Commission Regulation (EU) 2016/27 of 13 January 2016 amending Annexes III and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Coming into Force03 February 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/27/oj
Published date14 January 2016
Date13 January 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 9, 14 January 2016
L_2016009IT.01000401.xml
14.1.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9/4

REGOLAMENTO (UE) 2016/27 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2016

che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione.
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'allegato III, capitolo B, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(3) In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell'Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È quindi opportuno modificare l'allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità.
(4) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione a certi animali d'allevamento di proteine animali trasformate, in particolare quelle derivate da non ruminanti.
(5) A norma dell'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001, la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti, compresi gli animali d'acquacoltura.
(6) L'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine siano trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, questa disposizione non dovrebbe applicarsi alla farina di pesce e ai mangimi composti contenenti farine di pesce. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce.
(7) L'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente se sono destinati ad usi non vietati da tale regolamento e se prima dell'esportazione è concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, che contiene l'impegno da parte del paese terzo di importazione a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dal regolamento (CE) n. 999/2001.
(8) Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell'Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2 166 e 2 124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della versione modificata della decisione 2007/453/CE della Commissione (2).
(9) La disposizione di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT