Sentenze nº T-646/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 26, 2020

Resolution DateMarch 26, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-646/18

Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Relazione di revisione sulle risorse umane dell’EACEA - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile

Nella causa T-646/18,

Laurence Bonnafous, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da A. Blot e S. Rodrigues, avvocati,

ricorrente

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6753 final della Commissione, del 9 ottobre 2018, recante rigetto della domanda di accesso alla relazione finale di revisione del 2018 sulle risorse umane dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), in data 21 gennaio 2018, presentata dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak (relatrice) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La sig.ra Laurence Bonnafous, ricorrente, era agente contrattuale presso l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).

2 Il 30 luglio 2018 la ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica al servizio interno di revisione della Commissione europea, al fine di richiedere, in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso al documento identificato da tale servizio come «Final audit report - IAS Audit on HR Management in the Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency [Ares(2018) 361356]» (Relazione finale di revisione - Revisione svolta dal servizio interno di revisione della Commissione sulla gestione delle risorse umane dell’EACEA; in prosieguo: il «documento richiesto»).

3 Con lettera del 9 agosto 2018, il servizio interno di revisione della Commissione ha negato alla ricorrente l’accesso al documento richiesto. Tale diniego era fondato, in sostanza, sull’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 che dispone che un’istituzione dell’Unione può rifiutare l’accesso a un documento se la sua divulgazione può arrecare pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente a detta divulgazione. Infatti, esso ha considerato che la divulgazione, in tale fase, del documento richiesto avrebbe pregiudicato la tutela degli obiettivi perseguiti dalle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile alle quali era dedicato tale documento, poiché avrebbe ostacolato l’attuazione effettiva delle raccomandazioni in esso contenute e le misure di monitoraggio ad esse relative non erano completamente terminate.

4 Con lettera del 29 agosto 2018, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa di accesso al documento richiesto.

5 Con messaggio di posta elettronica del 19 settembre 2018, la Commissione ha informato la ricorrente che il termine iniziale previsto per rispondere alla domanda confermativa di accesso da essa presentata avrebbe dovuto essere prorogato di 15 giorni lavorativi e che occorreva quindi fissare un nuovo termine al riguardo, che sarebbe scaduto il 10 ottobre 2018.

6 Il 9 ottobre 2018 la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 6753 final (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha respinto la domanda confermativa di accesso al documento della ricorrente. Essa ha ritenuto, in sostanza, da un lato, che l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, interpretata alla luce dell’articolo 99, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), ostasse alla divulgazione prematura di una relazione di revisione che avrebbe rischiato di compromettere la serenità e l’indipendenza della revisione e, dall’altro lato, che nessun interesse pubblico superiore giustificasse la non applicazione di tale eccezione.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2018 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8 Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno la ricorrente ha chiesto la riunione della causa T-614/17, Bonnafous/EACEA, alla presente causa. Il 5 dicembre 2018 la Commissione si è opposta alla riunione delle due cause.

9 Il 21 dicembre 2018 la ricorrente ha depositato una nuova offerta di prova presso la cancelleria del Tribunale.

10 Con decisione del 7 gennaio 2019 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alla causa T-614/17.

11 La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2019.

12 La ricorrente ha depositato la propria replica presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2019.

13 La Commissione ha depositato una controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2019.

14 Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

15 In assenza di una domanda di udienza di discussione presentatagli entro il termine impartito, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso di statuire senza la fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la convenuta alle spese.

17 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

18 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione congiunta dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del regolamento n. 1049/2001. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41 della Carta. Infine, il terzo motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità.

19 Il Tribunale ritiene opportuno trattare il ricorso esaminando dapprima il secondo motivo di ricorso.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell articolo 29 6 CE e dell articolo 41 della Carta

20 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. In particolare, essa fa valere che l’identificazione dei rischi è enunciata al condizionale e senza alcun riferimento alle ragioni specifiche che consentano di definirli, o almeno di abbozzarli. Essa contesta, in tal modo, che tale motivazione astratta si basa su considerazioni molto vaghe. Inoltre, essa sostiene che sussistono contraddizioni tra la motivazione di detta decisione e il contenuto del messaggio di posta elettronica del 19 settembre 2018 che le è stato mandato dal segretario generale della Commissione al fine di giustificare la proroga del termine per la risposta alla domanda confermativa da essa presentata. A suo avviso, detto ritardo vi era stato in effetti spiegato con la necessità di riunire tutti gli elementi necessari per rispondere alla domanda di accesso al documento che essa aveva presentato. Orbene, nessuna traccia di detti elementi figurerebbe in detta decisione. In sede di replica, e sempre nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa altresì valere che, in ogni caso, la Commissione è venuta meno al suo dovere di assistenza e di informazione del pubblico derivante dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

21 La Commissione contesta tale argomento.

22 In limine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, EU:C:2011:620, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

23 La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto concerne una domanda di accesso ai documenti, quando l’istituzione di cui trattasi neghi un tale accesso, essa deve dimostrare in ogni caso concreto, in base alle informazioni di cui dispone, che ai documenti di cui si chiede la consultazione si applicano effettivamente le eccezioni elencate nel regolamento n. 1049/2001 (sentenze del 10 settembre 2008...

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