Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control

Coming into Force30 October 1996
End of Effective Date17 February 2008
Celex Number31996L0061
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/61/oj
Published date10 October 1996
Date24 September 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 257, 10 October 1996
EUR-Lex - 31996L0061 - IT 31996L0061

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 10/10/1996 pag. 0026 - 0040


DIRETTIVA 96/61/CE DEL CONSIGLIO del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

1. considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 130 R del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione;

2. considerando che il quinto programma d'azione ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (4), assegna priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante della tendenza verso un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura dall'altro;

3. considerando che l'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali;

4. considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (5), ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima dell'entrata in funzione o di modifiche sostanziali di un impianto industriale che possano provocare l'inquinamento dell'aria;

5. considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), ha introdotto un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze;

6. considerando che, nonostante l'esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel terreno;

7. considerando che approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;

8. considerando che lo scopo di un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento è la prevenzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, tenendo conto della gestione dei rifiuti ogniqualvolta possibile e, altrimenti, la loro riduzione al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

9. considerando che la presente direttiva stabilisce un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; che essa prevede le misure necessarie per assicurare l'attuazione della prevenzione e della riduzione integrate dell'inquinamento al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; che l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile è rafforzato da un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento;

10. considerando che le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (7); che, qualora informazioni o conclusioni ottenute in seguito all'applicazione di quest'ultima direttiva debbano essere prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva summenzionata;

11. considerando che gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per garantire che l'esercente osservi i principi generali di alcuni obblighi fondamentali; che a tal fine basta che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione;

12. considerando che le disposizioni adottate a norma della presente direttiva devono essere applicate agli impianti esistenti allo scadere di un termine stabilito per alcune di dette disposizioni ovvero a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva;

13. considerando che, per affrontare i problemi dell'inquinamento nel modo più diretto ed efficace, l'esercente dovrebbe tener conto della dimensione ambientale; che ciò deve essere comunicato all'autorità competente affinché possa verificare, prima del rilascio di un'autorizzazione, che si sono previste tutte le misure appropriate di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento; che procedure di applicazione diverse hanno dato origine a livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico; che le domande di autorizzazione in base alla direttiva dovrebbero, pertanto, contenere un minimo di dati;

14. considerando che un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti consentirà di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

15. considerando che la o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua ed al terreno;

16. considerando che l'autorizzazione comprende tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione al fine di raggiungere in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso e che, salva la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di prescrizioni vincolanti generali;

17. considerando che valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo presente le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali; che comunque le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento ad ampio raggio o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso;

18. considerando che spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto, all'occorrenza, delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua posizione geografica e delle condizioni ambientali locali;

19. considerando che qualora una norma di qualità ambientale richieda requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, nell'autorizzazione sono previste condizioni supplementari senza pregiudicare altre eventuali disposizioni prese in osservanza delle norme di qualità ambientale;

20. considerando che le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, e che quindi le autorità competenti devono seguire od essere aggiornate su tali progressi;

21. considerando che una modifica apportata ad un impianto può essere fonte di inquinamento; che è pertanto necessario notificare tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente o all'autorità competente; che le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere assoggettate ad una procedura di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente in conformità della presente direttiva;

22. considerando che le condizioni dell'autorizzazione devono essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate; che in talune circostanze esse saranno comunque riesaminate;

23. considerando che, per informare il pubblico sul funzionamento degli impianti e sui possibili effetti per l'ambiente, e garantire la trasparenza delle procedure di autorizzazione in tutta la Comunità, il pubblico deve avere liberamente accesso, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo;

24. considerando che un inventario delle principali emissioni e fonti responsabili può essere considerato uno strumento importante dato che consente un raffronto delle attività inquinanti nella Comunità; che tale inventario sarà compilato dalla Commissione assistita da un comitato di regolamentazione;

25. considerando che lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili contribuiranno a correggere il diverso grado di consapevolezza tecnologica esistente nella Comunità nonché a diffondere in tutto il mondo i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità ed aiuteranno infine gli Stati membri ad attuare in modo efficiente la presente direttiva;

26. considerando che si dovranno redigere, a scadenze regolari, relazioni sull'attuazione e l'efficacia della presente direttiva;

27. considerando che la presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello transfrontaliero; che si procede a consultazioni transfrontaliere quando le domande di autorizzazione riguardano nuovi impianti o...

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