il Regno di Spagna ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 10 febbraio 2014.

8 Durante il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni e informazioni dal Regno di Spagna, dall’IVF, dalla Liga Nacional de Fútbol Profesional (in prosieguo: la «LFP»), dalla ricorrente e dalla Fundaciόn Valencia.

9 Con la decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che la garanzia di Stato accordata il 5 novembre 2009 dall’IVF per il prestito bancario concesso alla Fundación Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni della ricorrente, nell’ambito dell’aumento di capitale deciso da quest’ultima (in prosieguo: la «misura 1»), nonché il suo incremento deciso il 10 novembre 2010 (in prosieguo: la «misura 4») (in prosieguo, congiuntamente: le «misure in questione») costituivano aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno, per importi pari, rispettivamente, a EUR 19 193 000 e a EUR 1 188 000 (articolo 1). La Commissione ha di conseguenza ingiunto al Regno di Spagna di recuperare gli aiuti in questione presso la ricorrente (articolo 2) in modo «immediato ed effettivo» (articolo 3).

10 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le misure in questione, concesse dall’IVF, mobilitassero risorse di Stato e fossero imputabili al Regno di Spagna. In secondo luogo, essa ha ritenuto che il beneficiario degli aiuti fosse la ricorrente e non la Fundación Valencia, la quale avrebbe agito come veicolo finanziario, tenuto conto in particolare dell’obiettivo delle misure in questione consistente nel facilitare il finanziamento dell’aumento del capitale della ricorrente. Orbene, la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione delle misure in questione sarebbe stata quella di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), o del punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»). Alla luce dei criteri definiti dalla sua comunicazione sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»), e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima ha beneficiato, la Commissione ha riscontrato l’esistenza di un indebito vantaggio che ha potuto falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, la Commissione ha quantificato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto asseritamente concesso alla ricorrente, basandosi sul tasso di riferimento applicabile conformemente alla sua comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione sui tassi di riferimento»), in mancanza di comparazione significativa sulla base di operazioni analoghe realizzate sul mercato. In sede di calcolo dell’entità dell’aiuto controverso, la Commissione ha ritenuto che il valore delle azioni della ricorrente costituite in pegno a favore dell’IVF, a titolo di controgaranzia, fosse praticamente nullo. Infine, la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che l’aiuto controverso non era compatibile con il mercato interno, in particolare alla luce dei principi e delle condizioni stabiliti negli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione. La Commissione ha rilevato al riguardo che il piano di redditività del maggio 2009 della ricorrente non era sufficientemente completo per consentire un ripristino della redditività entro un lasso di tempo ragionevole.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 ottobre 2016, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere, in via principale, la sospensione dell’esecuzione degli articoli 3 e 4 della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione vi dispone il recupero presso la medesima degli aiuti asseritamente concessile.

13 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2017.

14 Con ordinanza del 23 marzo 2017, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato il Regno di Spagna a intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

15 La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2017.

16 Il Regno di Spagna ha depositato la memoria d’intervento presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2017.

17 La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2017.

18 Con atti depositati...

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