Commission Regulation (EC) No 1974/2006 of 15 December 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Coming into Force24 December 2006,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1974
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1974/oj
Published date23 December 2006
Date15 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 368, 23 December 2006
L_2006368IT.01001501.xml
23.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368/15

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell’insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.
(2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.
(3) Occorre definire le modalità per l’aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.
(4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.
(5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
(6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.
(7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.
(8) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l’adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.
(9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un’azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.
(10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.
(11) Quanto al sostegno per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.
(12) Riguardo agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.
(13) In ordine agli investimenti per l’accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all’allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) (2).
(14) Riguardo agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno.
(15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.
(16) In relazione al rispetto dei requisiti, l’entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.
(17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’erogazione.
(18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le azioni d’informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (3), è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d’informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.
(19) Relativamente al sostegno all’agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.
(20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell’isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell’agricoltura maltese.
(21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4) rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Pertanto, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5) deve rimanere in applicazione fino all’adozione del suddetto atto del Consiglio.
(22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.
(23) Nell’ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall’impegno assunto. Nel caso in cui l’impegno comporti limitazioni dell’uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto
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