Sentenze nº T-547/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-547/18

Funzione pubblica - Personale della BCE - Programma di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE - Rigetto di una domanda di partecipazione - Requisiti di ammissibilità - Requisito di anzianità diverso in base all’appartenenza del membro del personale a una fascia di retribuzione semplice o doppia - Inquadramento in una fascia di retribuzione in funzione del tipo di impiego - Parità di trattamento - Proporzionalità - Errore manifesto di valutazione

Nella causa T-547/18,

Raivo Teeäär, residente a Tallinn (Estonia), rappresentato da L. Levi, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da D. Camilleri Podestà e F. Malfrère, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della candidatura del ricorrente al programma pilota di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE e, se del caso, della decisione della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale proposto dal ricorrente avverso la suddetta decisione del 27 febbraio 2018 e, dall’altro lato, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da P. Nihoul, facente funzione di presidente, J. Svenningsen (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° luglio 2004 il sig. Raivo Teeäär, ricorrente, è entrato in servizio presso la Banca centrale europea (BCE), iniziando la sua carriera in tale istituzione in qualità di esperto di produzione confermato in seno alla direzione «Banconote». Al momento della sua assunzione, il ricorrente aveva 50 anni. Conformemente all’avviso di posto vacante, egli è stato inquadrato nella fascia di retribuzione F/G secondo la struttura salariale della BCE, nella quale rientrava detta funzione. All’interno di tale fascia di retribuzione, egli è stato collocato nello scatto 136, in considerazione della durata, del livello e della rilevanza della sua esperienza professionale.

2 A decorrere dalla sua assunzione, il ricorrente è avanzato regolarmente all’interno della sua fascia di retribuzione. Nel gennaio 2011, dopo sette anni e sei mesi, egli ha raggiunto il limite massimo di quest’ultima, corrispondente allo scatto 169. Non era più possibile alcun ulteriore avanzamento in tale fascia di retribuzione.

3 La struttura salariale della BCE è costituita da dodici fasce di retribuzione semplici, designate dalle lettere da A a L, e da due fasce di retribuzione doppie, designate dalle lettere E/F e F/G. Ciascuna fascia di retribuzione include più scatti, che vanno da un valore minimo di stipendio ad un valore massimo. Le fasce di retribuzione doppie, come quella F/G, corrispondono al cumulo di due fasce di retribuzione semplici, nel caso di specie la fascia di retribuzione F e quella G, sicché, in termini di reddito annuo, l’inizio della fascia di retribuzione F/G coincide con quello della fascia di retribuzione F, mentre il suo limite massimo coincide con quello della fascia di retribuzione G.

4 In concreto, la fascia di retribuzione F include gli scatti da 1 a 98, la fascia di retribuzione G include gli scatti da 1 a 99 e la fascia di retribuzione F/G include gli scatti da 1 a 169, in considerazione di una parziale sovrapposizione della fascia di retribuzione F e di quella G. In effetti, gli scatti da 71 a 98 della fascia di retribuzione F corrispondono agli scatti da 1 a 28 della fascia di retribuzione G.

5 Pertanto, gli stipendi attinenti agli scatti da 1 a 98 della fascia di retribuzione F corrispondono agli stipendi relativi agli scatti da 1 a 98 della fascia di retribuzione F/G, e gli stipendi attinenti agli scatti da 1 a 99 della fascia di retribuzione G corrispondono agli stipendi relativi agli scatti da 71 a 169 della fascia di retribuzione F/G.

6 I membri del personale sono inquadrati in una determinata fascia di retribuzione, semplice o doppia, in base al tipo di posto occupato, come risulta da un documento della BCE intitolato «Attribuzione di posti alle fasce di retribuzione - Elenco di posti di impiego generici» (Allocation of Positions to Bands - List of Generic Job Titles). Per uno stesso tipo di posto, l’avanzamento è possibile solo all’interno della fascia di retribuzione in tal modo stabilita, ossia da uno scatto ad uno scatto più elevato della medesima fascia di retribuzione. È possibile cambiare fascia di retribuzione solo in seguito a una procedura di assunzione propriamente detta, per un posto diverso rientrante in tale diversa fascia di retribuzione (promozione interna), fatta salva una promozione eccezionale «ad personam» o una rivalutazione del posto occupato.

