Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community

Coming into Force08 November 1968
End of Effective Date15 June 2011
Celex Number31968R1612
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1968/1612/oj
Published date19 October 1968
Date15 October 1968
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 257, 19 octobre 1968
EUR-Lex - 31968R1612 - IT

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 19/10/1968 pag. 0002 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0467
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0475
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0033
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0077


REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità dev'essere realizzata al più tardi al termine del periodo transitorio ; che il conseguimento di quest'obiettivo implica l'abolizione, fra i lavoratori degli Stati membri, di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché il diritto di questi lavoratori di spostarsi liberamente all'interno della Comunità per esercitare un'attività subordinata, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;

considerando che, particolarmente a causa dell'accelerazione intervenuta nell'attuazione dell'unione doganale e affinché sia garantita la realizzazione simultanea dei fondamenti essenziali della Comunità, occorre adottare disposizioni che permettano di raggiungere gli obiettivi fissati dagli articoli 48 e 49 del trattato in materia di libera circolazione e di completare i provvedimenti adottati successivamente nel quadro del regolamento n. 15 relativo alle prime misure per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (3) e del regolamento n. 38/64/CEE del Consiglio del 25 marzo 1964 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (4);

considerando che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale ; che la mobilità della manodopera nella Comunità dev'essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri ; che occorre affermare il diritto di tutti i lavoratori degli Stati membri di esercitare l'attività di loro scelta all'interno della Comunità;

considerando che questo diritto deve essere riconosciuto indistintamente ai lavoratori «permanenti», stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi;

considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità, che sia assicurata di diritto e di fatto la parità di trattamento per tutto ciò che si riferisce all'esercizio stesso di un'attività subordinata e all'accesso all'alloggio, e che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante;

considerando che il principio della non discriminazione fra i lavoratori della Comunità implica il riconoscimento per tutti i cittadini degli Stati membri della stessa precedenza nel collocamento di cui beneficiano i lavoratori nazionali;

considerando che è necessario rafforzare i meccanismi di contatto e di compensazione, specie mediante lo sviluppo della collaborazione diretta tra i servizi centrali di manodopera e tra i servizi regionali, nonché mediante un'intensificata e coordinata azione di informazione, per assicurare in generale una migliore trasparenza del mercato del lavoro ; che i lavoratori che desiderano spostarsi devono anche essere informati regolarmente in merito alle condizioni di vita e di lavoro ; che inoltre occorre prevedere misure per il caso in cui uno Stato membro subisca o preveda perturbazioni sul mercato del lavoro che possano comportare gravi rischi per il livello di vita e di occupazione in una regione o industria ; che, all'uopo, l'azione di informazione tendente a scoraggiare i movimenti di manodopera verso tali regioni o industrie costituisce il mezzo da applicare in primo luogo, ma che, se necessario, i risultati di tale azione devono poter essere rafforzati da una sospensione temporanea di detti meccanismi con una decisione a livello comunitario; (1) GU n. 268 del 6.11.1967, pag. 9. (2) GU n. 298 del 7.12.1967, pag. 10. (3) GU n. 57 del 26.8.1961, pag. 1073/61. (4) GU n. 62 del 17.4.1964, pag. 965/64.

considerando che esistono stretti legami fra la libera circolazione dei lavoratori, l'occupazione e la formazione professionale, nella misura in cui quest'ultima tende a porre in grado i lavoratori di rispondere ad offerte concrete di lavoro provenienti da altre regioni della Comunità ; che tali legami rendono necessario lo studio dei problemi inerenti a queste materie non più isolatamente, ma nei loro rapporti d'interdipendenza, tenendo altresí conto dei problemi dell'occupazione sul piano regionale, e che è pertanto necessario orientare gli sforzi degli Stati membri nel senso di un coordinamento comunitario della loro politica dell'occupazione;

considerando che il Consiglio, con decisione del 15 ottobre 1968 (1) ha reso applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare gli articoli 48 e 49 del trattato nonché le disposizioni prese per la loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE PRIMA L'IMPIEGO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI

TITOLO I Accesso all'impiego

Articolo 1

1. Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

2. Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili.

Articolo 2

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

Articolo 3

1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro: - che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri;

- o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall'impiego offerto.

Il disposto del comma precedente non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto.

2. Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro: a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;

b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;

c) subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Articolo 4

1. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri. (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Quando in uno Stato membro l'attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1963 (1).

Articolo 5

Il cittadino di uno Stato membro, che...

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