Sentenze nº T-752/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020
Resolution Date | March 26, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-752/18 |
Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di basi per globi o per lampade - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di elementi ornamentali o di fantasia che rivestono un ruolo importante o essenziale
Nella causa T-752/18,
Tecnodidattica SpA, con sede in San Colombano Certenoli (Italia), rappresentata da S. Corona e F. Corona, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2018 (procedimento R 76/2017-2), concernente una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di basi per globi o per lampade come marchio dell’Unione europea.
IL TRIBUNALE (Decima Sezione),
composto da A. Kornezov (relatore), presidente, E. Buttigieg e J. Passer, giudici,
cancelliere: L. Ramette, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2018,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2019,
in seguito all’udienza del 16 gennaio 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 13 gennaio 2016 la ricorrente, Tecnodidattica SpA, presentava all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto:
3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 11 e 16 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle suddette classi, alla seguente descrizione:
- classe 11: «Basi per lampade; basi concepite per il montaggio di lampade»;
- classe 16: «Mappamondi; globi celesti; carte geografiche; libri; atlanti».
4 Con decisione del 16 novembre 2016, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione, tranne che per le carte geografiche, i libri e gli atlanti rientranti nella classe 16, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento 2017/1001], poiché il segno riprodotto al precedente punto 2 non era stato considerato distintivo in relazione agli altri prodotti indicati nella domanda di marchio (in prosieguo: i «prodotti di cui è causa»).
5 L’11 gennaio 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 68 del regolamento 2017/1001).
6 Dopo aver invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni relative, in particolare, all’applicabilità al segno oggetto della domanda di marchio del divieto previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001], la commissione di ricorso, con decisione del 9 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha respinto il ricorso sulla base della precitata disposizione, ritenendo che tale segno fosse, nel caso di specie, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto o di parte di esso necessaria per ottenere un risultato tecnico e fosse quindi soggetto all’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione.
Conclusioni delle parti
7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento amministrativo.
8 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, avente ad oggetto la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Sebbene la ricorrente, nell’atto introduttivo del ricorso, riprenda l’argomentazione svolta nel corso del procedimento amministrativo relativa al carattere distintivo del segno oggetto della domanda di marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, essa precisa che siffatta argomentazione è presentata solo «[a]d ogni buon conto», per «comodità del Giudicante» (punto 41 dell’atto introduttivo del ricorso). Durante l’udienza, la ricorrente ha precisato di far valere unicamente il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, poiché la commissione di ricorso ha basato la decisione impugnata unicamente sull’impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione, occorre dunque esaminare il suddetto motivo come l’unico motivo di ricorso.
10 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, nella sua versione vigente al momento del deposito della domanda di registrazione, il 13 gennaio 2016, che è applicabile al caso di specie [v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio, VI.TO./EUIPO - Bottega (Forma di una bottiglia dorata), T-324/18, non pubblicata, EU:T:2019:297, punti 17 e 18, e dell’8 maggio 2019, VI.TO./EUIPO - Bottega (Forma di una bottiglia rosa) T-325/18, non pubblicata, EU:T:2019:299, punti 17 e 18], è negata la registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
11 Secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale che lo sottende. La Corte ha rilevato che tale disposizione mirava ad evitare che il diritto dei marchi finisse con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Sotto tale profilo, le norme stabilite dal legislatore riflettono il bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è in grado di contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale. Da un lato, l’inserimento, nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che talune imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche. Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, una tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e in maniera perpetua la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come quello sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, in modo da poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. Tale considerazione è sottesa non soltanto al regolamento n. 209/2007 per quanto riguarda il diritto dei marchi, ma anche al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1) (v. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punti da 43 a 46 e giurisprudenza ivi citata).
12 Dall’altro lato, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 209/2007 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che ogni forma di prodotto è, in una certa misura, funzionale e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09, EU:C:2010:516, punto 48).
13 Per quanto attiene, più nel dettaglio, alla condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione rientra ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, tale condizione è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante (sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09, EU:C:2010:516, punti 51 e 52).
14 Per quanto riguarda la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico...
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