Ordinanze nº T-507/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 25, 2020

Resolution DateMarch 25, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-507/19

Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Atto preparatorio - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso strettamente connesso al ricorso di annullamento - Mancato rispetto della procedura precontenziosa - Irricevibilità

Nella causa T-507/19,

Arnaldo Lucaccioni, residente in San Benedetto del Tronto (Italia), rappresentato dall’avv. E. Bonanni,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T. Bohr e L. Vernier, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione del 13 settembre 2018 che ha respinto la domanda di destituzione dall’incarico del dottor A, medico designato dalla Commissione nell’ambito della commissione medica insediata nel contesto di una domanda di riconoscimento dell’aggravamento di una malattia professionale, proposta dal ricorrente, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, R. Frendo e J. Martín y Pérez de Nanclares (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti all’origine della controversia

1 Il ricorrente, sig. Arnaldo Lucaccioni, è stato funzionario presso la Commissione europea dal 1962. Durante il periodo di servizio da lui svolto nell’edificio del Berlaymont, a Bruxelles (Belgio), egli è stato esposto a polveri e fibre d’amianto.

2 Il 16 luglio 1991, all’esito del procedimento previsto dall’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), il ricorrente è stato collocato a riposo, con effetto dal 1° agosto 1991, e si è visto assegnare una pensione di invalidità pari al 70% del suo trattamento di base.

3 Con decisione del 15 aprile 1994, la Commissione ha riconosciuto l’origine professionale della malattia del ricorrente, in conformità dell’articolo 73 dello Statuto, ed ha constatato che «l’invalidità permanente totale [era] uguale a 100% [e che essa] risal[iva] all’epoca della diagnosi (gennaio 1990)». Inoltre, tenuto conto dei segni permanenti e dei disturbi psicologici severi del ricorrente, è stata concessa a quest’ultimo «un’indennità del 30%», in conformità dell’articolo 14 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione antecedente al 1° gennaio 2006 (in prosieguo: la «vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi»).

4 Il 7 giugno 2000, il ricorrente ha proposto una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’aggravamento della sua malattia professionale a norma dell’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, e il versamento di un’indennità del 70% del capitale previsto dall’articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, in conformità dell’articolo 14 della citata regolamentazione.

5 Dietro parere del proprio medico di fiducia, la Commissione ha deciso di interrompere il procedimento previsto dall’articolo 22 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi e, dunque, di non dare seguito alla domanda del ricorrente. La Commissione ha motivato tale decisione facendo riferimento ad una delle disposizioni di interpretazione della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi pubblicate nelle Informations administratives del 7 gennaio 1985, che limitava il cumulo di indennità all’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%).

6 Il ricorrente ha proposto un reclamo contro la decisione della Commissione menzionata supra al punto 5, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tale reclamo ha dato luogo ad una decisione implicita di rigetto da parte della Commissione. Tale decisione implicita ha costituito l’oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, registrato con il numero T-212/01.

7 Con sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T-212/01, EU:T:2003:44), il Tribunale ha annullato la decisione implicita di rigetto menzionata supra al punto 6, giudicando che la limitazione propugnata dalla Commissione, secondo cui il cumulo delle indennità previste dagli articoli 12 e 14 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi non poteva superare l’importo dell’indennità garantita in caso di invalidità permanente totale (100%), non appariva affatto come una regola implicita desumibile dalla vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi.

8 In conformità della sentenza del 26 febbraio 2003, Lucaccioni/Commissione (T-212/01, EU:T:2003:44), la Commissione, in data 10 marzo 2003, ha notificato al ricorrente un progetto di decisione adottata ai sensi dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, accompagnato dalle conclusioni del medico menzionato supra al punto 5.

9 Il ricorrente ha contestato il progetto di decisione della Commissione menzionato supra al punto 8 ed ha chiesto, in applicazione dell’articolo 21 della vecchia regolamentazione sulla copertura dei rischi, la costituzione di una commissione medica ai sensi dell’articolo 23 della medesima regolamentazione.

10 Con decisione del 26 giugno 2014, adottata sulla base delle conclusioni della commissione medica contenute nella relazione definitiva dell’8 gennaio 2014 (in prosieguo: la «decisione del 26 giugno 2014»), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha concesso al ricorrente una maggiorazione del 20% dell’indennità a titolo dell’articolo 14 della vecchia regolamentazione comune, la quale veniva ad aggiungersi all’indennità al tasso del 30% che gli era già stata concessa a tale titolo con la decisione del 15 aprile 1994, e gli ha versato di conseguenza la somma di EUR 98 372,51.

11 Dopo una fase precontenziosa, il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione del 26 giugno 2014 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, registrato con il numero F-74/15.

12 In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la causa registrata con il numero F-74/15 è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui essa si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T-551/16.

13 Con sentenza del 25 ottobre 2017, Lucaccioni/Commissione (T-551/16, non pubblicata, EU:T:2017:751), il Tribunale ha annullato la decisione del 26 giugno 2014, giudicando che la relazione della commissione medica dell’8 gennaio 2014 era viziata da una motivazione insufficiente e incoerente nella parte riguardante i disturbi psicologici di cui...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT