Ordinanze nº T-326/19 of Tribunal General de la Unión Europea, April 02, 2020

Resolution DateApril 02, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-326/19

Ricorso di annullamento - Territorio doganale dell’Unione - Regolamento (UE) 2019/474 - Direttiva (UE) 2019/475 - Inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità

Nella causa T-326/19,

Tibor Gerber, residente a Campione d’Italia (Italia), rappresentato da N. Amadei, avvocato,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da L. Visaggio e C. Biz, in qualità di agenti,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Lo Monaco e E. Ambrosini, in qualità di agenti,

convenuti,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2019, L 83, pag. 38), nella parte relativa all’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione, in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 264 TFUE e volta a che sia dichiarata l’inefficacia della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 42), e, in terzo luogo, una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’esecuzione del regolamento 2019/474, della direttiva 2019/475 e di qualsiasi altro provvedimento di esecuzione adottato in applicazione di essi.

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, Z. Csehi e G. Steinfatt (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1 L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale») definisce il territorio doganale dell’Unione. Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, recante modifica del codice doganale (GU 2019, L 83, pag. 38; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il territorio doganale dell’Unione include, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune di Campione d’Italia (Italia) e le acque italiane del Lago di Lugano, che fino a quel momento erano da esso esclusi.

2 L’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda la parte relativa all’inclusione del comune italiano di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione e nell’ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (GU 2019, L 83, pag. 42) modifica, da parte sua, l’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), al fine di prorogare la non applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al comune di Campione d’Italia e alle acque italiane del Lago di Lugano, nonostante la loro inclusione nel territorio doganale dell’Unione.

3 L’articolo 2 della direttiva 2019/475, invece, sopprime il riferimento al comune di Campione d’Italia e alle acque italiane del Lago di Lugano nell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12), al fine di includere tali due territori nell’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva.

4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2019/475, tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Fatti

5 Il sig. Tibor Gerber, ricorrente, è un residente del comune di Campione d’Italia. Tale comune costituisce un’enclave italiana in territorio svizzero, che si estende per circa 1 km2 sulla terraferma e per circa 1,5 km2 sulle acque del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra il comune svizzero di Ponte Tresa e il comune italiano di Porto Ceresio. Dall’Italia, l’unica strada di accesso è quella che, partendo dal confine italo-svizzero di Chiasso (Svizzera), attraversa il territorio svizzero passando per i comuni di Mendrisio e di Bissone e rientra nel territorio italiano alle porte del comune di Campione d’Italia.

6 Ad avviso del ricorrente, le conseguenze economiche e sociali dell’entrata in vigore del regolamento impugnato e della direttiva 2019/475 per i residenti del comune di Campione d’Italia sono molto gravi.

7 L’economia del comune di Campione d’Italia si baserebbe, in sostanza, su un unico asset, ossia il suo Casinò, che sarebbe chiuso dal 2018 per insolvenza. Tale chiusura avrebbe comportato numerosi licenziamenti nonché una crisi di bilancio del comune di Campione d’Italia, proprietario del Casinò.

8 La crisi del comune avrebbe determinato lo scioglimento del suo Consiglio comunale e la nomina di un Commissario per la provvisoria amministrazione, il cui incarico continuerebbe tuttora.

9 La gran parte degli abitanti del comune di Campione d’Italia si sarebbe espressa contro l’applicazione del regime doganale dell’Unione. Tramite un comitato civico, essi avrebbero depositato in comune, il 28 marzo 2019, una petizione per chiedere la sospensione e la revoca delle modifiche menzionate ai precedenti punti da 1 a 4. In base a tale petizione, alcuni dei servizi pubblici che, in considerazione della particolare collocazione geografica del comune di Campione d’Italia e dell’assenza di contiguità territoriale con l’Italia, potevano essere garantiti solo da enti e strutture svizzere, sarebbero interrotti per effetto dell’entrata in vigore della nuova normativa. Si tratterebbe, segnatamente, dei servizi sanitari e di ambulanza, dei pompieri, di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di depurazione delle acque fognarie, di trasporti, di immatricolazione veicoli e patenti, postali e collegamenti di telefonia/internet, nonché di manutenzione dell’unica strada di accesso al comune di Campione d’Italia.

10 L’interruzione di numerosi servizi pubblici e la creazione di un valico doganale al confine del comune avrebbero un effetto estremamente pregiudizievole per i relativi abitanti, che si troverebbero di fatto confinati nel proprio ristretto ambito territoriale, senza poter contare sulla possibilità di associarsi o di costituire un consorzio con gli altri comuni limitrofi svizzeri.

11 Inoltre, l’effetto combinato del regolamento impugnato e della legge del 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge del decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, che, al suo articolo 29 bis, ha previsto talune modifiche del codice della strada, imporrebbe agli abitanti del comune di Campione d’Italia di immatricolare nuovamente i loro veicoli già immatricolati in Canton Ticino (Svizzera), con effetti pregiudizievoli dal punto di vista finanziario e della circolazione all’interno di detto Cantone.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

13 Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2019, sia il Parlamento europeo che il Consiglio dell’Unione europea hanno sollevato eccezioni di irricevibilità, conformemente all’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

14 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 agosto e il 5 settembre 2019, la Commissione europea e la Repubblica italiana hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento, a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio.

15 Le osservazioni del ricorrente sulle eccezioni di irricevibilità del Parlamento e del Consiglio sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2019.

16 Con decisione del presidente del Tribunale del 21 ottobre 2019, la presente causa è stata attribuita a una nuova giudice relatrice, appartenente alla Terza Sezione.

17 Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento impugnato, e in particolare il suo articolo 1, paragrafo 1, e il suo articolo 2, secondo comma;

- dichiarare, quale conseguente effetto di tale nullità, l’inefficacia della direttiva 2019/475, in quanto funzionalmente collegata al regolamento impugnato;

- sospendere l’applicabilità del regolamento impugnato e della direttiva 2019/475, fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa;

- sospendere l’attuazione di tutti i provvedimenti di esecuzione che il regolamento impugnato e la direttiva 2019/475 comportano, segnatamente di quelli relativi alla immatricolazione delle autovetture disposti con legge 1° dicembre 2018, n. 132, fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa;

- condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

18 Con la sua eccezione di irricevibilità, il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile;

- in subordine, nel caso in cui il Tribunale rigetti la sua eccezione di irricevibilità o riservi la sua decisione in merito alla ricevibilità, concedere alle parti nuovi termini per presentare le proprie osservazioni sul merito della causa, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 8, del regolamento di procedura;

- condannare il ricorrente alle spese.

19 Con la sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso...

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