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14.1.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 9/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/27 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2016
che modifica l'allegato III e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. |
(2) | A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'allegato III, capitolo B, di tale regolamento, ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alla sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei loro territori, e la Commissione presenta una sintesi di tali informazioni al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(3) | In seguito a un accordo tra la Commissione europea e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'elaborazione e la pubblicazione della relazione di sintesi annuale dell'Unione sulla sorveglianza e sulle prove eseguite sui ruminanti per rilevare la presenza di encefalopatie spongiformi trasmissibili saranno trasferite dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. È quindi opportuno modificare l'allegato III, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 affinché rifletta queste nuove modalità. |
(4) | L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione a certi animali d'allevamento di proteine animali trasformate, in particolare quelle derivate da non ruminanti. |
(5) | A norma dell'allegato IV, capitolo II, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 999/2001, la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti, compresi gli animali d'acquacoltura. |
(6) | L'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le proteine animali trasformate sfuse ricavate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine siano trasportati in veicoli e contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Poiché la farina di pesce e i mangimi composti contenenti farine di pesce sono autorizzati per l'uso nei mangimi destinati a tutti gli animali d'allevamento non ruminanti, questa disposizione non dovrebbe applicarsi alla farina di pesce e ai mangimi composti contenenti farine di pesce. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo III, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di escludere la farina di pesce. |
(7) | L'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e di prodotti che le contengono è autorizzata unicamente se sono destinati ad usi non vietati da tale regolamento e se prima dell'esportazione è concluso un accordo scritto tra l'autorità competente dello Stato membro esportatore, o la Commissione, e l'autorità competente del paese terzo d'importazione, che contiene l'impegno da parte del paese terzo di importazione a rispettare l'uso previsto e a non riesportare le proteine animali trasformate o i prodotti che le contengono per usi vietati dal regolamento (CE) n. 999/2001. |
(8) | Tale disposizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e il continente europeo era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Da allora la situazione della BSE nell'Unione è tuttavia notevolmente migliorata. Nell'Unione sono stati segnalati sette casi di BSE nel 2013 e undici casi nel 2014, mentre nel 2001 e 2002 ne erano stati segnalati rispettivamente 2 166 e 2 124. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che venti Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della versione modificata della decisione 2007/453/CE della Commissione (2). |
(9) | La disposizione di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione E, del regolamento (CE) n. 999/2001, che stabilisce l'obbligo di concludere un accordo scritto con il paese terzo di destinazione come prerequisito per l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non |
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