7 Sulla base dell’articolo 36.1 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE (SEBC) e del regolamento interno della BCE, il consiglio dei governatori della BCE ha adottato le condizioni di impiego del personale della BCE (in prosieguo: le «condizioni di impiego») con decisione del 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999 (GU 1999, L 125, pag. 32). Nella versione applicabile alla presente controversia, l’articolo 11, lettera e), delle condizioni di impiego verte sul sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE (in prosieguo: l’«ATP») a favore dei membri del personale della BCE che si licenzino alle condizioni e conformemente alla procedura previste dalle norme applicabili al personale della BCE (in prosieguo: le «norme applicabili al personale»).

8 Al fine di dare attuazione per la prima volta all’articolo 11, lettera e), delle condizioni di impiego, il comitato esecutivo della BCE ha adottato la decisione ECB/2012/NP18, del 24 agosto 2012, recante modifica delle norme applicabili al personale per quanto concerne il sostegno alla transizione volontaria verso una carriera al di fuori della BCE. Tale decisione ha introdotto l’articolo 2.3 delle norme applicabili al personale, il quale istituiva un programma pilota per l’ATP, limitato a un massimo di 50 persone e accessibile durante il 2013 e il 2014. Ai sensi dell’articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale, i membri del personale assunti con contratto a tempo indeterminato rimasti per almeno otto anni consecutivi nella stessa fascia di retribuzione semplice o per almeno dodici anni consecutivi nella stessa fascia di retribuzione doppia rispettavano i requisiti per beneficiare del programma pilota per l’ATP.

9 Il 12 agosto 2014 il ricorrente si è proposto come candidato al programma pilota per l’ATP (in prosieguo: la «candidatura all’ATP»). Conformemente alla procedura, la candidatura all’ATP conteneva un avviso di dimissioni con decorrenza dal 13 dicembre 2014, a condizione che fosse accettata tale candidatura. A integrazione di detta candidatura, il ricorrente ha inviato una nota in cui ha esposto i motivi per i quali chiedeva che la sua candidatura fosse presa in considerazione nonostante il fatto che egli non soddisfacesse il requisito relativo ai dodici anni di anzianità previsto all’articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale per i membri del personale rientranti in una fascia di retribuzione doppia.

10 La candidatura all’ATP è stata respinta con decisione del 18 agosto 2014, con la motivazione che il ricorrente non soddisfaceva il requisito di anzianità di servizio, poiché egli era rimasto nella fascia di retribuzione doppia F/G per un periodo inferiore a dodici anni.

11 L’8 settembre 2014 il ricorrente ha comunicato ai servizi interessati della BCE la sua decisione di andare in pensione, con effetto dal 18 dicembre 2014.

12 La sua richiesta di riesame precontenzioso della decisione di rigetto della candidatura all’ATP, presentata dal ricorrente il 14 ottobre 2014, è stata respinta con decisione del 9 dicembre 2014.

13 Il ricorrente è stato collocato a riposo dal 18 dicembre 2014.

14 Il reclamo proposto dal ricorrente il 9 febbraio 2015 contro la decisione del 9 dicembre 2014 è stato respinto con decisione del 2 aprile 2015.

15 In seguito al ricorso proposto dal ricorrente il 9 giugno 2015 avverso la decisione del 18 agosto 2014, quest’ultima è stata annullata dalla sentenza del 17 novembre 2017, Teeäär/BCE (T-555/16, non pubblicata, EU:T:2017:817), per incompetenza ratione materiae dell’autore di tale decisione.

16 L’articolo 2.3 delle norme applicabili al personale, come risultava dalla decisione ECB/2012/NP18, che ha istituito il programma pilota per l’ATP, è stato abrogato dalla decisione ECB/2017/NP19, del 17 maggio 2017, recante modifica delle norme applicabili al personale della BCE per quanto concerne il sostegno alla transizione volontaria verso una carriera al di fuori della BCE. Quest’ultima decisione ha istituito un nuovo programma per l’ATP, accessibile dal 1° luglio al 31 ottobre 2017, che ha fissato un requisito di anzianità uniforme di otto anni nella stessa fascia di retribuzione.

17 In esecuzione della sentenza del 17 novembre 2017, Teeäär/BCE (T-555/16, non pubblicata, EU:T:2017:817), il comitato esecutivo della BCE ha adottato, il 27 febbraio 2018, una nuova decisione sulla base dell’articolo 2.3 delle norme applicabili al personale, nella sua versione iniziale, con la quale ha respinto la candidatura all’ATP (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

18 Il ricorso speciale contro la decisione impugnata proposto dal ricorrente il 3 maggio 2018 è stato respinto con decisione del comitato esecutivo della BCE del 3 luglio 2018.

Procedimento e conclusioni delle parti

19 Il ricorrente ha proposto il ricorso in esame con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2018.

20 Il ricorrente chiede che...

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